Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28415 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24298-2017 proposto da:

C.M., in persona del proprio Amministratore di Sostegno Sig.

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI FELICIANGELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato NAZZARENO CIARROCCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 20/2017, in seguito a CTU, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domanda proposta dai signori C.B. e Ca.Pa., quali genitori esercenti la patria potestà sulla allora minore C.M., intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo fissato dalla L. n. 210 del 1992, dell’assegno una tantum di cui alla stessa legge, art. 2, comma 2, con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme corrispondenti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M., divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di appello, proponendo tre motivi di censura ai quali, dopo la rinnovazione della notifica disposta come da ordinanza in data 28.12.2018, ha resistito il Ministero con controricorso.

E’ stata comunicata alla parti la proposto del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

che:

1. – con il primo motivo si deduce la nullità della CTU per difetto del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza impugnata che esclusivamente su di essa ha fondato la decisione con riferimento all’art. 360, n. 4, per violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3 e artt. 90-91 disp. att. c.p.c. posto che la causa era stata decisa sulla scorta della CTU espletata in appello da ritenersi nulla, siccome eccepito all’udienza del 19/1/2017, in quanto il consulente depositava la perizia, riportava le osservazioni del ctp del Ministero senza avere mai inviato al procuratore costituito ma neppure al ctp la bozza delle relazioni per le opportune osservazioni.

2. – Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. in riferimento all’art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1 ed agli artt. 194 e 195 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la comunicazione del CTU avrebbe dovuto avere come destinatario il procuratore costituito;

3. – Col terzo motivo viene dedotta l’omessa pronuncia determinante la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il giudice a quo del tutto ignorato l’eccezione di nullità della CTU ritualmente sollevata all’udienza del 19/1/2017 conseguente al mancato invio della bozza di relazione che concretizzava una nullità del procedimento.

4. I motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure svolte, sono fondati.

Deve infatti affermarsi, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15747 del 15/06/2018Cass. n. 5775/2001, Cass. n. 10870/1999), che la mancata comunicazione della bozza di ctu ad una parte, produca, anche nel rito del lavoro, la nullità dell’atto, estensibile alla sentenza che se ne sia avvalsa, ove la stessa nullità, di carattere relativo, sia stata tempestivamente eccepita, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; e sempre che il giudice non abbia esaminato nel merito le difese comunque sollevate in seguito dalla stessa parte avverso la medesima ctu.

5. Nel caso in esame risulta che la bozza della ctu non fosse stata comunicata all’attuale ricorrente, nè al suo ctp; che la stessa parte avesse sollevato la questione alla prima udienza utile del 19.1.2017; che la sentenza impugnata si sia limitata a recepire esclusivamente le tesi svolte dal ctu.

6. Si impone quindi l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale provvederà sulle spese del giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA