Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28414 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 14/12/2020), n.28414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12749/2017 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

D’AQUINO 119, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CARPENTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO D’ARMA;

– ricorrente –

contro

SO.GE.SA. SOCIETA’ GESTIONI SANITARIE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO, 28/A, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE LUPO, SANDRA LUPO;

– controricorrente –

contro

A.G., T.A., S.F., CA.DA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 314/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza resa pubblica il 2/3/2017, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.I. nei confronti della s.p.a. SO.GE.SA. società gestioni sanitarie, intesa a conseguire pronuncia di illegittimità della procedura di selezione interna di conferimento dell’incarico di caposala e dell’atto finale di graduatoria, il conseguente inquadramento nel livello Ds. e la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale nella misura delle differenze retributive spettanti nonchè del pregiudizio alla professionalità.

La Corte di merito, in estrema sintesi, perveniva alla reiezione della domanda proposta dalla lavoratrice, valorizzando la inidoneità attitudinale della predetta, obiettivata dalla specifica attestazione resa dalla società specializzata Probus s.r.l.. Deduceva pertanto che, in assenza di una sia pur minima possibilità di vedersi attribuito l’incarico in questione, in ragione del mancato possesso dei requisiti richiesti, doveva ritenersi assente l’interesse ad agire della lavoratrice.

Avverso tale decisione C.I. interpone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste la società intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1128 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame per non aver disposto alcun confronto critico del risultato della scheda redàtta dalla società Probus con i titoli posseduti ed i corsi frequentati, idonei a dimostrare che la valutazione delle altre due concorrenti era falsata, l’atto finale di graduatoria essendo contrario a correttezza e buona fede e non conforme ai parametri di imparzialità e trasparenza cui deve essere informato l’agire della parte datoriale nell’espletamento della procedura selettiva; detta violazione si sarebbe risolta, in sintesi, nel mancato svolgimento di alcun confronto critico fra la summenzionata scheda valutativa ed i titoli posseduti dalla concorrente.

Si censura poi, analiticamente, il contenuto del rapporto redatto dalla società specializzata, non risultando comprensibili i parametri adottati dell’esperto valutatore per l’attribuzione alle altre due candidate, e del punteggio specificamente assegnato per ogni voce di riferimento, ponendosi in dubbio anche la attendibilità della selezione e la adeguatezza del personale valutatore.

2. Il motivo è privo di pregio.

La Corte di merito, nel proprio incedere argomentativo, ha avuto modo di porre in rilievo, nelle premesse, che la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di caposala, constava di due fasi ineludibili: l’esame dei curricula dei partecipanti, ed un colloquio da professionisti esterni all’azienda.

Ha quindi proceduto alla disamina del bando di selezione, congruamente qualificato in termini di offerta al pubblico.

Il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso (ex plurimis, vedi Cass. 19/4/2006 n. 9049).

La Corte di merito, muovendo da tali corrette premesse in diritto, ha rimarcato come, nello specifico, la procedura fosse stata rettamente espletata, non sortendo l’esito auspicato dalla lavoratrice per effetto della verifica in senso negativo, in ordine alla sussistenza del requisito della idoneità attitudinale all’esercizio del ruolo di coordinamento del personale infermieristico connesso alla posizione di caposala.

La statuizione non confligge con i dati della lex specialis contenuta nel bando di selezione, nè con i criteri di correttezza e buona fede che presiedono alla interpretazione degli stessi; laddove è stata rimarcata la carenza di uno dei requisiti, quello attitudinale, contemplato nel bando che disciplinava la procedura selettiva e coessenziale al conferimento dell’incarico per il quale detta procedura era stata predisposta, la Corte di merito, nello scrutinio dell’agire della società ricorrente, si è infatti conformata al motivato parere espresso dalla società destinataria dell’incarico.

In tal senso, la doglianza formulata – che palesa un evidente difetto di specificità in violazione dei dettami di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (vedi Cass. 13/11/2018 n. 29093), non riportando il tenore delle griglie di valutazione oggetto di critica, ed i titoli prodotti dalla vincitrice del concorso – mediante la prosriettazione di un vizio di violazione di legge, tende ad accreditare una difforme valutazione dei dati documentali acquisiti (segnatamente della scheda da cui era emersa l’insussistenza del requisito attitudinale in capo alla lavoratrice), non ammissibile nella presente sede di legittimità.

3. E’ bene rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortè di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (ex plurimis, vedi Cass. 6/3/2019 n. 6519).

Va inoltre rimarcato che, in tema di ricorso per cassazione, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (ex aliis, vedi Cass. 11/1/2016 n. 195).

Il discrimine tra le distinte ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non. anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Sotto tale profilo, non può tralasciarsi di considerare che la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai consolidata (Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma.

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

4. Orbene, nello specifico, non può sottacersi che le critiche articolate dalla difesa del ricorrente non hanno il tono proprio di una censura di legittimità giacchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, di motivazione apparente, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti, storici da cui è originata l’azione con rivisitazione dell’articolato compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità (vedi per tutte Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476).

In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perchè pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, andando a confutare anche il profilo di adeguatezza del personale valutatore e dei parametri da esso adottati, non censurando puntualmente quella definita in sentenza, ma proponendo una diversa valorizzazione degli elementi probatori raccolti inidonea ad inficiarne la fondatezza.

La Corte di merito, per quanto sinora detto, all’esito di una approfondita ricognizione delle acquisizioni probatorie devolute alla sua cognizione, ha ricostruito la fattispecie sottoposta al suo scrutinio, escludendo che fosse desumibile dagli atti la ricorrenza del profilo attitudinale contemplato dal bando che disciplinava la procedura selettiva, con argomentazioni congrue e conformi a diritto, certamente non ascrivibili al paradigma normativo definito dalla summenzionata disposizione codicistica, nella interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte e qui ribadita.

La statuizione resiste, dunque, alla censura all’esame.

5. Il secondo motivo concerne violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sulla premessa dell’incongruenza della esclusione della ricorrente, e dell’allegato dimostrato possesso dei requisiti, si deduce sia assolutamente sussistente l’interesse all’accoglimento del ricorso ed alla attribuzione della posizione rivendicata, che il giudice del gravame avrebbe ingiustamente escluso.

6. Il motivo, che riposa sul presupposto della illegittima esclusione della ricorrente dal conferimento dell’incarico, oggetto della prima ragione di doglianza, resta logicamente assorbito dalla reiezione di detto motivo.

Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va, pertanto, respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013

– sussistono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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