Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2842 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30445-2019 proposto da:

S.O., rappresentato dall’avv. FELICE PATRUNO, del Foro di

Bari, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2138/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

S.O., cittadino della (OMISSIS), patrocinato dall’avv. Patruno, propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 10.10.2019, avverso la sentenza n. 2138 del 2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 18.07.2019, con la quale la corte d’appello ha rigettato le domande di riconoscimento della protezione internazionale proposte dal ricorrente.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente ripercorre nel ricorso la propria vicenda personale: nato in (OMISSIS), trascorreva parte della propria vita in (OMISSIS) per dedicarsi agli studi coranici; ritornato in patria nel 2015 per coltivare il fondo di famiglia, dando fuoco alle sterpaglie provocava un incendio che si propagava al fondo vicino, di proprietà governativa, cosicchè la polizia voleva arrestarlo. Per sottrarsi all’arresto, si allontanava dal Paese.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione territoriale denunciandone l’illegittimità in quanto tradotto solo in inglese, francese e spagnolo, con esclusione del portoghese, sua lingua natale, e di ogni lingua da lui compresa.

Il ricorso giurisdizionale veniva rigettato dal tribunale con pronuncia confermata in appello. In particolare, la corte d’appello riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente evidenziandone le molteplici contraddizioni. Riteneva pertanto superfluo procedere all’accertamento officioso delle condizioni del paese d’origine. Rigettava la impugnazione sul punto della mancanza di una traduzione in lingua comprensibile al ricorrente, deducendo che la lingua ufficiale della (OMISSIS) fosse il francese.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’errata valutazione di un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce che la corte d’appello abbia travisato un fatto storico, il cui rilievo se correttamente inteso avrebbe potuto essere determinante, là dove ha affermato che la lingua ufficiale in (OMISSIS) sia il francese, mentre è invece è il portoghese (confondendo la piccola (OMISSIS) con la più vasta e confinante (OMISSIS)). Da qui l’errata valutazione di irrilevanza della mancata traduzione del provvedimento della Commissione in lingua portoghese.

Riferisce che in (OMISSIS) il francese è comunque insegnato a scuola, però, aggiunge che ben pochi hanno la fortuna di frequentarla.

Il motivo è inammissibile.

In relazione alla omessa traduzione nella lingua di conoscenza del ricorrente, la motivazione si articola in due diverse rationes decidendi: la prima, effettivamente errata, secondo la quale in (OMISSIS) la lingua ufficiale sarebbe il francese, e non come affermato dal ricorrente e come effettivamente è, il portoghese.

La motivazione però non si arresta qui, in quanto la corte d’appello ha comunque accertato che il ricorrente era risultato in grado di impugnare il provvedimento, tradotto nelle lingue veicolari, e che quindi non aveva riportato alcun pregiudizio effettivo al diritto di difesa. Questa seconda ratio non è impugnata ed è da sola sufficiente a giustificare la decisione, che è conforme del resto alla giurisprudenza di legittimità che distingue, sulla base della diversa disciplina normativa nonchè della diversità ontologica dei provvedimenti e delle loro ripercussioni, le conseguenze della nullità del provvedimento della Commissione sulle forme di protezione non tradotto, dalla nullità del provvedimento di espulsione: nel primo caso, l’invalidità da sola non rileva, assume rilevanza soltanto se, previo esame delle domande nel merito, si verifichi che vi sia stata anche una effettiva lesione del diritto di difesa. Diversa è la situazione in caso di mancata traduzione del decreto di espulsione, in quanto in quel caso la pronuncia di nullità fa venir meno il presupposto stesso per procedere all’espulsione (v. Cass. n. 7385 del 2017; Cass. n. 16470 del 2019, secondo la quale “In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità”).

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la presenza di un vizio in procedendo, ex art. 112 c.p.c per omessa pronuncia sulla domanda di protezione per motivi umanitaria, che afferma di aver riproposto in appello limitandosi a richiamare, senza neppure ritrascriverle, le conclusioni dell’atto introduttivo in appello.

Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha esaminato e rigettato anche la domanda di protezione umanitaria, ritenendo ed affermando che tutta la vicenda raccontata dal ricorrente appaia inconsistente e poco credibile a tal punto che, in mancanza tra l’altro di documenti, la stessa identità del ricorrente e perfino la provenienza dalla (OMISSIS) non sono certe, di talchè la valutazione di complessiva incertezza sulla stessa identità del ricorrente travolge la necessità di una autonoma valutazione sulla protezione umanitaria e pertanto conferma il rigetto della domanda.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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