Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28413 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7553/2015 proposto da:

D.L.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA LUCCHESI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO TORTORICI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI (OMISSIS)” di (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI N. 10, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CASADEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO DI DIO DATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2000/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/12/2014 R.G.N. 2277/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento dell’indennità di coordinamento proposta da D.L.T. nei riguardi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti (OMISSIS)” perchè, pur essendo egli posizionato in fascia D e pur risultando provato che avesse svolto fin dal 1999 attività di coordinamento dei tecnici della radiologia medica, il diritto rivendicato non poteva essere riconosciuto perchè le mansioni non erano state svolte su incarico di soggetto titolare del potere conformativo delle sue prestazioni;

il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso dell’Azienda Ospedaliera.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo censura la sentenza per errata, omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’incarico di coordinamento era stato riconosciuto dal Primario e dunque da colui che aveva il potere di conformazione dell’attività svolta dal dipendente;

analoga censura, ma sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2 e 3, del CCNL 2000-2001 e del successivo CCNL è stata svolta con il secondo motivo;

l’impugnazione è fondata, ma non sotto il profilo del difetto di motivazione, il quale in sè non può essere impostato deducendosi un errore valutativo sull’idoneità del riconoscimento proveniente dal Primario e non dai vertici aziendali, profilo che invece integra gli estremi della violazione delle norme collettive poste a base della domanda, denunciato con il secondo motivo;

come è noto, fin da Cass. 27 aprile 2010, n. 10009, questa Corte ha costantemente ritenuto che “in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3, del CCNL Comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa la possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (in senso analogo poi, tra le molte, Cass. 22 settembre 2015, n. 18679);

è stato altresì di recente confermato (Cass. 28 maggio 2019, n. 14508) che affinchè “sussista il presupposto del conferimento “formale” dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589)” e che “il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 1009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199)”;

il giudice di secondo grado, affermando che il conferimento dell’incarico ed il suo riconoscimento formale da parte del Primario e direttore del reparto, che senza dubbio è munito dei poteri conformativi del personale ad esso sottoposto, non sarebbe idoneo all’attribuzione del diritto, per il quale sarebbe stato necessario un atto dell’organo preposto ad esprimere la volontà dell’ente ed a stabilire il relativo impegno finanziario, si è discostato da tale consolidato orientamento e la sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che nel decidere si atterrà ai principi sopra richiamati e qui da aversi per riaffermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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