Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28416 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8707-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2299/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

il tribunale di Napoli con sentenza n. 2299/2017 resa in sede di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. sul ricorso di I.G. accertava che lo stesso necessitava di assegno di invalidità civile e condannava l’Inps al pagamento dei ratei oltre accessori e compensava per intero le spese di lite.

A fondamento della sentenza il giudice sosteneva che è ammissibile la domanda di pagamento dei ratei della prestazione atteso che l’oggetto del procedimento di atp e di opposizione conseguente deve identificarsi nel giudizio di merito per la spettanza della prestazione. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps; I.G. è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alla parti la proposto del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

Che:

1. – con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 6 e 7, dell’art. 115 c.p.c. della L. n. 118 del 1971, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il tribunale aveva condannato l’Inps a pagare l’assegno di invalidità mentre avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la sussistenza dello stato di invalidità del soggetto istante.

2. – Il ricorso è fondato.

In proposito ha affermato questa Corte (ordinanza n. 22721 del 09/11/2016; sentenza n. 8932/2015) che il giudizio ex art. 445 c.p.c., per sua natura rivolto all’accertamento del requisito sanitario, ammette anche, per motivi logici e di economia processuale, la verifica della competenza per territorio, del presupposto processuale della previa domanda amministrativa e della tempestiva proposizione del ricorso, oltre che dell’interesse ad agire; tali questioni, una volta che il procedimento sia proseguito comunque con l’accertamento del requisito sanitario richiesto per il godimento del beneficio indicato, possono essere indicati dall’INPS anche nella fase di opposizione ai sensi dell’art. 445 c.p.c., comma 6.

3. – Di recente è stato inoltre precisato (Sez. L -, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità’ civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.

4. – Nel caso di specie, invece, disattendendo il superiore indirizzo, la sentenza del tribunale di Napoli è andata oltre il naturale ambito del procedimento e, sulla base del requisito sanitario, ha pronunciato anche la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei.

5. – Il ricorso dell’Istituto va perciò accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha accertato il diritto e ha condannato l’INPS al pagamento dei ratei, fermo restando l’accertamento del requisito sanitario.

6. Le spese del giudizio possono essere compensate considerato che l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato è stato formulato e si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte solo di recente.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato il diritto e ha condannato l’INPS al pagamento dei ratei, fermo restando l’accertamento del requisito sanitario. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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