Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28417 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6606-2018 proposto da:

IL SESTANTE SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 63, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIA AIRO’ FARULLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ALAIMO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL

LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO,

DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE –

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO già SERVIZIO

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 31.7.2017, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Il Sestante coop. a r.l. avverso l’ordinanza ingiunzione notificatale dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Agrigento per aver occupato dipendenti non risultanti dai libri contabili obbligatori;

che avverso tale pronuncia Il Sestante coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’autorità amministrativa in epigrafe ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per essere stata notificata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e non invece all’Avvocatura Generale dello Stato;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità del presente gravame, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la nullità della notificazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’amministrazione medesima rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, e ciò sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (così già Cass. n. 9411 del 2011, cui ha dato seguito Cass. S.U. n. 608/2015);

che, nel merito, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, per avere la Corte di merito deciso il gravame in sua contumacia nonostante che non fosse stato in specie rispettato il termine di venticinque giorni che deve intercorrere tra la notifica del ricorso in appello e l’udienza di comparizione e dovesse dunque pronunciarsi l’improcedibilità dell’appello;

che il motivo è pro parte manifestamente fondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione e, in difetto di costituzione dell’appellato, ne impone la rinnovazione (Cass. n. 9735 del 2018), e risultando per tabular che, nella specie, a fronte dell’udienza di comparizione fissata per il giorno 7.1.2016, l’Avvocatura ha notificato il ricorso in appello all’odierna ricorrente in data 21.12.2015 (cfr. il decreto di comparizione e la relata di notifica a mezzo p.e.c. debitamente riprodotti a pagg. 4-5 del ricorso per cassazione), senza che la Corte territoriale provvedesse successivamente a rinnovare la notifica;

che, tuttavia, non comportando la violazione del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, alcuna improcedibilità dell’impugnazione, bensì la semplice nullità di quest’ultima (Cass. n. 22166 del 2018), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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