Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28412 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 05/11/2019), n.28412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13170-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata ROMA, VIA SABOTINO 31,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente JACOPO TOGNON, SERGIO TOGNON;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA

VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato ROCCO VINCENZO

VIRGALLITA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA SITZIA,

ANTONELLA EBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2902/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2902/2017, la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame di S.M. contro la decisione del Tribunale di Padova che ne aveva pronunciato la separazione personale dal coniuge B.L., rigettando la richiesta di addebito formulata dalla prima e ponendo a carico del secondo l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio maggiorenne, studente liceale, in misura, rispettivamente, di Euro 500,00 mensili e di Euro 600,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie (alla S. era, invece, imposto di contribuire al mantenimento del figlio minorenne M. partecipando, per il 40%, alle spese straordinarie).

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto, sostanzialmente condividendo le conclusioni del giudice di prime cure, che l’appellante non avesse adeguatamente provato la sua domanda di addebito, ed ha confermato i provvedimenti di natura economica, a suo dire giustificabili alla luce della descritta evoluzione delle condizioni economiche della S. in corso di causa.

2. Avverso detta sentenza, quest’ultima ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso il B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., tenuto conto dell’art. 111 Cost., comma 6, con riferimento alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui temi di cui agli artt. 143 e 151 c.c., e con violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Si ascrive alla sentenza impugnata di aver messo in dubbio, benchè non richiestane, l’esistenza di una relazione extraconiugale tra il B. ed un’altra donna, e che quanto in essa affermato per escludere l’addebito della separazione al primo sarebbe in contrasto con quanto, successivamente, ivi esposto per respingere la domanda di cancellazione della parola “impostore”, contenuta nell’atto di appello, a lui riferita;

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., con riferimento agli artt. 143 e 151 c.c.”. Si imputa alla corte distrettuale di aver invertito gli oneri probatori, dovendo il B., e non l’odierna ricorrente, provare la disgregazione del matrimonio nel senso che la relazione adulterina del primo sarebbe stata non la causa della separazione ma l’occasione, perchè il matrimonio era già tramontato;

III) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 156 c.c. e ss. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”. Si censura la predetta decisione nella parte in cui aveva confermato l’entità dell’assegno di separazione come sancito dalla sentenza di primo grado.

2. I descritti motivi possono esaminarsi congiuntamente perchè accomunati dalla medesima ragione di inammissibilità.

2.1. E’ utile premettere che, come sancito da Cass., SU, n. 8053 del 2014, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza deve intendersi ridotto al minimo costituzionale, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

2.1.1. Si è precisato, inoltre, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, la prima non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Dott. Cass. n. 27112 del 2018; Cass. SU, n. 22232 del 2016).

2.1.2. Giova ricordare, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua pur corretta interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione di legge, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Dott. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2. Le censure formulate oggi dalla S. si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – come si è appena detto – non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

2.2.1. In applicazione dei suesposti principi, allora, va rimarcato che la corte distrettuale – con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti – è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalla documentazione prodotta in atti, valutato in ciascun elemento e nel suo complesso, fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova dell’addebitabilità della separazione al B., oppure a giustificare la modifica dell’entità dell’assegno di separazione posto a suo carico dalla decisione di prime cure; nè potrebbe sostenersi, fondatamente, che l’argomentare del giudice di appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dall’odierna ricorrente per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.

2.2.2. La corte veneziana, invero, ha esaustivamente spiegato (cfr. amplius, pag. 7-11 dell’impugnata sentenza) le ragioni che l’hanno indotta a tali conclusioni, ed il corrispondente accertamento integra una valutazione fattuale, al quale la S., con i motivi in esame, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, tenta di opporre una propria alternativa interpretazione dei medesimi elementi istruttori utilizzati dalla prima (addirittura richiamando, affatto impropriamente, al fine di cercare di giustificare una pretesa apparenza di motivazione quanto alla decisione sull’addebito, l’argomentazione con cui quella corte ha disatteso l’istanza di cancellazione della parola “impostore” riferita al B. nel proprio atto di appello), mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

2.2.3. Non è assolutamente configurabile, dunque, la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. invocata nel primo e nel terzo motivo (quest’ultimo, peraltro, – anche a volersene tacere l’evidente inammissibilità per totale genericità – sembra attribuire alla corte veneziana assunti che nemmeno si rinvengono nella sentenza oggi impugnata) in relazione, rispettivamente, al rigetto dell’istanza di addebito della separazione al B. ed al domandato aumento dell’assegno di mantenimento, rivelandosi la motivazione della corte di merito ampiamente in linea con il dovuto minimo costituzionale sancito da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.2.4. Nè è ipotizzabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al primo motivo, posto che, a tacer d’altro, l’esistenza, o meno, di una relazione extraconiugale del B., – da lui, peraltro, contestata costituiva specifico oggetto della decisione sull’addebito, sicchè nessun elemento estraneo alla materia del contendere si rinviene, in parte qua, nella sentenza impugnata.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

4. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 – bis.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA