Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28419 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28419 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 10985-2007 proposto da:
POLITO VINCENZO PLTVCN56B01A091S, POLITO GIANFRANCO
PLTGFR51D23A091A, POLITO GIUSEPPE PLTGPP58B21A091H,
quali eredi di POLITO VITO e MANDI ANNA MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell’avvocato MIGLINO FRANCO,
2013
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che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MIGLINO ARNALDO;
– ricorrenti contro

E.N.C.C. ENTE NAZIONALE CELLULOSA e CARTA IN

Data pubblicazione: 19/12/2013

LIQUIDAZIONE, in persona del prof. UGO LA CAVA, quale
presidente dell’apposito Comitato di Liquidazione
costituito con Decreto del Ragioniere Generale dello
Stato 31.3.2006,

nonchè, per quanto possa occorrere,

per lo stesso MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE

liquidazione dell’ E.N.C.C. in liquidazione, in base
a D.M.

4.5.2000,

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti
avverso la sentenza n.

100/2007 della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 08/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

13/03/2013

dal Consigliere Dott. MARIA

ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato MIGLINO Arnaldo, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
. Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento
motivi del ricorso.

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motivo, assorbiti gli altri

– ISPETTORATO GENERALE ENTI DISCIOLTI, cui fa capo la

Rilevato in fatto
1. – Con due distinti atti di citazione del 18 aprile e del 19 giugno
1990, con il primo dei quali, che, a differenza del secondo, non risulta
notificato, Vito Polito premetteva di aver notificato alla convenuta, in

il quale aveva esposto gli stessi fatti e proposto le medesime domande,
il Polito convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la S.A.F.
– Società Agricola e Forestale s.p.a. – Azienda Improsta di Eboli, in
persona del suo legale rappresentante, per ottenere la risoluzione, per
inadempimento della convenuta, del contratto di compravendita di un toro
stipulato nei primi giorni del mese di marzo 1989 e la condanna della
convenuta al risarcimento del danno. Espose l’attore di avere acquistato
presso la sede di Eboli dell’azienda convenuta il toro, destinato a
coprire le sessantatre bufale della sua azienda agricola, nessuna delle
quali

era

stata

ingravidata.

Egli

aveva,

quindi,

contestato

l’inadempienza all’azienda venditrice senza ricevere risposta. Fece
presente di aver subito un danno, dovuto, tra l’altro, alla mancata
produzione di latte, al mancato incremento della mandria ed alla
necessità di acquistare un altro toro, danno quantificato almeno in lire
300.000.000.
2. – Riassunto il giudizio nei confronti del liquidatore della società
convenuta, posta in liquidazione coatta, ed intervenuto volontariamente
nel giudizio l’Ente Nazionale per la Cellulosa e Carta (E.N.C.C.) in
liquidazione, quale cessionario di tutti i rapporti passivi e delle
attività patrimoniali della convenuta, in quanto suo successore
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data 5 marzo 1990, precedente atto di citazione non iscritto a ruolo, con

universale, il Tribunale rigettò le eccezioni di prescrizione e decadenza
sollevate dalla convenuta, in accoglimento della domanda attorea, al
risarcimento del danno nella misura di euro 12541,12.
La decisione fu impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,

3. – Con sentenza depositata 1’8 febbraio 2007, la Corte d’appello di
Salerno, in accoglimento del gravame, rigettò la domanda del Polito,
coltivata dai suoi eredi Gianfranco, Vincenzo, Giuseppe Polito e Anna
Maria Mandia.
Il giudice di secondo grado escluse la configurabilità nella specie della
ipotesi di

allud prio allo per il fatto che il toro venduto si era

rivelato sterile, osservando che l’animale resta tale anche in mancanza
di capacità riproduttiva, e comunque può trovare diverse utilizzazioni.
La Corte ritenne, invece, che l’alterazione patologica da cui era
risultato affetto il toro rappresentasse un vizio dell’animale che andava
denunziato, ai fini della decadenza e della prescrizione, nei termini di
cui all’art. 1495 cod.civ. Nella specie, l’acquisto era avvenuto nel
marzo del 1989, mentre la contestazione del vizio era avvenuta oralmente
verso la fine del mese di ottobre dello stesso anno e mediante
notificazione ufficiale il 30 novembre successivo, mentre dalla
consulenza espletata era emerso che la conoscenza della inidoneità
dell’animale alla riproduzione era possibile fin dalla fine del mese di
maggio del 1989, coincidente con la scadenza del secondo mese dalla
immissione del toro nel branco delle bufale, termine dal quale dovevano
essere computati gli otto giorni previsti dall’art. 1495 cod.civ. a pena

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succeduto al predetto Ente, disciolto.

di decadenza dall’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta. Né
l’offerta della sostituzione dell’animale da parte di un dipendente della
società venditrice valeva a superare la tardività, in quanto non
comportava riconoscimento del vizio, ma costituiva solo manifestazione di

detto dipendente non aveva alcun potere di rappresentanza della società.
L’azione di garanzia era peraltro prescritta poiché esercitata
validamente solo in data 26 giugno 1990, ben oltre l’anno della consegna
del toro. Al primo atto di citazione, in data 18 aprile 1990, non poteva
attribuirsi valenza interruttiva della prescrizione, non essendo
documentata, come già riferito, la notificazione dello stesso. Comunque,
l’atto sarebbe risultato inviato per la notificazione il 19 aprile 1990,
a distanza di tredici mesi dalla consegna, e, quindi, a garanzia estinta.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Gianfranco, Vincenzo e
Giuseppe Polito quali eredi della madre Anna Maria Mandia e del padre
Vito Polito, sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso
l’E.N.C.C. in liquidazione.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218, 1325, 1453, 1455, 1458, 1490, 1492, 1493,
1494, 1495, 1496, 1497 cod.civ. Avrebbe errato la Corte di merito
nell’escludere nella specie dell’inadempimento per consegna di
allo,

aliud pro

valorizzando il mero dato fisico e morfologico del bene venduto

laddove il richiamato istituto sarebbe configurabile non solo quando il
bene trasferito sia completamente diverso da quello oggetto del

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volontà di mantenere buoni rapporti con il cliente, e perché comunque

contratto, ma anche quando esso sia privo delle caratteristiche
funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente. L’ambito
proprio di utilità di un toro bufalino – osservano i ricorrenti quello dell’ingravidamento delle bufale: sicchè un toro da monta non

La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente
quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile
nella specie

ratione temporis: .
2. – Con il secondo motivo si denuncia la omessa ed insufficiente
motivazione in ordine all’affermazione della Corte di merito circa la
possibile utilità del toro infertile come cibo per altri esseri viventi,
affermazione non accompagnata dalla specifica individuazione di tali
esseri; così come privo di alcuna specificazione sarebbe il riferimento
ad altre ridotte utilizzazioni del toro. Si lamenta ancora la violazione
e falsa applicazione degli artt. 1325,1453,1455,2697,2909 c.c. e 324
c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del giudicato e la

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offre alcun beneficio economico se non è fertile.

omessa ed insufficiente motivazione, in quanto comunque nella specie il
toro sarebbe stato acquistato allo scopo di ingravidare le bufale: un
punto, codesto, non contestato in causa ed inequivocabilmente accertato
dalla sentenza di primo grado, in cui si legge che la funzione naturale
affermazione non contestata

in grado di appello dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
riferimento alla specifica funzione economico-sociale del contratto di
acquisto del toro per cui è causa, sicchè sul punto si sarebbe formato il
giudicato.
La illustrazione della censura è completata dalla formulazione del
seguente quesito di diritto:

.
3. – Con il terzo motivo si lamenta la omessa ed insufficiente
motivazione in ordine alla mancata valutazione della testimonianza del
direttore dell’azienda Improsta di Eboli in cui fu venduto il toro,
relativa all’avvenuto riconoscimento del difetto dell’animale e
all’impegno del venditore, assunto per il tramite di detto soggetto, a
sostituire il toro. L’accertamento in ordine al primo punto avrebbe
condotto all’applicazione del secondo comma dell’art. 1495 cod.civ.,
secondo il quale la denunzia del vizio della cosa venduta ai fini
dell’azione di garanzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l’esistenza del vizio; così come l’accertamento in ordine al secondo

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del toro è ,

punto avrebbe indotto alla esclusione dell’applicabilità del terzo comma
dello stesso art. 1495 cod.civ., relativo alla prescrizione annuale di
detta azione, ed all’applicazione, invece, del’art. 2944 cod.civ., a
norma del quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del

fatto valere.
4. – Le censure, che, avuto riguardo alla stretta connessione logicogiuridica che le avvince, possono essere trattate congiuntamente, sono
fondate.
4.1. – Secondo il costante indirizzo di questa Corte, in tema di
compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualità ( le cui relative
azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex
articolo 1495 c.c. ) si distinguono dall’ipotesi della consegna di
pro allo

aliud

che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione

contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato
articolo 1495 c.c. – , la quale ricorre quando la diversità tra la cosa
venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi,
sull’individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima sì da
potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da
quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare
l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla
sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle
parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale),
facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella
dedotta in contratto (nei sensi suddetti, si vedano,
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ex plurinds,

Cass.,

diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere

sentt. n. 10916 del 2011, n. 26953 del 2008, n. 9227 del 2005, n.

n.

13925 del 2002, n. 2712 del 1999).
Lo stabilire se si versi in tema di consegna di allud pro allo o di cosa
mancante di qualità, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un

legittimità il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il
giudice di appello, nell’esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia
attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse
ipotesi.
4.2. – Nella specie tale conformazione è mancata, avendo la Corte
territoriale sostenuto la ricorrenza della figura giuridica
pro allo

dell’aliud

nelle sole ipotesi di consegna di cosa diversa da quella

pattuita, pur concedendo che tale diversità possa consistere anche nella
mancanza nella merce venduta delle qualità minimali necessarie per un suo
qualsiasi utile impiego: per tale via giungendo alla conclusione della
non configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, della predetta
figura posto che il toro per cui è causa restava tale pur se privo di
capacità riproduttiva, potendo trovare altre utilizzazioni, a cominciare
dall’uso alimentare per altri esseri viventi.
Ciò ha fatto senza peraltro considerare che pacificamente la qualità
necessaria ad adempiere la funzione economico-sociale in vista della
quale il contratto era stato concluso era proprio la fecondazione delle
bufale: funzione cui il toro consegnato si rivelò inidoneo.
4.3. – Né decisivo risulta in contrario l’argomento, valorizzato dalla
Corte di merito, secondo il quale la vendita di animali è espressamente
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giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto in sede di

disciplinata dall’art. 1496 cod.civ., alla stregua del quale la garanzia
per vizi è regolata in primo luogo dalle leggi speciali, e, in mancanza
dagli usi locali, ovvero, ove questi non provvedano, dagli usi locali.
E’, infatti, nozione di comune esperienza che proprio negli usi concreti

5. Resta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso
l’esame degli ulteriori tre, con i quali si lamentano vizi attinenti al
calcolo dei termini di decadenza dal diritto di garanzia e di
prescrizione della relativa azione di cui all’art. 1495 cod.civ. nonché
alla mancata attribuzione di valenza di atto interruttivo della
prescrizione all’atto, proveniente dal Polito, di costituzione in mora
della S.A.F. – Società Agricola e Forestale s.p.a. – Azienda Improsta di
Eboli.
6. – Conclusivamente, devono essere accolti il primo, il secondo ed il
terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve
essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad un
diverso giudice – che viene individuato nella Corte d’appello di Salerno
in diversa composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle
spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia alla luce
del principio di diritto enunciato sub 4.1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli
altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa
composizione.

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del mercato l’acquisto di un toro sia finalizzato alla riproduzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

civile, il 13 marzo 2013.

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