Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28417 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14201/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

T.E.N., T.G.,

T.M.A., nella qualità di eredi di S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1016/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/11/2017 R.G.N. 137/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1016 del 2017, rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Istituto al pagamento dell’indennità di accompagnamento dovuta a T.E.N. e altri eredi di S.C., in epigrafe indicati.

2 La Corte territoriale, premesso che accertato, con decreto di omologa, il requisito sanitario nel giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto da S.C., l’INPS aveva opposto la carenza della prodromica domanda amministrativa solo in sede di erogazione della provvidenza e nel successivo giudizio a tal fine proposto, rilevava l’inammissibilità dell’eccepita improponibilità della domanda giudiziaria per essersi formato il giudicato sulle questioni non sollevate dall’ente previdenziale nel procedimento sommario e nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c..

3. Avverso la sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un motivo; gli eredi di S.C. sono rimasti intimati.

4. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, la sesta sezione della Corte ha sollecitato un intervento nomofilattico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 443 c.p.c., del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009, dell’art. 2697 c.c., assume la non assimilabilità del decreto di omologa ad un giudicato, rimarcandone il valore meramente dichiarativo dello status sanitario, ed evidenzia che, nel giudizio di merito azionato per il pagamento della prestazione, i giudici di merito, anche in sede di gravame, avrebbero dovuto, pur in assenza di eccezione dell’Istituto, accertare d’ufficio il difetto della domanda amministrativa e dichiarare improponibile l’azione.

6. Il ricorso è da accogliere.

7. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le più recenti, Cass., n. 2587 del 2020) che l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda in seguito azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario (v., ampiamente, Cass. n. 9876 del 2019).

8. Si è già chiarito anche che, agli effetti dell’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo, il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura delineata dall’art. 445-bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario (v., in tal senso, Cass. n. 9876 del 2019 cit., ed ivi ulteriori richiami).

9. In particolare, quanto al profilo dell’interesse ad agire, si è soggiunto, nei richiamati precedenti che hanno svolto la ricostruzione sistematica del peculiare procedimento sommario in esame, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico sulle condizioni sanitarie.

10. Si è anche già affermato (v., fra le più recenti, Cass. n. 17787 del 2020) che a mente dell’art. 445-bis, u.c., la pronuncia è, per legge, destinata a provvedere solo su un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.).

11 Il decreto di omologa non racchiude una pronuncia dichiarativa del diritto al beneficio assistenziale o alla pretesa previdenziale e ciò in quanto il compendio di elementi costitutivi non viene in discussione nella fase sommaria, per essere avulso dal thema decidendum del giudizio sommario il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo (sulla diversa natura, definitiva e decisoria, della statuizione del decreto di omologa sulle spese, perchè incide sui diritti patrimoniali, si rinvia alla uniforme giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza n. 6084 del 2014).

12. Consegue all’essenza dell’omologa non dichiarativa del diritto alla pretesa, che proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria, con un’attitudine a divenire irretrattabili nell’azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall’ente previdenziale.

13. E’ bene ricordare che il procedimento sommario per la verifica delle condizioni sanitarie, che si conclude con la pronuncia del decreto di omologa, è volto a soddisfare la condizione di procedibilità di cui dell’art. 445-bis c.p.c., comma 1 e consente alla parte di accedere, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., al giudizio ordinario per l’accertamento del diritto alla prestazione (v. Cass. n. 16685 del 2018).

14. Il provvedimento conclusivo della fase sommaria, nella forma del decreto, non può incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione soggettiva sostanziale dedotta in giudizio, proprio in considerazione della possibilità, per l’interessato, di promuovere il giudizio di merito e tale affermazione non risulta smentita dai precedenti di questi Corte (v., per tutti, Cass. n. 20847 del 2019) che, ricomprendendo nella dichiarazione di dissenso – che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – anche gli aspetti preliminari oggetto della verifica giudiziale relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, hanno affermato, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, la definitività del decreto di omologa, non contestabile, nè ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost..

15. La predicata definitività del decreto di omologa, come limite invalicabile per il giudice dell’omologa rispetto ad ogni contestazione attinente al requisito sanitario e alle altre condizioni dell’azione proposta (v., fra le altre, Cass. n. 11043 del 2020), attiene all’accertamento delle condizioni sanitarie, vincolante per l’ente previdenziale, e al contemperamento del procedimento sommario con la concreta utilità per il richiedente la prestazione, la quale potrebbe del tutto mancare se manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione al fine di evitare, come già ricordato, la proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario.

(-) 16. Ecco perchè questa Corte, agli effetti dell’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo, ha delineato l’ambito del sommario accertamento del giudice dell’omologa, spingendolo fino alla sommaria verifica dei presupposti della prestazione, previdenziale o assistenziale, in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 5338 del 2014 cit. e Cass. n. 9755 del 2019).

17. All’esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente, i requisiti per dare ingresso all’accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato (v. i precedenti sin qui richiamati).

18. Scandito in tali termini il procedimento sommario non può affermarsi, come pretenderebbe la Corte territoriale, l’efficacia di giudicato sulle questioni extrasanitarie non sollevate nel procedimento sommario.

19. Del resto lo stesso Istituto previdenziale riconosce che avrebbe potuto contestare la mancata presentazione della domanda amministrativa sin dal giudizio sommario ma non averlo fatto non comporta, per quanto illustrato, che sulla questione processuale possa essersi formato un giudicato incidente sull’azione dichiarativa del diritto alla prestazione e di condanna alla relativa erogazione.

20. Va ricordato, infine, in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., 5453 del 2017 e i precedenti ivi richiamati), che la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa, nei giudizi di previdenza e assistenza, è sempre rilevabile d’ufficio, a prescindere dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, trattandosi di condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non già di elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio, e la mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo determina l’improponibilità della domanda giudiziaria, salvo l’effetto preclusivo di cui all’art. 324 c.p.c., non configurabile nel caso di specie per quanto esposto nei paragrafi che precedono.

21. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a quanto sin qui detto, va pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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