Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28411 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25150-2010 proposto da:
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI
GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VOLTATTORNI GIACOMO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
9.2.2010, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giorgio Antonini che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, confermando la statuizione di primo grado, rigettava il ricorso proposto da S.M. per ottenere le differenze sulla pensione di reversibilità che le era stata erogata con l’integrazione al minimo fino alla maggiore età del figlio e quindi successivamente, stante il superamento del limite reddituale, nell’importo cristallizzato ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 7, comma 6; sosteneva la pensionata che la pensione a calcolo, con gli aumenti verificatisi nelle more, era divenuta superiore all’importo cristallizzato, onde il suo diritto alle relative differenze. La Corte territoriale riteneva che la domanda fosse preclusa in forza di precedente giudicato intervenuto tra le parti. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso;
Con il primo motivo la ricorrente si duole della assoluta mancanza di motivazione della sentenza;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili giacchè la sentenza impugnata non reca alcuna precisazione sul giudicato intervenuto tra le parti, che pure ritiene avere efficacia preclusiva, nonostante la complessa situazione che vede varie sentenze pronunciate tra le parti in relazione alla medesima pensione di reversibilità; il mancato richiamo agli estremi di quel giudicato ed al suo contenuto, determina il difetto di motivazione, e quindi l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011