Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28416 del 14/12/2020
Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28485/2017 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA
PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
– ricorrente –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO
LORENZINI 72, presso lo studio dell’avvocato VALERIA FAIOLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati SILVA GOTTI, GIANPAOLO
GALOPIN, MARIA TERESA BETTELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 154/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 24/05/2017 R.G.N. 55/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VISONA’ Stefano, che ha concluso per: alle SS.UU. e in subordine
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;
uditi gli Avvocati MARIA TERESA BETTELLI e SILVA GOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, ha accolto la domanda S.F. di riliquidazione della pensione INPS in applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, ritenendo che non fosse applicabile il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, in quanto, trattandosi di disposizione innovativa, era applicabile alle sole prestazioni riconosciute dal 6/7/2011 data della sua entrata in vigore e che nella specie la pensione era stata riconosciuta nel 2003.
2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l’Inps. Resiste S..
Con ordinanza interlocutoria n. 17618/2019 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la trattazione all’udienza pubblica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con l’unico motivo l’Inps ha denunciato violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111 e dell’art. 252 disp. att. c.p.c.. Ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d). Ha assunto che la norma introduttiva della decadenza incide anche sulle pensioni aventi decorrenza anteriore alla data della sua entrata in vigore (6/7/2011), con decorrenza in tal caso del triennio dalla suddetta data, in applicazione del meccanismo generale di cui all’art. 252 disp. att. c.p.c..
Ha, inoltre, rilevato che l’atto che impedisce la decadenza dall’azione giudiziaria doveva essere individuato nella proposizione dell’azione giudiziaria e non già come ritenuto in un precedente della Corte di Cassazione (ord. n. 7756/2016) dalla domanda amministrativa, sottolineando che la decadenza introdotta dall’art. 38 citato è decadenza dall’azione giudiziaria e avrebbe potuto essere impedita solo dalla proposizione della medesima.
Ha osservato, infine, che anche a ritenere rilevante la proposizione della domanda amministrativa nella specie il termine decadenziale era maturato in quanto la domanda amministrativa era stata presentata il 15/5/2015.
4. Il ricorso è fondato.
5. Con riferimento all’applicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 47, come modificato dall’art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord. 2016 nr. 7756/2016 e sent. n. 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 relativa all’applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la L. n. 238, solo a decorrere dall’entrata della legge stessa – il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1) convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6. Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con la L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, che i soggetti interessati a ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentino alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell’interpretazione della decadenza introdotta dall’art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, si è affermato, conformemente aì principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il “bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell’interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita – non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale – bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”.
7. In conclusione richiamati gli argomenti esposti nei precedenti citati ed in armonia con la pronuncia delle sezioni unite del 2015 deve concludersi per l’applicabilità dell’art. 42 citato come modificato.
8. Quanto alla ulteriore questione posta dall’ordinanza interlocutoria e cioè se la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa va rilevato che nella specie non assume rilievo atteso che, anche valutando la domanda amministrativa il termine triennale non sarebbe stato rispettato. Risulta, infatti, che la domanda amministrativa è del 15/5/2015.
9. In ogni caso stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria.
10. In conclusione in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda dello S..
Le spese di lite dell’intero processo devono essere compensate avuto riguardo all’affermarsi dell’interpretazione qui accolta solo in epoca successiva al deposito del ricorso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dello S.; compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020