Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28413 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 07/11/2018), n.28413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17008-2014 proposto da:

O.G., C.F., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO GIZZI, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLO ZAULI,

MONICA MASOTTI;

– ricorrenti –

contro

M.M., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

V. ATTILIO MORI 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA

MASTROLUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

CHIDICHIMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1026/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del quarto motivo, rigetto dei motivi primo, secondo e

ventiduesimo, assorbiti i restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Fabrizio GIZZI per delega orale dell’Avvocato

Z.C., difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato C.G., difensore dei resistenti che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso, o comunque infondato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere una vendita immobiliare ex art. 2932 c.c., promosso nel lontano 1996 dai promissari acquirenti C.T. e O.G. contro i promittenti venditori S.S. e M.M. giudizio deciso, per quanto interessa, dalla Corte d’Appello di Bologna con la conferma della pronuncia costitutiva emessa dal primo giudice (Tribunale di Forlì, n. 1206/00) e il rigetto dell’impugnazione incidentale della O. e dai figli del C. (frattanto deceduto) in ordine alla decisione sfavorevole sulla pretesa risarcitoria – questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 3173/2011 ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da costoro e ha cassato la pronuncia della Corte di merito con rinvio per nuovo esame della pretesa risarcitoria.

La Corte di legittimità ha osservato che la domanda dei promissari acquirenti si basava sul pregiudizio derivante dalle conseguenze del mancato rispetto – nel trasferimento e nella consegna dell’immobile – dei tempi convenuti e dunque su pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità del bene (lucro cessante). Ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui nel caso di inadempimento del promittente venditore nella consegna del bene promesso in vendita il danno subito dal promissario acquirente per la mancata disponibilità dell’immobile è in re ipsa derivando dal mancato percepimento del reddito da esso normalmente ricavabile.

La sentenza impugnata aveva quindi erroneamente rigettato la domanda risarcitoria per i danni da mancata disponibilità del bene, pur avendo anche sotto il profilo in esame gli attori chiesto una consulenza tecnica (secondo quanto risultava dalle conclusioni trascritte nell’intestazione della decisione impugnata).

2 Riassunto il procedimento a cura degli O.- C., la Corte di rinvio con sentenza 10.4.2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda risarcitoria liquidando il danno nella misura di Euro 516,46 mensili con decorrenza dal 30 luglio 1996 fino al 4 gennaio 2001.

Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale, rilevato il giudicato su ogni altra questione, ha applicato il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. ed ha ancorato il lucro cessante al reddito di locazione fissato a sua volta in Lire 1.000.000 mensili, importo indicato dagli stessi appellati-ricorrenti in riassunzione, ritenuto congruo e non oggetto di specifica contestazione. Ha quindi ritenuto superfluo il ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio.

Ha quindi stabilito una decorrenza dei pagamenti dal 30.7.1996 (data ultima fissata per la stipula del contratto definitivo) al 4 gennaio 2001 (data prevista nella sentenza di primo grado per il pagamento del saldo del prezzo di vendita, che se eseguito, avrebbe consentito ai C. di entrare nella disponibilità dell’immobile).

La Corte di rinvio ha infine regolato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio secondo il principio della soccombenza, ponendole a carico degli appellanti S.- M..

3 Contro tale pronuncia l’ O. e i C. ricorrono per cassazione denunziando ventidue censure, contrastate dal controricorso dei S.- M..

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo denunziano la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr) n. 4 o in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa integrale motivazione sul danno ex artt. 1223,1224,1226 e 1453 c.c. nonchè per mancata considerazione dell’abuso del diritto e del processo – fatti che ex se sono determinanti di danni – da parte di S.S. e M.M.. Osservano i ricorrenti che anche la Corte di Cassazione aveva indicato di liquidare il danno attraverso una consulenza tecnica e pertanto si dolgono della mancata nomina dell’ausiliare; procedono poi a diversi calcoli delle varie voci di danno che portano ad un importo di circa 150.000 Euro. Criticano poi la motivazione sul rilievo del giudicato in ordine alle altre questioni.

2 Col secondo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma “6” (così testualmente, ndr) n. 3 c.p.c. in ordine al danno ex art. 1223,1224,1226 e 1453 c.c. nonchè per mancata considerazione dell’abuso del diritto e del processo – fatti che ex se sono determinanti di danni – da parte di S.S. e M.M.; in subordine, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. “60, n. 4” (così testualmente, ndr) per omessa pronuncia: secondo i ricorrenti, la Corte di rinvio avrebbe dovuto considerare il danno per la perdita di valore dell’immobile nel tempo, in mancanza di interventi di manutenzione nell’arco di diciotto anni. Rilevano di avere richiesto la relativa determinazione a mezzo di un CTU.

3 Col terzo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma “6”, (così testualmente, ndr) n. 4 per omessa integrale motivazione sul danno ex art. 1223,1224,1226 e 1453 c.c.nonchè per mancata considerazione dell’abuso del diritto e del processo – fatti che ex se sono determinanti di danni – da parte di S.S. e M.M.. Criticano la motivazione della Corte di rinvio sul parametro utilizzato per la quantificazione del danno e sulla omessa considerazione della perdita di valore dell’immobile.

4 Col quarto motivo, si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 per mancata ammissione della CTU e anche per vulnerazione dell’art. 61 c.p.c. criticandosi la Corte di rinvio per avere ritenuto di poter fare meno dell’ausilio del consulente tecnico di ufficio, che avrebbe potuto quantificare il danno nelle sue varie articolazioni.

5 Col quinto motivo, i ricorrenti lamentano violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla mancata ammissione della CTU ex art. 61 c.p.c.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 dolendosi ancora della mancata nomina di un CTU per quantificare le altre componenti di danno.

6 Col sesto motivo deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine alla mancata ammissione della CTU e motivazione – ove ritenuta esistente assolutamente incoerente e contraddittoria ex art. 61 c.p.c.. A loro avviso il giudice doveva motivare la scelta di non avvalersi dell’ausiliare. Ritengono incongrua la quantificazione del danno.

I primi sei motivi – che per il comune riferimento al mancato risarcimento del danno per il degrado dell’immobile nel tempo e per la mancata nomina di un consulente ben si prestano ad esame unitario sono inammissibili.

Innanzitutto, è bene chiarire che il giudizio di rinvio è un giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 900 del 17/01/2014 Rv. 629249; Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015 Rv. 636813).

Da ciò discende che le richieste per la prima volta avanzate dagli odierni ricorrenti davanti al giudice di rinvio devono ritenersi inammissibili e conseguentemente sono inammissibili le censure che le riguardano, tra cui quelle sulla mancata valutazione della perdita di valore dell’immobile per omessa manutenzione, non risultando che la tematica fosse stata tempestivamente dedotta davanti al primo giudice.

Quanto alla mancata nomina di un consulente tecnico per la stima del danno da mancata disponibilità dell’immobile, la Corte di Cassazione con la sentenza 3173/2011, contrariamente a quanto si afferma in ricorso a pag. 35, non ha affatto “indicato” al giudice di rinvio di determinare il danno attraverso una consulenza tecnica, ma si è limitata a rilevare che gli attori avevano chiesto una consulenza relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità dell’immobile (v. pag. 16 sentenza n. 3173/2011).

Per il resto, la critica è tipicamente fattuale perchè, lungi dall’evidenziare errori di diritto, si limita ad una alternativo calcolo delle voci di danno, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità (a meno di non volerne stravolgere la natura) e a censurare il potere discrezionale di nomina del consulente, che è prerogativa del giudice di merito, come costantemente affermato da questa Corte (v., solo per citarne alcune, Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 Rv. 598312; Sez. L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006 Rv. 587497; Sez. 1, Sentenza n. 15136 del 23/11/2000 Rv. 542091): nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di fare a meno dell’ ausiliare spiegandone anche le ragioni (v. pag. 6 sentenza impugnata ove si dà atto che la Corte possedeva i dati sufficienti per impostare il calcolo dei danni).

7 Col settimo motivo, si deduce omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine alla quantificazione del danno con violazione dell’art. 2932 c.c. ed alla errata interpretazione della norma in relazione agli artt. 1223, “1124” (così testualmente, ndr), 1226 e 1453 c.c. ed all’abuso del diritto e del processo ad opera delle controparti. Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 3173 del 2011, i ricorrenti si dolgono ancora una volta della mancata nomina di un CTU e ripropongono i loro conteggi contestando nuovamente il parametro di liquidazione adottato dal giudice di rinvio.

Inoltre, attraverso il richiamo e la trascrizione integrale di scritti difensivi di altri giudizi, i ricorrenti respingono l’addebito loro mosso dalla Corte di rinvio evidenziando che la mancata attivazione per il pagamento del saldo fu determinata dal fatto che le controparti avevano impugnato la sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c..

8 Con l’ottavo motivo, gli O.- C. denunziano violazione di legge e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in ordine alla violazione dell’art. 2932 c.c. ed all’errata interpretazione della norma in relazione agli artt. 1223, “1124” (così testualmente, ndr), 1226 e 1453 c.c. ed all’abuso del diritto e del processo ad opera delle controparti, soffermandosi sulla efficacia esecutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. solo in relazione al capo sulle spese, mentre per le disposizioni costitutive, gli effetti si producono solo dal passaggio in giudicato. Sostengono che il pregiudizio da mancata disponibilità esisterà sin a quanto l’immobile non rientrerà nella disponibilità dei promissari acquirenti. A loro avviso era dunque impossibile attivarsi tempestivamente sui pagamenti, essendo stato eccepito il loro inadempimento.

Queste due censure vanno esaminate unitariamente per la comune attinenza al problema degli effetti della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e a quello della individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di pagamento del prezzo.

Esse sono fondate.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, nell’ipotesi in cui la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c.imponga all’acquirente di versare il prezzo della compravendita, l’obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicchè il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ai sensi dell’art. 1183 c.c., del termine per l’adempimento oppure costituisca in mora il debitore (v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017 Rv. 646072; Sez. 2, Sentenza n. 690 del 16/01/2006 Rv. 586249; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645; Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010 Rv. 611643; Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016 Rv. 639745).

Si è altresì affermato che nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicchè non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, nè alla condanna implicita al rilascio dell’immobile, poichè l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia (v. Sez. U, Sentenza n. 4059/2010 cit; Sez. 2, Sentenza n. 8693/2016 cit.).

Applicando tali principi al caso in esame, discende che i promissari acquirenti, prima del passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva, non erano tenuti ad eseguire il capo della sentenza contenente la condanna al pagamento del saldo del prezzo, essendo evidente il rapporto di stretta sinallagmaticità di tale capo di sentenza con quello costitutivo relativo alla modificazione giuridica sostanziale (trasferimento dell’immobile).

E’ dunque giuridicamente errata la sentenza impugnata laddove, senza confrontarsi con tali principi, ha bloccato il dies ad quem dell’ obbligazione risarcitoria al 4.1.2001, data prevista nella sentenza di primo grado per il perfezionamento della vendita, addebitando ai promissari acquirenti, indipendentemente dalla pendenza del gravame proposto dai venditori contro la pronuncia costitutiva, di non aver provveduto al pagamento del prezzo nel termine fissato nella sentenza di primo grado non passata in giudicato, in una sorta di concorso di colpa.

Si rende pertanto inevitabile la cassazione della sentenza.

9 Col nono motivo, si deduce vizio di ultra ed extra petizione con violazione dell’art. 112 c.p.c. – Error in procedendo comportante la nullità della sentenza per avere la Corte d’Appello di Bologna pronunciato su di una eccezione ex art. 1227 c.c. non ritualmente proposta dalla controparte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 non era mai stata sollevata, per cui il giudice non poteva rilevarla di ufficio.

10 Col decimo motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (la natura della sentenza, che sarebbe divenuta definitiva solo dopo il suo passaggio in giudicato). La Corte di rinvio si sarebbe limitata a sostenere il passaggio in giudicato della sentenza sulle voci di danno ripetibili senza addurre alcuna precisa motivazione. Richiamano i ricorrenti il principio costituzionale sull’obbligo motivazionale e gli artt. 132 e 360 c.p.c..

11 Con l’undicesimo motivo, si deduce nullità della sentenza ex art. 360, comma “6” (così testualmente, ndr), n. 4 per omessa pronuncia circa il danno da svalutazione monetaria in relazione all’art. 112 c.p.c.; in subordine, violazione dell’art. 1224 c.c. per mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria o perdita di valore della moneta, in subordine vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. Osservano di avere avanzato apposita richiesta con l’atto di riassunzione.

12 Col dodicesimo motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria o perdita di valore della moneta.

Questi due ultimi motivi sono fondati.

E’ stato accertato l’erroneo rigetto della domanda risarcitoria relativamente al danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, danno in re ipsa derivando dalla mancata percezione del reddito da esso normalmente ricavabile (v. Sez. 2, Sentenza n. 3173 del 2011).

Ora, l’obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicchè deve essere quantificata tenendo conto, anche d’ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 27/06/2016 Rv. 640418; Sez. 1, Sentenza n. 5843 del 10/03/2010 Rv. 611981; Sez. 2, Sentenza n. 11021 del 04/10/1999 Rv. 530447; Sez. 2, Sentenza n. 166 del 10/01/1996 Rv. 495307).

La Corte di rinvio avrebbe dovuto attenersi a tale principio e pertanto si rende necessaria anche sotto tale profilo, la cassazione della sentenza.

13 Col tredicesimo motivo si deduce violazione ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 4 per non avere riformato la decisione di seconde cure in ordine alla compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

14 Col quattordicesimo motivo, si deduce violazione ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3, per non avere la Corte riformato la decisione di seconde cure in ordine alla compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. non sussistendo più soccombenza reciproca. La Corte, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della compensazione parziale.

15 Col quindicesimo motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere riformato la decisione di seconde cure in ordine alla compensazione delle spese di lite.

16 Col sedicesimo motivo, si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 4 o in subordine ex art. 360, n. 3 in relazione alla Legge Professionale degli avvocati n. 247 del 2012, art. 13 e del D.M. n. 55 del 2014 per non avere la Corte d’Appello riconosciuto il rimborso forfettario del 15 % spettante in base ai nuovi parametri applicabili dall’entrata in vigore della legge che precede il deposito della statuizione.

17 Col diciassettesimo motivo, si deduce sempre nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto il 15% TF spettante sulla base dei nuovi parametri applicabili dall’entrata in vigore della legge che precede il deposito della statuizione.

18 Col diciottesimo motivo, si deduce violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3 in ordine alla liquidazione delle spese da effettuarsi secondo le notule ed in particolare per mancato aumento di quelle di prime e seconde cure nonostante l’implementazione dell’importo effettuato. Si riportano le quantificazioni operate evidenziandosi che, in mancanza di specifica contestazione avversaria, la Corte avrebbe dovuto precisare il perchè della operata riduzione oppure riconoscere gli importi come rivendicati.

19 Col diciannovesimo motivo, si deduce violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3 in ordine alla liquidazione delle spese da effettuarsi secondo le notule in relazione all’obbligo di contestazione ribadendosi nuovamente che in mancanza di contestazione scattava per il giudice l’obbligo di provvedere alla liquidazione nella misura richiesta.

20 Col ventesimo motivo, si deduce l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 4 in ordine alla liquidazione delle spese da effettuarsi secondo le notule ed in particolare per mancato aumento di quelle di prime e di seconde cure nonostante l’implementazione dell’ importo effettuato.

21 Col ventunesimo motivo, si deduce l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 5 in ordine alla liquidazione delle spese da effettuarsi secondo le notule ed in particolare per mancato aumento di quelle di prime e di seconde cure nonostante l’implementazione dell’ importo effettuato, rilevandosi l’incoerenza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte omesso di spiegare il perchè della riduzione.

22 Con la ventiduesima ed ultima censura, i ricorrenti deducono infine violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma “6” (così testualmente, ndr), n. 3 in ordine all’abuso del processo e del danno creato dalla vicenda, ritornando a dolersi nuovamente del mancato riconoscimento del danno da perdita di valore dell’immobile evidenziando il comportamento processuale dell’altra parte, caratterizzato da mala fede.

Questo ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè si risolve in un coacervo di osservazioni in fatto senza alcuna specifica critica alla sentenza.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Bologna rimedierà all’errore sulla quantificazione del danno attenendosi ai principi esposti e, all’esito, regolerà anche le spese del presente giudizio, restando così logicamente assorbito l’esame di tutti gli altri motivi e precisamente del nono (riguardante la pronuncia di ufficio sull’eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 non proposta), del decimo (sulla motivazione) e di tutti quelli riguardanti la regolamentazione delle spese (motivi dal n. 13 al n. 21).

P.Q.M.

accoglie il settimo, l’ottavo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i primi sei motivi, nonchè il ventiduesimo e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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