Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28420 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28420 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 25259-2007 proposto da:
IANES PAOLO C.F.NSIPLA66D16L3781, rappriesentato e
difeso da se stesso,

2A4L
e4-e-t-t-4-v-arrre -nt-e- domiciliato in

ROMA Piazza Cavour presso la Corte Di Cassazione;
– ricorrente nonchè contro

P.M. IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA
SUPREMA CORTE, BERTOCCI LANFRANCO;
– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRENTOLA.-M-3
(‘ C.c .
(1V) ;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 19/12/2013

udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. – L’avv. Paolo Ianes ricorre

ex art. 111 Cost., sulla base di due

motivi, avverso il provvedimento del giudice del Tribunale di Trento in
data 16 gennaio 2007 che ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto

difensore di ufficio di imputato insolvente pronunciato dal Tribunale di
Trento 1 1 11 agosto 2006 per non avere lo stesso Ianes rispettato il
termine nel quale provvedere alla notifica del ricorso ai contro
interessati né partecipato, al fine di chiedere in quella sede la
rinnovazione della notificazione, alla udienza del 21 dicembre 2006,
fissata dal giudice con termine fino al 14 dicembre 2006 per notificare
il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza stessa all’assistito
ed al P.M.
2. – L’avv. Ianes, con istanza depositata il 10 gennaio 2007, premesso di
aver eseguito la notificazione al p.m., aveva chiesto che il giudice
fissasse una nuova udienza per la discussione del ricorso e per
l’integrazione

del contraddittorio con notificazione dell’atto

introduttivo e del decreto di fissazione di udienza anche all’assistito.
Il provvedimento impugnato, con il quale si afferma appunto la
improcedibilità del ricorso, muove dal richiamo della sentenza della
Corte costituzionale n. 197 del 1998, la quale ha osservato che il
ricorso proposto ai sensi dell’art. 11, quinto e sesto comma, della legge
n. 319 del 1980 è un atto impugnatorio della liquidazione operata dal
giudice o dal p.m., e che costituisce espressione di un diritto
attribuito dalla norma, con il solo onere di osservare il termine di

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dal professionista avverso il decreto di liquidazione del compenso del

venti giorni dall’avvenuta comunicazione.
L’avv. Ianes – osserva il giudice – non ha contestato di aver ricevuto
comunicazione del provvedimento del 6 ottobre 2006, con il quale era
stata fissata l’udienza per il 21 dicembre 2006, con indicazione del

notifica del ricorso e del decreto. La cancelleria aveva dunque
rispettato il disposto dell’art. 136 cod.proc.civ., norma di generale
applicazione quale norma sussidiaria, in difetto di una diversa
disposizione contenuta nella disciplina speciale.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 29 della legge n. 794 del 1942 e 170 del d.lgs.
n. 115 del 2002. Si osserva che la invocata normativa non prevede alcuna
specifica sanzione per il caso in cui il ricorrente non esegua, in tutto
o in parte, le notificazioni del ricorso e del decreto prescritte al
secondo comma del medesimo articolo, dovendosi, pertanto, fare
riferimento alle norme generali del codice di rito sulle impugnazioni, in
base alle quali, nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto, pur in
assenza delle prescritte notificazioni, ordinare al ricorrente di
integrare il contraddittorio fissando una nuova udienza. La illustrazione
della doglianza si completa con la formulazione del seguente quesito di
diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella
specie ratione temporis: .

di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della
consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei
procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del
rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che nei

penali suscettibili di restare a carico dell’Erario, anche quest’ultimo,
identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
2.3. – In definitiva, nella specie, ha errato il Tribunale nel non
rinviare la udienza onde consentire al ricorrente di integrare il
contraddittorio, anche nei confronti del predetto Dicastero.
3. – Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione e falsa
applicazione degli artt. 29 della legge n. 794 del 1942 e 170 del d.lgs.
n. 115 del 2002, contestandosi la dichiarazione di improcedibilità del
ricorso per non avere il ricorrente partecipato all’udienza del 21
dicembre 2006, fissata a seguito del deposito del ricorso ex art. 170
cit. La illustrazione della censura si completa con la formulazione del,
seguente quesito di diritto:.
4. – La censura è fondata.
Questa Corte si è già pronunciata nel senso che, in tema di opposizione
al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, ai sensi
dell’art. 170 del d.P.R. n. 15 del 2002, nel caso di mancata comparizione

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procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e

dell’opponente, il giudice non può dichiarare l’improcedibilità del
ricorso, ma deve disporre ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.,
giacché, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato in base
all’art. 29 della legge n. 794 del 1942 (cui rinvia il citato art. 170),

investire il giudice adito del potere-dovere di decidere, senza necessità
di ulteriori atti di impulso processuale.
5. – In base all’enunciato principio di diritto, nella specie la mancata
partecipazione dell’avv. Ianes all’udienza del 21 dicembre 2006, fissata
con il provvedimento del giudice in data 6 ottobre 2006, non avrebbe
dovuto comportare la improcedibilità del ricorso. Il giudice avrebbe
dovuto, invece, fissare una nuova udienza ai sensi dell’art. 181 del
codice di rito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale
di Trento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione
civile, il 18 giugno 2013.

il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad

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