Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28414 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9462-2011 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER

LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMB ITALIA SPA (OMISSIS), in persona del suo Presidente e

Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE

IV 99, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati STANCHI ROMOLO, STANCHI VINCENZO,

STANCHI ANDREA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22030/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 28/09/2010, depositata il 28/10/2 010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Ferzi Carlo difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’inammissibilità del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza n. 22030/2010 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da T.G. nei confronti di IBM spa avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 23.1.2007.

Con detta statuizione la Corte – premesso che i Giudici d’appello avevano rigettato la domanda del T. volta alla declaratoria di nullità del licenziamento per violazione delle norme procedimentali di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24 affermando il ricorrente che le stesse dovevano trovare applicazione non solo per quadri, impiegati ed operai, ma anche per i dirigenti, qual’era il T. – rilevava che quest’ultimo aveva proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, ricadente ratione temporis nell’applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., con cui lamentava violazione o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 24 e 4 e lo dichiarava inammissibile perchè non presentava la formulazione “di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico giuridico risolutivo della questione introdotta”;

Avverso detta sentenza il T. propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, mentre la controparte eccepisce la inammissibilità del ricorso; Sostiene il ricorrente che il quesito di diritto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza oggetto di revocazione, era stato formulato e figurava alla pagina 14 del ricorso. In detta pagina risulta “Ciò posto, alla luce della citata sentenza n. 34 del 79/11/1994 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che l’inciso previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 nella parte in cui elenca le categorie che i datore di lavoro ha facoltà di collocare in mobilità e in cui non appare quella dei dirigenti, doveva essere disapplicato dalla Corte d’appello di Milano o, quanto meno, essere oggetto da parte della Corte d’appello di un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia …”;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso per revocazione;

Lette le memoria di entrambe le parti;

ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

La sentenza impugnata infatti, non ha rilevato “in via assoluta” la mancanza del quesito di diritto, ma ha affermato che il ricorso non presentava “di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico giuridico risolutivo della questione introdotta”, così esprimendo una valutazione in diritto sulla sua idoneità e sufficienza, e non già incorrendo nella svista di carattere materiale sull’effettivo tenore del ricorso; Sostiene nelle note il ricorrente che il ricorso era incentrato sulla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 nella parte in cui si elencano i lavoratori da collocare in mobilità, operai, impiegati, quadri e non anche i dirigenti, ma la sentenza di cui si chiede la revocazione di ciò ha tenuto conto, facendo appunto riferimento sia all’art. 24 sia all’art. 4 della predetta L. n. 223 del 1991;

Va allora confermato il principio più volte enunciato (tra le tante Cass. n. 14608 del 22/06/2007) per cui “In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatoli la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.” In quel caso la Corte ha ritenuto l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi e tremila per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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