Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28420 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 05/11/2019), n.28420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHES Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11552-2018 proposto da:

D.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FIRENZE

32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALI? DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 337/2018 del TRIBUNALE di LOCRI,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Locri in sede di giudizio di opposizione ad Accertamento Tecnico Preventivo ha riconosciuto in capo a D.S.C. la sussistenza delle condizioni per usufruire dell’assegno mensile di assistenza (I. n. 118 del 1971); ha quindi condannato l’Inps a corrispondere all’avvocato difensore, dichiaratosi antistatario, Euro 2.300 a titolo di compenso professionale; la cassazione della sentenza è domandata da D.S.C. sulla base di un unico motivo; l’Inps si è costituito mediante procura ad litem; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5”; il Tribunale avrebbe omesso di liquidare gli onorari dovuti al difensore dichiaratosi anticipatario relativamente alla fase sommaria e, nella liquidazione, non avrebbe distinto le varie fasi del giudizio; neppure avrebbe tenuto conto del valore della controversia nè della natura della stessa quantificando le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato e comunque in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 cit. in epigrafe con riferimento allo scaglione medio-alto;

il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, che ha dato attuazione al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2 (conv. con L. n. 27 del 2012), i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, sebbene tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Sez. Un. 17405/2012);

alla stregua del superiore insegnamento, alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3.4.2014, essendo stata, la liquidazione qui censurata, adottata con sentenza dell’8 marzo 2018;

quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di tal che, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Sez. Un. 10455 del 2015);

non sussiste, dunque, alcun obbligo per il giudice di liquidare il compenso nella misura media, dal momento che il D.M. n. 55 del 2014 cit., artt. 1 e 4, gli impongono soltanto di liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, peraltro derogabili con idonea motivazione (Cass. nn. 18167 del 2015, 2386 del 2017, 4747 del 2018); applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 cit., art. 4);

con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase;

avuto riguardo all’importo dianzi delineato, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito disponendo la liquidazione delle spese per compensi professionali relativi alle fasi di istruzione preventiva e di merito in complessivi Euro 2.685,50 con distrazione in favore dell’Avv. Annamaria Tropiano dichiaratasi antistataria, oltre esborsi e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento;

le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della parziale soccombenza della ricorrente dovuta all’accoglimento della domanda soltanto in minima parte;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese giudiziali in Euro 200 per esborsi, Euro 2685,50 a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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