Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28414 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28414 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Industria Italiana Filati, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebío 30, presso l’avv.
Gianmaria Camici, che, unitamente all’avv. Jacopo Calò Carducci, la
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente —
e nei confronti di
Gest Line S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 5, n. 27/05/06 del 21 marzo 2006, depositata il 20 giugno 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Oggetto:
Tasse di concessioni governative.
Rimborso. Indebito. Recupero. Cartella esattoriale.
Legittimità.

Data pubblicazione: 19/12/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce a seguito di un opposizione dell’amministrazione al
decreto ingiuntivo con il quale veniva ad essa intimato il rimborso della
tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese
pagata dalla società contribuente per gli anni dal 1985 al 1991. L’opposizione era rigettata in prime cure, ma in sede di appello il diritto al rimborso veniva limitato alle annualità 1990 e 1991. Il ricorso per cassazione
della società contribuente era accolto con la sentenza n. 15687/04 che casrenze, dove il giudizio proseguiva.
Nelle more, l’amministrazione iscriveva a ruolo e emetteva la relativa
cartella esattoriale per recuperare l’importo della tassa rimborsata per gli
anni dal 1985 al 1989 a seguito della immediata esecutività della sentenza
di primo grado. La società contribuente si opponeva deducendo la carenza di un titolo esecutivo, in quanto mancava una specifica sentenza di
condanna dell’amministrazione a pagare gli importi corrisposti, essendo
quella sulla base della quale l’amministrazione agiva una sentenza di mero accertamento.
La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile nella
specie l’art. 21, D.Lgs. n. 46 del 1999, che richiede il titolo esecutivo a sostegno della legittimità dell’iscrizione a ruolo. La decisione era sostanzialmente confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la
quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo.
Resiste la società contribuente con controricorso. Non si è costituito il
concessionario.

MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso
sollevata dalla società contribuente, essendo il ricorso in termini, tenuto
conto della sospensione feriale che porta il termine lungo per l’impugnazione ad un anno e 46 giorni: la sentenza impugnata è stata depositata il
20 giugno 2006; il termine per impugnare, secondo la regola prima indicata, scadeva, quindi, il 20 settembre 2007, ossia nel giorno in cui pacificamente la notifica del ricorso è stata spedita tramite il servizio postale.
Altrettanto infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stata eseguita la notifica in busta chiusa con avviso di ricevimento: la
notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta è ammissibile, essendo tale tipo di notificazione previsto dalle norme del codice di rito (art.
149 c.p.c., coordinato con le norme della legge n. 890 del 1982, che prescrivono l’utilizzo della “busta chiusa”), mentre i richiami giurispruden-

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sava la sentenza impugnata, rinviando le parti alla Corte d’appello di Fi-

ziali evidenziati nel controricorso sono fuori contesto non concernendo in
alcun modo fattispecie in esame.
Infondata è infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata
indicazione del nominativo del Direttore in carica dell’Agenzia ricorrente,
trattandosi di un’amministrazione pubblica il cui direttore è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente. L’amministrazione in questione è rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato senza bisogno di delega (v. Cass. n.
14785 del 2011).

Quanto al motivo di ricorso, con il quale l’amministrazione denuncia una
violazione dell’art. 17, D.Lgs. n. 46 del 1999, esso è fondato, trattandosi
nella specie pacificamente del recupero di tasse indebitamente rimborsate, rispetto alle quali, non trattandosi di pretesa relativa ad una entrata
di diritto privato, non occorre che l’amministrazione sia fornita di un titolo esecutivo per procedere alla relativa iscrizione a ruolo e alla successiva riscossione mediante cartelle esattoriali. Indirettamente questa Corte
si è espressa sul punto affermando che «la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un’entrata di diritto privato, può essere riscossa —
salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37
del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso
avverso la sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su
fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo)» (Cass. n. 14628 del 2011).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consig o del 21 novembre 2013.

7:N

9•2rM

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