Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28417 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25454-2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1150/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
24/09/09, depositata il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato Caliulo Luigi (delega avv. Riccio Alessandro),
difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce
alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. D.C.C. ha adito il giudice del lavoro di Messina per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della L. n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata – salvo che per la decorrenza degli interessi – dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso.
Ha ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Ha osservato che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo. L’intimato non si è costituito nel presente giudizio;
4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti, ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere inferiore a quello della pensione di invalidità; si tratta, infatti, di previsione valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma della L. n. 222 del 1984, art. 1 in pensione di vecchiaia (Cass. n. 17492/2010); così come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sulla computabilità come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 18580/2008, Cass. n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass. sez. unite n. 9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi)”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, rilevando in particolare che va ribadito il principio secondo cui la richiesta di conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non implica il diritto dell’assicurato a conservare l’eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare; per il che la pensione di vecchiaia, conseguita per effetto della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della prestazione precedentemente goduta (cfr. da ultimo Cass. n. 3855/2011);
che, in conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto:
“La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia, consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione, opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il diritto alla conversione non da titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento”;
che la sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo principio, deve pertanto essere cassata, mentre la causa va rinviata per i necessari accertamenti di fatto ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Catania, il quale si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011