Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28418 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4621/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

S.G., nella qualità di erede di V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2126/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/11/2017 R.G.N. 5420/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 14.11.2017, il Tribunale di Torino, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, ha accolto la domanda di V.M. volta all’accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento.

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto di disattendere l’eccezione preliminare d’improponibilità della domanda giudiziale per difetto di domanda amministrativa, sollevata dall’INPS per non avere il certificato medico allegato alla domanda medesima evidenziato la sussistenza di alcuno dei requisiti utili per la prestazione richiesta, consistenti nel non essere l’invalido in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua o nel non poter deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. S.G., erede di V.M., è rimasto intimato. La causa è stata rimessa all’udienza pubblica a seguito di infruttuosa trattazione camerale con ordinanza n. 11852 del 2019 della Sesta sezione civile di questa Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, art. 2697 c.c., D.M. 9 novembre 1990, art. 12, in relazione alla L. n. 18 del 1980, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1 e D.L. n. 78 del 2009, art. 20 (conv. con L. n. 102 del 2009), per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità della preventiva domanda amministrativa, siccome non corredata di certificazione attestante la sussistenza di alcuno dei requisiti utili per la prestazione richiesta, consistenti nel non essere l’invalido in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua o nel non poter deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura amministrativa si svolga regolarmente, e ha quindi precisato che, così come non costituisce requisito imprescindibile della domanda l’aver barrato la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento (Cass. n. 14412 del 2019), allo stesso modo non è necessario che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante (Cass. n. 24896 del 2019), non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. (così da ult. Cass. n. 25804 del 2019). Ed essendosi il giudice di merito correttamente attenuto all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata non merita le censure rivoltele.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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