Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28413 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9048-2011 proposto da:

V.J. (OMISSIS) nella qualità di erede di

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato BURAGLIA CINZIA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del libello

introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCI MAURO, PULLI CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, giusta

procura speciale in calce alle note difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5463/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Mauro Longo (per delega

avv. Cinzia Buraglia); per il resistente è solo presente l’Avvocato

Mauro Ricci.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.3.2011 dichiarava la propria incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Trieste in relazione alla domanda proposta da V.J. in qualità di erede di P.V. nei confronti dell’Inps, per ottenere il pagamento dei ratei della pensione di reversibilità a seguito del decesso del titolare della pensione di vecchiaia, sul rilievo che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 444 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23 operante per i giudizi introdotti, come nella specie, dopo il 4 luglio 2009, se l’attore è residente all’estero, la competenza è del tribunale giudice del lavoro nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero, ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza. Rilevava il Tribunale che dall’esame della documentazione emergeva che l’ultima residenza del de cuius era (OMISSIS), perchè la prestazione gli era stata liquidata dall’Inps di quella città, nè la ricorrente aveva dedotto l’esistenza di un criterio di collegamento atto a configurare la competenza del tribunale di Roma; avverso detta ordinanza il V. propone ricorso per regolamento di competenza, insistendo che questa competerebbe al Tribunale di Roma, per avere desunto che l’ultima residenza del de cuius fosse a (OMISSIS) solo perchè detta sede Inps aveva liquidato la pensione di vecchiaia; L’Inps ha depositato note difensive;

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Nonostante il contrario contenuto della relazione, il ricorso è fondato.

E’ stato infatti già affermato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21354 del 15/10/2011) che “In tema di controversia pensionistica instaurata contro l’INPS da un soggetto residente all’estero, l’art. 444 c.p.c., comma 1, nella formulazione successiva alla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede espressamente che la competenza sia del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento fuori del territorio nazionale. In difetto, non potendo procedersi ad applicazioni analogiche della previsione, la competenza va determinata ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ. e attribuita al tribunale di Roma”. In quel caso la S.C. ha escluso potesse rilevare in senso contrario il fatto che l’attore fosse residente nel territorio croato che in passato faceva parte della circoscrizione del tribunale di Trieste.

Il ricorso va accolto e va quindi dichiarata nella fattispecie in esame la competenza del Tribunale di Roma.

A tale pronuncia segue la condanna di parte resistente, che nel giudizio di merito aveva sollevato l’eccezione di incompetenza, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro; condanna parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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