Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28412 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28412 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tora Benito, elettivamente domiciliato in Roma, via Edoardo D’Onofrio
43, presso l’avv. Umberto Cassano, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente —
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 2, n. 39/02/06 del 30 marzo 2006, depositata il 28 aprile
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Umberto Cassano per la ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento
notificata il 13 marzo 2003 e relativa ad esito di controllo formale della
dichiarazione per l’anno 1998, rispetto alla quale il contribuente deduceva l’avvenuta decadenza biennale dell’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art.
17, D.P.R. n. 602 del 1973.

Oggetto:
Cartella. Decadenza. Art. 17 D.P.R.
n. 602 del 1973.
Applicabilità art.
1, comma 5-ter,
D.L. 106 del 2005

Data pubblicazione: 19/12/2013

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la contribuente
propone ricorso per cassazione con univo motivo, illustrato anche con
memoria. Resiste l’amministrazione con controricorso. La domanda di
condono presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L.
n. 98 del 2011 è stata respinta, in quanto la cartella è stata ritenuta atto
di mera riscossione. Il rigetto della domanda di condono non risulta impugnata dal contribuente stessa.

Il ricorrente nella memoria afferma che la domanda di condono con il pagamento della somma prevista avrebbe effetto estintivo immediato del
giudizio. Si tratta di una deduzione estranea al sistema della norma sul
condono della quale si richiede l’applicazione, prevedendo la norma la necessità, ai fini estintivi, della attestazione di regolarità della domanda da
parte dell’amministrazione. Nel caso di specie la domanda è stata respinta e la contribuente non si è avvalsa della facoltà concessa dalla legge di
impugnare il provvedimento di diniego. Sicché a quella domanda nessun
effetto può ricollegarsi.
Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente ripropone sostanzialmente
l’eccezione già svolta nei gradi di merito, sostenendo l’avvenuta decadenza biennale per essere stata notificata la cartella ben oltre il termine del
31 dicembre 2001.
La censura è infondata. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato
l’applicabilità nelle specie della norma transitoria di cui al comma 5-ter
dell’art. 1, del D.L. n. 106 del 2005 secondo il consolidato principio affermato da questa Corte giusta il quale: «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza
della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 – ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito
all’art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell’art. 36 del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che, per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento
debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno suc-

MOTIVAZIONE

MAIL si:cessivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro
ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo
alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti
presso l’ente impositore, ma anche a quelle (come il caso di specie) ancora

sub iudice» (Cass. n. 8406 del 2013).
Pertanto il ricorso deve essere respinto. Non occorre provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2013.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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