Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28415 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18668/2017 proposto da:

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRARI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MUTARELLI, MATTEO

MARIA MUTARELLI;

– ricorrente principale –

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7196/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2017 R.G.N. 1776/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per: accoglimento del primo motivo,

assorbiti i restanti motivi e assorbito anche il controricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MATTEO MARIA MUTARELLI;

udito l’avvocato FRANCESCO CIRILLO per delega verbale Avvocato

ERNESTO MARIA CIRILLO.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

D.A. adiva il Tribunale di Napoli deducendo di aver lavorato alle dipendenze della A.C.M.S. s.p.a. – società esercente attività di trasporto pubblico nella provincia di (OMISSIS) – e di esser stato licenziato dalla curatela del fallimento della società; a seguito della indizione di una procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione Campania in data 2/4/2012, alla A.C.M.S. era subentrata la C.L.P. Sviluppo Industriale s.p.a. la quale, in base ad accordi intervenuti presso la Regione Campania” si era impegnata ad assumere il personale già dipendente della A.C.M.S. s.p.a.. Precisava il ricorrente che sia “nella fase procedimentale” che in quella “di affidamento definitivo”, veniva specificato l’obbligo della C.L.P. di assumere tutti i lavoratori che in precedenza avevano prestato la loro attività alle dipendenze della società fallita, ad eccezione di quelli che avrebbero optato per l’iscrizione alle liste di mobilità.

Il ricorrente si doleva di non esser stato assunto dalla C.L.P. s.p.a., sul presupposto di essere stato in precedenza dichiarato non idoneo al servizio di guida, in evidente violazione delle obbligazioni assunte nel corso della procedura descritta.

Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi il proprio diritto all’assunzione a far tempo dal 18/4/2012 con inquadramento nel parametro 183 e la condanna della società alla costituzione del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla stessa data fino alla data di effettiva assunzione.

Il giudice adito, all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio, accertava “la sussistenza dell’obbligo della CLP all’assunzione del D. sulla base degli impegni contrattualmente assunti ma non pronunciava sentenza costitutiva del rapporto, ritenendo inutilizzabile lo strumento dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sulla base di un ritenuto difetto di specificazione di alcuni elementi”, come le mansioni alle quali sarebbe stato in concreto adibito.

Detta pronuncia veniva in parte riformata dalla Corte distrettuale, adita da entrambe le parti, che respingeva l’appello principale proposto dalla C.L.P. s.p.a. ed, in parziale accoglimento del gravame proposto dal D., dichiarava costituito fra le parti un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di operatore di esercizio parametro 183 c.c.n.l. Autoferrotranvieri con decorrenza 24/5/2012.

Nel proprio iter argomentativo il giudice del gravame osservava, in estrema sintesi, che l’impegno assunto dalla C.L.P. nella riunione del 5/4/2012 era stato confermato in sede di verbale di aggiudicazione del 6/4/2012, laddove la C.L.P. si era impegnata ad assumere il complessivo personale in via immediata, non appena le procedure di licenziamento ed assunzione lo avessero consentito e dichiarava che il personale necessario impiegato nell’esercizio sarebbe stato di 340 unità.

Argomentava quindi che il provvedimento poneva obblighi che si collocavano su di un duplice piano: un obbligo di assunzione che investiva tutte le unità di personale già dipendenti dalla A.C.M.S. s.p.a., e l’impegno di assorbimento diretto in posizione di servizio attivo limitato a 340 unità. Il differenziale fra l’insieme dei dipendenti assunti e quelli posti in servizio attivo era rappresentato dai lavoratori per i quali sarebbero stati successivamente attivati gli ammortizzatori sociali.

Questo impegno era stato poi rinnovato anche nella successiva riunione della Giunta Regionale del 24/5/2012, sicchè appariva evidente dal tenore letterale di tutta la sequenza contrattuale, che la C.L.P. fosse onerata di un obbligo di assunzione integrale nel senso dianzi descritto.

Riteneva, poi, sussistenti i requisiti prescritti per l’applicazione dell’art. 2932 c.c., ma denegava ingresso alla istanza di pagamento delle spettanze retributive non percepite dal lavoratore dal momento di scadenza dell’obbligo a contrarre sino a quello della decisione, perchè non ancora costituito il rapporto; rigettava, poi, la domanda anche con riferimento al periodo successivo al passaggio in giudicato della sentenza, perchè l’inadempimento all’obbligo di corrispondere le retribuzioni era da ritenersi meramente futuro ed eventuale, osservando, da ultimo, che la mancata formulazione di alcuna domanda risarcitoria integrava ulteriore elemento ostativo all’accoglimento della pretesa azionata.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.p.a. C.L.P. Sviluppo Industriale s.p.a. affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che dispiega nel contempo, ricorso incidentale sostenuto da unico motivo al quale oppone difese la C.L.P. s.p.a. con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Non ricorrendo i presupposti per la trattazione della causa in sede di adunanza camerale, la causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno ritenuto che potesse desumersi l’esistenza di un impegno contrattuale non solo ad assumere personale in misura superiore alle 340 unità, ma anche i “sospesi dal servizio per inidoneità o per motivi di giustizia”.

Si deduce che la Corte di merito ha elaborato una distinzione fra personale necessario e non necessario all’espletamento del servizio traendo spunto da documentazione non probante e fornendo della stessa una errata interpretazione. La L.R. 28 marzo 2002, n. 3, art. 34, comma 1, prevede infatti che in ogni caso l’affidatario è tenuto alla sola osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla aggiudicazione della gara, così circoscrivendo il contenuto obbligatorio che la CLP era tenuta a rispettare. Si deduce che l’aggiudicazione del servizio teneva conto delle esplicite condizioni di partecipazione che la società aveva manifestato nell’offerta, e proprio su tali condizioni – che comprendevano l’obbligo di assunzione per 340 unità con esclusione di coloro che erano stati sospesi per motivi di giustizia o erano anche solo temporaneamente inidonei – si era perfezionato il rapporto di affidamento.

La dicotomia elaborata dai giudici del gravame fra personale necessario e non necessario al servizio, non solo non era desumibile dalla documentazione esaminata, ma era irrilevante, giacche gli inidonei ed i sospesi per motivi di giustizia erano comunque esclusi per volontà delle parti dal perimetro dell’affidamento.

Momento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto, nella prospettazione di parte ricorrente, conclusivamente, era da ritenersi il verbale di aggiudicazione del 6/4/2012 con il quale veniva attestato l’obbligo di assunzione entro i limiti descritti di 340 unità in conformità all’offerta del 4/4/2012 ed in tal senso la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della intenzione dei contraenti, canone ermeneutico -che presiede all’interpretazione anche degli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 1362 c.c., così come dell’art. 1363 c.c., essendo indubitabile che dal tenore dell’offerta e dell’aggiudicazione, gli inidonei erano del tutto esclusi da ogni possibile assorbimento.

2. Il motivo palesa profili di inammissibilità.

Nel richiamare, a fondamento della critica, gli atti con i quali aveva formulato la propria offerta contrattuale, la ricorrente non ne ha enunciato il contenuto, così vulnerando il principio di specificità dei motivi che governa il ricorso per cassazione.

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono infatti essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi per tutte, Cass. 13/11/2018 n. 29093).

Va al riguardo rimarcato che il principio di specificità – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, (Cass. 4/10/2018 n. 24340, Cass. 12/2/2014, n. 3224; Cass. S.U. 11/4/2012, n. 5698; Cass. S.U. 3/11/2011 n. 22726).

Nello specifico, per quanto, considerato, la tecnica redazionale adottata da parte ricorrente non si è conformata ai principi descritti incorrendo nello stigma della inammissibilità.

3. Il motivo è peraltro infondato.

La doglianza critica l’iter argomentativo percorso dal giudice del gravame, sul rilievo che esso si sarebbe spinto ad una particolare ricostruzione del rapporto e della sequenza contrattuale intercorsa fra Regione e società nella gestione dell’appalto dei servizi di trasporto locale, senza tener conto della natura del procedimento, di evidenza pubblica, in cui fonte degli obblighi assunti dalla CLP sarebbe rinvenibile esclusivamente nel verbale di aggiudicazione del 6/4/2012.

La critica non si confronta, tuttavia, con l’articolato iter motivazionale che innerva la sentenza impugnata la quale, pur muovendo dalla enunciazione delle fasi culminate nella assegnazione dell’appalto alla società ricorrente, non trascura la fase della aggiudicazione, che ha forza immediatamente vincolante anche per la P.A. appaltante, e dalla quale scaturiscono diritti ed obblighi a carico delle parti.

La Corte di merito è pervenuta a tale convincimento all’esito di una motivata ricognizione della procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico, conferendo specifico rilievo alla fase di aggiudicazione del servizio, ma senza trascurare le fasi anteriori dell’offerta CLP, il cui contenuto, con riferimento alla insussistenza obbligo di assunzione inidonei, non era stato riproposto successivamente.

E, proprio dalla approfondita analisi di detto verbale di aggiudicazione, la Corte ha desunto l’impegno, da parte societaria, di assumere in via immediata l’intero personale “in carico alla società ACMS”.

Non appaiono in alcun modo vulnerati i criteri che presiedono alla esegesi delle disposizioni contrattuali consacrati dalle disposizioni codicistiche richiamate da parte ricorrente, peraltro sulla base di generiche argomentazioni.

Qualora venga dedotta la violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all’uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (vedi Cass. 26/10/2007 n. 22536 ed in motivazione Cass. 9/8/2018 n. 20694).

Il sindacato di legittimità non può, infatti, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (vedi 10/2/2015 n. 2465).

D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre, Cass. cit. n. 20694/2018 n. Cass. 12/7/2007, n. 15604; Cass. 22/2/2007, n. 4178).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è inappuntabile, giacchè, da un lato, non si prospetta la violazione ad alcun criterio ermeneutico legale e, dall’altro, essa risulta sorretta da motivazione congrua e logica, in base alle argomentazioni sinora spese.

4. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame per aver disposto applicazione della richiamata disposizione codicistica nonostante non fosse stata accertata la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’oggetto della domanda, che non risultavano determinati nè determinabili (c.c.n.l. applicabile, categoria di inquadramento, qualifica, anzianità pregressa, retribuzione spettante).

Rimarca al riguardo la ricorrente che il mancato accertamento del requisito essenziale della idoneità psico-fisica del lavoratore ai fini della costituzione del rapporto, rendeva impossibile l’azione costitutiva che teneva luogo della assenza della assunzione.

5. Il motivo è infondato.

Invero, il giudice del gravame ha fatto appropriato richiamo all’orientamento, tracciato in sede di legittimità e da ribadirsi in questa sede, secondo cui ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonchè il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (Cass. 30/12/2009 n. 27841).

Al di là delle già esposte ed assorbenti considerazioni, è, sotto altro versante, da rilevare l’infondatezza della doglianza anche laddove essa fa leva sulla asserita inidoneità definitiva del lavoratore rispetto alle mansioni di autista in origine a lui ascritte.

E’ bene rammentare che la nozione di disabilità (anche ai fini della tutela in materia di licenziamento), deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (vedi Cass. 12/11/2019 n. 29289).

E’ stato infatti stabilito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione professionale, finalizzato a combattere ogni tipo di discriminazione in ambito lavorativo o di formazione, fondato sulla nozione di handicap, e consacrato dall’art. 5 della Direttiva con il quale si esige che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti ad adottare provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze concrete in favore dei disabili (vedi in motivazione Cass. 9/7/2015 n. 14348).

La pronunzia, conforme ai summenzionati principi, resiste, dunque, alla censura all’esame.

6. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte di merito abbia rigettato l’appello con cui il lavoratore chiedeva la condanna della società al pagamento delle somme dovute in relazione alla violazione dell’obbligo di assunzione, per non essere stata formulata domanda risarcitoria.

7. Il motivo è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, – condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 c.p.c., secondo cui per proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse – applicabile anche al giudizio di impugnazione, presuppone una soccombenza della parte, anche parziale, nel precedente giudizio (vedi Cass. 6/3/2007 n. 5133).

E’ stato precisato al riguardo che in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (vedi Cass. 29/5/2018 n. 13395).

E nello specifico, detta utilità non appare apprezzabile, neanche sotto il profilo espresso, della esigenza di evitare il frazionamento degli eventuali ulteriori giudizi in tema di risarcimento del danno (circostanza questa meramente futura ed eventuale).

Ne consegue che il difetto di soccombenza anche in relazione ad un capo della sentenza, esclude l’interesse del ricorrente ad impugnare la decisione sfavorevole alla controparte.

8. Con unico motivo il controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole del diniego di accoglimento della domanda di pagamento degli importi spettanti a far tempo dalla data di insorgenza del diritto alla assunzione per la prospettata mancata qualificazione in termini risarcitori, del diritto azionato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda che non comportava alcun mutamento dei fatti posti a suo fondamento.

9. Il motivo è privo di pregio.

Anche nel processo del lavoro, l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (vedi per tutte Cass. 24/7/2012 n. 12944).

Nello specifico la Corte d’appello, valutando la reale portata della domanda, ha valorizzato la circostanza che nel ricorso introduttivo del giudizio il controricorrente e ricorrente incidentale aveva richiesto il riconoscimento del proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della convenuta con ordine alla stessa di immediata assunzione e pagamento dello stesso trattamento goduto presso la ACMS s.p.a., con esclusione di qualsiasi istanza risarcitoria con riferimento al danno patito nella misura del trattamento economico previdenziale ed assicurativo non percepito, dall’inadempimento dell’obbligo a contrarre fino alla effettiva assunzione o alla pronuncia di condanna.

La evidente eterogeneità delle causae petendi che qualificano le diverse azioni considerate, ed il riferimento specifico del ricorrente alle retribuzioni mensili, sono stati elementi ben tenuti presente dalla Corte di merito la cui statuizione non risulta, pertanto, inficiata dalla censura all’esame.

10. Conclusivamente, il ricorso incidentale è respinto.

La situazione di reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione delle spese del presente giudizio.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale a norma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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