Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28417 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28417 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente

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Contro

BAR CLAUDIO s.r.l. (già Bar Claudio di Grilli Simona & C. s.n.c.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Roma, via Po 24, presso l’avv. Aurelio Gentili, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per notaio Federico Biondi di Senigallia del
18 novembre 2013, rep. n. 80710;
– controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche
(Ancona), Sez. 7, n. 18/07/07 del 7 marzo 2007, depositata il 21 marzo
2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato e
l’avv. Aurelio Gentili per la parte controricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto:
IRPEF. Lavoro
nero. Indicazione
CCNL.

Data pubblicazione: 19/12/2013

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La controversia concerne l’impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni conseguente all’accertamento dell’aver il contribuente impiegato tre
lavoratori non iscritti nei libri obbligatori.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era confermata
in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva non evidenziati i criteri determinativi delle sanzioni irrogate.
Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione
con due motivi. Resiste la società contribuente con controricorso.

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione contesta la sentenza
impugnata per aver ritenuto che l’atto di irrogazione sanzioni fosse privo
della esplicitazione dei criteri determinativi delle sanzioni, ritenendo insufficiente il generico rinvio ai contratti collettivi di lavoro ai fini del calcolo del costo del lavoro cui parametrare la concreta misura della sanzione astrattamente applicata nel minimo.
Il motivo è inammissibile non essendo riportato nella relativa articolazione il contenuto specifico dell’avviso di irrogazione sanzioni, in modo da
consentire al giudice di legittimità di verificare, mediante il solo ricorso,
se, in effetti, il richiamo ai contratti collettivi di lavoro, nel predetto avviso contenuto, fosse generico, laddove, invece, è indispensabile, ai fini
della correttezza e completezza della motivazione, che l’amministrazione
indichi quale sia lo specifico contratto di lavoro applicabile alla concreta
attività esercitata dall’azienda e riferibile alle mansioni svolte dai lavoratori irregolari ed evidenzi per ciascuno di essi il “costo del lavoro” assunto
a parametro della sanzione irrogata.
Il rigetto del primo motivo ha valore assorbente rispetto al secondo nel
quale si denuncia un vizio di motivazione in ordine all’onere della prova
circa la decorrenza e durata del rapporto di lavoro.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il consolidamento dei principi richiamati in epoca successiva al ricorso giustifica la compensazione delle
spese della presente fase del giudizio.

P•Q•M•
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2013.

9 Dit 2013

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