Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28411 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28411 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

325

t

ricorrente

Contro

Petrachi Anna Rita;
Gest Line S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

intimati

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 50, n. 207/50/06 del 27 novembre 2006, depositata
1’11 dicembre 2006, notificata il 2 gennaio 2007;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento
notificata il 29 ottobre 2004 e conseguente al giudicato formatosi il 16
maggio 2001 per il mancato appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 65/15/200 del 30 marzo 2000, con
1

Oggetto:
Cartella. Decadenza. Art. 17 D.P.R.
n. 602 del 1973.
Applicabilità termine ordinario di
prescrizione.

Data pubblicazione: 19/12/2013

la quale era stato respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di
accertamento per imposta di successione. La cartella era contestata per
essere stata notificata oltre il termine biennale prevista per l’iscrizione a
ruolo dall’art. 17, D.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata
in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione
propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è
costituita e così il concessionario. La domanda di condono presentata dal-

respinta, in quanto la cartella è stata ritenuta attinenti a imposta resasi
definitiva per mancata impugnazione. Il rigetto della domanda di condono non risulta impugnata dalla contribuente stessa.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, l’amministrazione deduce l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art.17, D.P.R. n. 602 del 1973 all’imposta di successione.
Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa
Corte, che ha ritenuto applicabile in materia di riscossione dell’imposta di
successione la richiamata disposizione (Cass. ord. n. 22204 del 2011).
Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce l’inapplicabilità del
termine decadenziale di cui al già citato art. 17, quando si tratti di cartella relativa ad accertamento resosi definitivo.
La censura è fondata. Nel caso di specie si tratta di una cartella emessa a
seguito del giudicato formatosi in ordine all’avviso di accertamento. In
proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che: «Il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato,
non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono
i tempi dell’azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto il
titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto
amministrativo, ma la sentenza» (Cass. n. 5837 del 2011; v. anche Cass. n.
11941 del 2012).
Pertanto deve esser accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata deve essere cassata e, ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Il consolidamento dei principi indicati in epoca
successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
2

la contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 è stata

AH
N. i .»

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2013.

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