Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28416 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28416 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Borghini Valerio, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno
3, presso l’avv. Saverio Gianni, che, unitamente all’avv. Enzo Gulmanelli, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente —

Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna (Bologna), Sez. 12, n. 13/12/07 del 5 febbraio 2007, depositata
il 26 febbraio 2007, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Marco Pastacaldi per delega per il ricorrente e l’avv. Fabrizio
Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’estinzione parziale del giudizio e per il
rigetto del ricorso riguardo alle annualità non condonate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, di quattro
avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’IVA per gli anni 1997,
1998 e 1999 emessi nei confronti del contribuente a seguito di una verifica
a carico della Associazione R.A.U. Reiki Amore Universale, le cui tecni1

Oggetto:
IVA. IRPEF.
IRAP. Accertamento. Prestazioni
nel quadro di attività terapeutiche
dell’Associazione
R.A.U., con riconoscimento a
quest’ultima di
percentuale sui

Data pubblicazione: 19/12/2013

che terapeutiche erano operate da vari “maestri”, tra i quali era annoverato il contribuente, che operavano in via autonoma e continuativa riconoscendo all’associazione una percentuale del 20% sull’ammontare dei
compensi incassati.
La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riconoscendo l’inesistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’IRAP e ammettendo la riduzione delle sanzioni per il 1997. L’appello del contribuente era rigettato, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi. La domanda di con98 del 2011 è stata accolta per quanto riguarda gli accertamenti concernenti le imposte dirette per il 1997 e l’Unico 1998 e 1999: era, invece, rigettata per quanto riguarda l’accertamento relativo all’IVA 1997. Il rigetto della domanda di condono per tale accertamento non risulta impugnata dal contribuente e il giudizio deve proseguire limitatamente all’accertamento ai fini IVA per il 1997.

MOTIVAZIONE
Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente concentra la
sua critica in ordine all’autorizzazione della Procura per l’accesso domiciliare — che peraltro non riguarda il contribuente stesso, bensì l’amministratore della società oggetto della verifica in esito alla quale è poi originato l’accertamento qui contestato. Il contribuente lamenta la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione della Procura all’accesso all’abitazione dell’amministratore dell’Associazione RAU
(primo motivo); la mancata indicazione nell’autorizzazione dei gravi indizi di evasione (secondo e terzo motivo).
Si tratta di censure inammissibili per genericità dei quesiti di diritto formulati e per difetto di autosufficienza. Inoltre, nel caso di specie, si tratta
di un accertamento induttivo a seguito di omessa presentazione della dichiarazione, per supportare il quale è sufficiente la prova per presunzioni,
accertamento che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto congruamente motivato per relationem al processo verbale di verifica allegato
all’avviso stesso, in conformità all’orientamento più volte espresso da
questa Corte.
Con il quarto motivo ed il quinto motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione logica, il contribuente lamenta
che dell’intera verifica a carico dell’Associazione siano stati allegati
all’avviso esclusivamente documenti discrezionalmente selezionati dall’Ufficio, il quale avrebbe peraltro assunto acriticamente i risultati del
processo verbale di verifica senza apportare ulteriori elementi di valutazione.
Le censure non sono fondate. All’accertamento risultano allegati esclusivamente i documenti che riguardano il contribuente e da nulla risulta
provato che ve ne fossero altri di interesse: la necessaria tutela della riser2

dono presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n.

vatezza del’Associazione sottoposta a verifica osta alla produzione in giudizio di documentazione che riguardi esclusivamente quest’ultima o terzi
diversi dal contribuente oggetto dell’accertamento in contestazione. Peraltro, secondo l’orientamento espresso da questa Corte un avviso di accertamento «deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento
ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che
l’Amministrazione non è tenuta ad includere, nell’avviso di accertamento
notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di
E ancora: «In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie relativo ad avviso di rettifica di dichiarazione IVA da
parte dell’Amministrazione finanziaria, la motivazione per relationem, con
rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per
mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi
da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura
che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al
contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del
contraddittorio» (Cass. n. 21119 del 2011).
Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermata carenza di “prove contrarie” apportate dal
contribuente, mentre egli aveva dedotto circonstanziatamente circa la
documentazione prodotta dall’amministrazione.
Il motivo è inammissibile in quanto intende sollecitare una revisione del
merito della controversia. In particolare si può osservare che sostanzialmente tutti gli elementi elencati nel motivo di ricorso riguardano annualità coperte dal condono e non emerge alcun elemento che si riferisca direttamente all’IVA 1997, rimasta fuori dal condono.
Con il settimo motivo, il contribuente lamenta l’omessa pronuncia sul
motivo d’appello concernente l’incompatibilità tra lo svolgimento da parte del contribuente medesimo di attività di lavoro dipendente e lo svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il motivo d’appello che sarebbe stato pretermesso e in
ogni caso non sussistendo in astratto alcuna incompatibilità tra svolgimento dell’una e dell’altra attività in difetto di elementi di prova che
nemmeno risultano dedotti.
Con l’ottavo motivo, il contribuente lamenta l’omessa pronuncia su un
motivo d’appello con il quale avrebbe richiesto l’applicazione dell’art. 8
D.Lgs. n. 546 del 1992 in ragione dell’incerta classificazione della posizione fiscale e della difficile qualificazione giuridica delle attività esercitate.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il motivo d’appello che sarebbe stato pretermesso. In
3

riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto» (Cass. n. 7360 del 2011).

)9[4.

N. 13

MATERIA “i ,
ogni caso non ricorrono nella fattispecie le condizioni per l’applicazione
della norma richiamata mancando qualsiasi indicazione sulla «inevitabile
incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ossia insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione, in presenza di pluralità di prescrizioni di coordinamento difficoltoso per via di elementi positivi di confusione, che è
onere del contribuente allegare» (v. Cass. n. 4522 del 2013).
Pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per quanto concerne gli accertamenti relative alle imposte dirette 1997, all’Unico 1998 e
all’accertamento riferito ad IVA 1997. Stante l’intervento della procedura di condono è giustificata la compensazione delle spese della presente
fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alle imposte dirette per
il 1997, 1998 e 1999 e rigetta il ricorso con riferimento all’IVA per il 1997.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli/ \i el 21 novembre 2013.

all’Unico 1999, mentre deve essere rigettato il ricorso per quanto attiene

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