Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28418 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28418 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti —

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Contro

Cozzolino Carmine, Cozzolino Maria, Cozzolino Liberata, in proprio e per
conto di Ascione Rosa, Cozzolino Carla e Cozzolino Roberta;
– intimati —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 52, n. 198/52/06 del 29 novembre 2006, depositata il
7 settembre 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione
dell’imposta di successione per la supposta decadenza ex art. 27 D.Lgs. n.
346 del 1990 essendo decorsi al momento della notifica tre anni dalla dichiarazione.

Oggetto:
Successione. Liquidazione. Decadenza ex art. 27
D.Lgs. n. 346 del
1990.

Data pubblicazione: 19/12/2013

La Commissione adita, ritenuta la pretesa tributaria come relativa ad
imposta principale, accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era rigettato con la sentenza in epigrafe, che confermava la natura principale
dell’imposta, aggiungendo che, anche laddove si volesse aderire alla pur
erronea interpretazione erariale, il termine biennale relativo alla decadenza per pretesa relativa a imposta complementare sarebbe trascorso prima
dell’intervento dei decreti di proroga per malfunzionamento degli uffici
finanziari ai quali l’amministrazione appellante si richiamava.

con due motivi. I contribuenti non si sono costituiti. La domanda di condono presentata dai contribuenti ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n.
98 del 2011 è stata respinta, in quanto la pretesa tributaria era espressa
da un atto di mera liquidazione. Il rigetto della domanda di condono non
risulta impugnata dai contribuenti stessi.

MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, l’amministrazione denuncia violazione dell’art. 27,
commi 2 e 3, D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto nella specie si trattava di
liquidazione di imposta a carattere complementare rispetto alla quale vale il termine di decadenza biennale dal pagamento dell’imposta principale.
Il motivo è inammissibile, in quanto non censura adeguatamente la ratio

decidendi della sentenza impugnata, la quale è fondata su un accertamento di fatto consistente nella dichiarata esclusione di alcuni beni dalla richiesta di classamento automatico che sarebbe stata presentata dai contribuenti e nella valutazione di alcuni di essi in misura superiore al valore
parametrico, con la ritenuta conseguenza che non di imposta complementare si trattasse, bensì di imposta principale. A fronte di queste precise ed
esplicite indicazioni, il ricorso non svolge alcuna conveniente argomentazione atta ad evidenziarne l’erroneità rispetto alla fattispecie concreta,
difettando, peraltro, il motivo di impugnazione di autosufficienza per non
esservi riportato il contenuto dell’avviso di liquidazione e della supposta
richiesta di valutazione automatica. Né infine è proposta alcuna censura
in punto di vizio di motivazione.
Il rigetto del primo motivo ha valore assorbente rispetto al secondo, nel
quale si censura la sentenza impugnata in ordine all’erronea valutazione
della sospensione dei termini, riferita comunque all’ipotesi di pretesa tributaria concernente imposta complementare, per malfunzionamento degli uffici.
Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione
della parte intimata.
2

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 n vembre 2013.

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