Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28413 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28413 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
e Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti —

Contro
D’Amico Anna Maria Antonietta;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 28, n. 44/28/06 del 16 gennaio 2006, depositata il 27
febbraio 2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento
emessa a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi anno 1999,
nella quale era riscontrata l’inosservanza degli obblighi previsti dal

D.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo non provata

Oggetto:
Cartella. Ravvedimento operoso.
Requisiti.

Data pubblicazione: 19/12/2013

Ai

l’asserita presentazione da parte della contribuente di una dichiarazione
integrativa ex art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998. La decisione
era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale
l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita. La domanda di condono presentata dalla
contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 è stata
respinta, in quanto «trattasi di iscrizione da 36 bis, omessi versamenti». Il
rigetto della domanda di condono non risulta impugnata dalla contribu-

MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanza che non ha partecipato al giudizio d’appello a spese compensate.
Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in
quanto essi costituiscono sotto un duplice profilo un’unica censura,
l’amministrazione lamenta che il giudice a quo non abbia valutato correttamente e completamente se ricorrevano nella fattispecie tutti i requisiti di
legge per ritenere dimostrato che la contribuente avesse effettivamente presentato una valida dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis,
D.P.R. n. 322 del 1988.
La censura è fondata. La motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente a sorreggere la decisione in quanto essa si esaurisce
nell’affermazione: «dalla documentazione probatoria prodotta dalla contribuente, odierno appellante, emerge che la stessa si è avvalsa dell’istituto del
ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa con raccomandata n. 5733 del 31.10.01». Non risulta evidenziato alcun esame della
efficacia probatoria della raccomandata citata, né del contenuto specifico
della dichiarazione integrativa, né della relativa presentazione nei termini di
legge e della efficacia del ravvedimento posto in essere dalla contribuente.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Campania che provvederà anche in ordine alle spese della
t,
presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spo7; s
se, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campa; —

nia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de 21 novembre 2013.

ente stessa.

221.,

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