Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28411 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 07/11/2018), n.28411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23550/2014 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato a Roma, via Girolamo da

Carpi 1, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO FUNARI e

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANCARLO CIUFO per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAETA, elettivamente domiciliato a Roma, via Cicerone 66,

presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO CAPOZZI e rappresentato e

difeso dall’Avvocato DANIELA PICCOLO per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5572/2013 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Latina, con sentenza del 28/6/2010, ha dichiarato l’improcedibilità per la mancata costituzione nei termini, ai sensi degli artt. 647 e 165 c.p.c., dell’opposizione proposta dal Comune di Gaeta al decreto con il quale, nel 2007, gli era stato ingiunto di pagare all’avv. G.G., a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di Euro 155.799,04, oltre accessori di legge.

Il tribunale ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo della causa con “velina”, da parte del Comune, in data 20/12/2007, non recante l’annotazione cronologica dell’ufficiale giudiziario, che attesti il passaggio per la notifica dell’atto di citazione all’UNEP in pari data, unitamente al mancato deposito dell’originale atto nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. di dieci giorni dal perfezionamento della notificazione, eseguita il 28/12/2007, dovesse essere equiparata all’omessa costituzione dell’opponente, posto che l’originale dell’atto notificato era stato depositato solo in data 11/1/2008, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c..

Il Comune di Gaeta ha proposto appello al quale ha resistito il G..

La corte d’appello di Roma, con sentenza del 17/10/2013, ha accolto l’appello ed ha, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato procedibile ed accolto l’opposizione proposta dal Comune, ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il Comune di Gaeta al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 6.317,87, oltre interessi legali, IVA, CP e spese legali.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato, in fatto, che l’opponente, in un caso nel quale l’opposizione doveva essere notificata solo al ricorrente, aveva rispettato il termine perentorio di dieci giorni per la costituzione in giudizio, con l’iscrizione della causa al ruolo a mezzo di “velina”, ha ritenuto che la costituzione in giudizio mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia (cd. velina), anzichè l’originale, dell’atto di citazione, costituisce una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non arrecando alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale ed ai diritti di controparte. Nel caso di specie, peraltro, ha aggiunto la corte, l’originale dell’atto di citazione in opposizione, pacificamente conforme alla cd. velina, è stato depositato dal Comune di Gaeta in data 11/1/2008, e cioè ben sei mesi prima dell’udienza di comparizione del 30/5/2008, e, quindi, senza alcuna lesione, anche solo potenziale, del diritto di difesa dell’opponente. Il tardivo deposito dell’originale dell’atto notificato – ha proseguito la corte – non costituisce una nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., trattandosi di una preclusione non prevista dalla legge, e da tale irregolarità non poteva, quindi, farsi discendere, come erroneamente ritenuto dal tribunale, l’improcedibilità dell’opposizione.

Nè, ha osservato ancora la corte, rileva il fatto, ulteriormente evidenziato del tribunale per dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione, che, ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.p.c., la velina dell’atto, depositata nel fascicolo di parte, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, dovesse essere accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto passaggio dell’atto all’UNEP, con l’annotazione cronologica dell’ufficiale giudiziario, laddove, nel caso in esame, l’espletamento di tale incombente non risultava dagli atto del fascicolo dell’opponente: la nota di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.p.c., infatti, ha rilevato la corte, costituisce un atto burocratico interno all’ufficio e l’irregolarità riscontrata dal tribunale non rientra tra le ipotesi tassative di nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., nè incide in alcun modo sulla legittimità e validità della costituzione in giudizio che può essere eseguita tempestivamente dall’opponente mediante la “velina”.

La corte, quindi, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la procedibilità dell’opposizione proposta dal Comune.

Quanto al merito, per quanto ancora interessa, la corte d’appello – dopo aver premesso che non era in discussione l’incarico professionale conferito all’avv. G. quanto solo la determinazione del compenso spettante all’appellato per le prestazioni svolte – ha osservato, per un verso, che la controversia, svoltasi innanzi al TAR del Lazio e conclusasi con sentenza di improcedibilità del ricorso proposto dal Comune avverso la nomina di un commissario ad acta deliberata dal difensore civico della Regione Lazio, per ottenerne l’annullamento, dovesse essere considerata di valore indeterminabile, non potendosi certamente determinare in base al “valore degli immobili realizzati nella zona di rispetto cimiteriale del Comune di Gaeta, astrattamente a rischio di revoca della concessione edilizia (stante l’iniziativa del Difensore Civico di verificare la legittimità delle costruzioni) dovendosi, se del caso, fare riferimento ai costi delle eventuali demolizioni dei fabbricati abusivi, gravanti sul Comune, ma per cui non è stato offerto alcun parametro di riferimento economico, da parte dell’Avv. G., per contestare il criterio di valore indeterminabile della controversia, suggerito dal Comune e condiviso dal Collegio”; e, per altro verso, che, come si evince dalla missiva del 9/3/2006, con la quale l’avv. G. ha inviato al Comune la sua parcella, il professionista aveva testualmente ammesso che, “come richiesto nelle delibere di incarico”, fosse stato convenzionalmente pattuito di applicare gli onorari minimi, senza che possa essere attribuito valore confessorio o di ricognizione di maggio debito fuori bilancio alle dichiarazioni unilaterali, non ufficiali e, quindi, non impegnative per l’amministrazione, di organi comunali, risalenti a marzo/maggio del 2006. Ne consegue, ha concluso la corte, che, dovendo trovare applicazione, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, la tariffa forense corrispondente al valore indeterminabile della controversia, gli onorari minimi pattuiti dalle parti sono quelli previsti per le cause di valore tra Euro 25.900,01 ed Euro 51.700,00, per cui il credito dell’avv. G. nei confronti del Comune, per onorari, diritti e spese generali, ammonta esattamente, come ben calcolato da quest’ultimo con riferimento, peraltro, al valore medio e non a quello minimo per le cause di valore indeterminato – alla somma complessiva di Euro 6.317,87, oltre accessori.

La corte, infine, nella rivalutazione complessiva della controversia, ha ravvisato la sussistenza di giusti motivi per compensare per 2/3 le spese di lite non solo di primo ma anche di secondo grado, tenendo conto della disputabilità della questione della procedibilità o meno dell’opposizione del Comune di Gaeta al decreto ingiuntivo impugnato nonchè della notevole divergenza tra l’iniziale petitum dell’avv. G. ed il decisum finale. Per il residuo terzo, ha aggiunto la corte, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del Comune che non risulta aver saldato, nelle more del giudizio, la somma da esso stesso riconosciuta come dovuta alla controparte.

G.G., con ricorso notificato in data 1/10/2014, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Ha resistito il Comune di Gaeta con controricorso notificato in data 14.18/11/2014.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 165 e 647 c.p.c. e artt. 71 – 74 disp. att. c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto procedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta laddove, al contrario, come eccepito nella comparsa di risposta e poi alla prima udienza, l’opposizione era improcedibile posto che l’opponente, da un lato, ha iscritto la causa a ruolo senza la preventiva richiesta di notifica dell’atto di citazione in opposizione e, dall’altro lato, ha depositato l’originale dell’atto notificato solo in data 11/1/2008, ben oltre, quindi, il termine di dieci giorni previsto dal comb. disp. artt. 165 e 647 c.p.c.per la sua valida costituzione in giudizio. Tali norme, infatti, ha aggiunto il ricorrente, impongono all’attore di iscrivere la causa a ruolo con il deposito dell’originale della citazione o, almeno, di una copia o velina contenente la prova dell’avvenuta notifica, indipendentemente dal suo perfezionamento, nonchè, una volta che l’atto di citazione sia stato notificato, l’ulteriore adempimento, e cioè il deposito dell’originale entro il termine perentorio dell’ultima notificazione. Ne consegue, ha concluso il ricorrente, che, in difetto di tali requisiti, l’opposizione proposta dal Comune era inammissibile.

2. Il motivo, in tutte e due le censure in cui è articolato, è infondato. La corte d’appello, come visto, ha affermato, innanzitutto, che la costituzione in giudizio dell’opponente mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente la copia (cd. velina), anzichè l’originale, dell’atto di citazione, costituisce una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non arrecando alcuna lesione sostanziale al contraddittorio processuale ed ai diritti di controparte, tanto più se si considera che, nel caso di specie, l’originale dell’atto di citazione in opposizione, pacificamente conforme alla velina già prodotta, è stato depositato in giudizio in data 11/1/2008, e cioè ben sei mesi prima dell’udienza di comparizione del 30/5/2008, e, quindi, senza alcuna lesione, anche solo potenziale, del diritto di difesa dell’opponente. La corte, inoltre, ha affermato che, ai fini predetti, la copia dell’atto di citazione, depositata nel fascicolo di parte, non deve necessariamente recare, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, l’attestazione dell’avvenuta consegna dell’originale all’ufficiale giudiziario per la relativa notificazione, rilevando che la nota di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 71 disp. att. c.p.c., costituisce un atto burocratico interno all’ufficio e che tale irregolarità non rientra tra le ipotesi tassative di nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., nè incide in alcun modo sulla legittimità e validità della costituzione in giudizio, che può essere eseguita tempestivamente dall’opponente mediante la “velina”.

2.1. La prima affermazione è senz’altro corretta. In effetti, già con la sentenza n. 15777 del 2004, questa Corte ha rilevato che la costituzione in giudizio dell’attore mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione, anzichè – come previsto dall’art. 165 c.p.c. l’originale dello stesso (in quel caso, come in quello di specie, depositato solo una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta ed è sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo. Tale orientamento è stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte, tanto a Sezioni semplici (cfr., tra le altre, Cass. n. 4525 del 2016; Cass. n. 17666 del 2009; Cass. n. 23192 del 2010; Cass. n. 6912 del 2012; Cass. n. 8003 del 2012; Cass. n, 6861 del 2014; conf., più di recente, Cass. n. 21692 del 2017, in motiv.), quanto a Sezioni unite (Cass. SU n. 10864 del 2011, per cui, tanto nel giudizio di primo grado, quanto nel giudizio d’appello, il termine per la costituzione in giudizio dell’attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione e che tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio), al più chiarendosi, sempre con riferimento al giudizio di appello, che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (velina) in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello (Cass. SU n. 16598 del 2016). Questa giurisprudenza, sebbene dettata per i giudizi di primo grado e di appello a contraddittorio ordinario, cioè non differito, è applicabile anche in relazione alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche in tale giudizio, quindi, la costituzione in giudizio dell’opponente mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione (cd. velina), anzichè, come previsto dall’art. 165 c.p.c., l’originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta ed, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo (Cass. n. 15130 del 2015). Con riferimento a tale procedimento, del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2004, scrutinando la legittimità costituzionale dell’art. 647 c.p.c., ha affrontato proprio il problema dell’impossibilità di iscrivere tempestivamente a ruolo l’atto di opposizione per mancata tempestiva restituzione all’opponente dell’atto di citazione da parte dell’ufficiale giudiziario. In quell’occasione la Corte costituzionale ha chiarito che la norma in questione è suscettibile di ricevere un’interpretazione conforme a Costituzione, nel senso di ritenere possibile appunto l’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione tramite la cd. velina, cioè prima di essere a conoscenza del perfezionamento della notifica per il destinatario. Tali principi sono stati poi ribaditi nell’ordinanza della Corte costituzionale n. 154 del 2005, ove si è detto, tra l’altro, che l’applicazione del principio relativo al momento perfezionativo delle notificazioni, affermato con la sentenza n. 477 del 2002 e riferibile ad ogni tipo di notificazione, consente all’opponente una tempestiva costituzione in giudizio, impedendo il verificarsi dell’effetto pregiudizievole della improcedibilità dell’opposizione. In definitiva, nessun ostacolo può trarsi dalla disposizione dell’art. 165 c.p.c. ad una iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo mediante il deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente la copia dell’atto di citazione (cd. velina), anzichè del suo originale, trattandosi di una nullità, per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c., che, però, come nel caso dell’appello (Cass. n. 1063 del 2018), è sanabile, anche su rilievo del giudice, entro la prima udienza di comparizione (art. 182 c.p.c.), mediante deposito dell’originale, purchè conforme alla copia già depositata, da parte dell’opponente, come, in effetti, è incontestatamente accaduto nel caso di specie.

2.2. Anche la seconda affermazione è corretta. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite (e, quindi, come nel caso in esame, con il deposito di una copia dell’atto di citazione che non rechi l’attestazione dell’avvenuta consegna dell’originale all’ufficiale giudiziario per la relativa notificazione), e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perchè, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento (cfr. Cass. n. 8003 del 2012).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, e art. 2735 c.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato come decisive, nel senso della fondatezza della pretesa azionata, le comunicazioni dell’Amministrazione dalle quali era inferibile il riconoscimento, mediante confessione stragiudiziale, dell’ammontare del credito per mancata contestazione della parcella vistata dall’Ordine professionale di appartenenza, considerandole come dichiarazioni non ufficiali di organi interni del Comune e, quindi, non impegnative per l’Amministrazione, laddove, in realtà, il Comune di Gaeta, come previsto dagli artt. 65,66 e 67 dello statuto e dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, a mezzo di due distinte note formulate in esito alla richiesta di pagamento dell’odierno ricorrente, una del Sindaco in data 15/3/2006, l’altra del Dirigente del Settore LL.PP. in data 23/5/2006, aveva rilevato che si trattava di debiti fuori bilancio, avanzando una proposta di rateizzo fino a tre annualità, senza sollevare alcuna obiezione in ordine al quantum indicato in parcella, così da riconoscere implicitamente non soltanto il credito del professionista, ma anche l’importo dello stesso, così come, nelle more del giudizio, il Comune, con la deliberazione n. 58 assunta nella seduta consiliare del 5/10/2010, ha riconosciuto quale debito fuori bilancio la spesa di C. 186.951,56 in favore dell’Avv. G..

4. Il motivo è infondato. Escluso, invero, ogni rilievo, alla delibera consiliare n. 58 del 2010, che il ricorrente ha allegato alla memoria depositata, in ragione del divieto previsto dall’art. 372 c.p.c., al pari degli altri documenti prodotti, la Corte osserva che, in generale, con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale stabilisce che il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione, i motivi devono avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata: il che comporta l’esatta individuazione del capo di decisione gravata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 3654 del 2006; Cass. n. 17125 del 2007; Cass. n. 4036 del 2011). Perciò, il motivo di ricorso deve necessariamente articolarsi nell’enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee a evidenziarne la fondatezza (Cass. n. 7455 del 2013): “in ciò si risolve il principio dell’autosufficienza del ricorso, il quale comporta che il ricorso debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass. n. 5478 del 2018 in motiv.). Perciò, il ricorrente per cassazione, ove si dolga dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174 del 2014), con la conseguenza che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19048 del 2016; Cass. n. 5478 del 2018). Nel caso in esame, il ricorrente non ha provveduto nè a trascrivere nè a riassumere in ricorso – nei loro esatti termini (o comunque nei termini minimamente necessari per comprenderne l’esatto significato e, specie a fronte dei rilievi svolti dalla corte d’appello, l’esatta provenienza) – il contenuto dei documenti che la corte d’appello avrebbe erroneamente valutato, in tal modo impendendo alla Corte di scrutinare la decisività e la fondatezza delle censure spiegate.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6,comma 3, in relazione all’art. 10 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 114 e 183 c.p.c. nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha considerato di valore indeterminato la prestazione professionale, applicando il diverso e corrispondente scaglione tariffario, laddove, in realtà, la controversia introdotta innanzi al TAR del Lazio ha avuto ad oggetto l’impugnazione di una serie di provvedimenti inerenti la verifica della regolarità dei locali ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale ed ha avuto come effetto la tutela dei diritti soggettivi di proprietà uso e locazione commerciale di quanti avevano ricevuto dal Comune di Gaeta l’assenso a costruire, con la conseguenza che, a norma dell’art. 6, comma 3, della tariffa, il valore della controversia è determinabile in base ai criteri dettati dall’art. 10 c.p.c. e, quindi, avendo riguardo alla domanda, vale a dire alla stregua del valore degli immobili che rischiavano di essere destinatari di un provvedimento di revoca della concessione edilizia ed oggetto dei diritti soggettivi di cui era stata invocata la tutela. Nè, ha aggiunto il ricorrente, può valere il rilievo, contenuto nella sentenza, secondo cui il professionista non aveva quantificato i costi delle eventuali demolizioni dei fabbricati abusivi e non aveva offerto alcun parametro di riferimento economico che confutasse il criterio del valore indeterminabile: la corte d’appello, infatti, non ha ammesso le parti all’espletamento dei fondamentali mezzi istruttori, così precludendo al ricorrente la possibilità di provare l’esatta quantificazione del petitum.

6. Il motivo è infondato. La corte d’appello si è, infatti, attenuta al principio, già enunciato da questa Corte, per cui “ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa approvata con D.M. 24 novembre 1990, n. 392, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda è la illegittimità dell’atto e petitum la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda” (Cass. n. 12178 del 2003; Cass. n. 1754 del 2013; Cass. n. 932 del 1997). Le censure contenute nel ricorso, del resto, non appaiono idonee ad inficiare la soluzione adottata dalla corte territoriale la quale, infatti, con espresso riguardo alle disposizioni contenute nel D.M. n. 127 del 2004 (che ha ritenuto applicabile ratione temporis senza che alcuna contestazione specifica il ricorrente abbia sollevato sul punto), dopo aver escluso la determinabilità del valore della controversia amministrativa sulla base del “valore degli immobili realizzati nella zona di rispetto cimiteriale del Comune di Gaeta, astrattamente a rischio di revoca della concessione edilizia”, vale a dire dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza (art. 6, comma 3), ovvero dei “costi delle eventuali demolizioni dei fabbricati abusivi, gravanti sul Comune”, vale a dire del valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti (comma 4), ha correttamente – sia pur implicitamente – fatto applicazione della disposizione di cui al medesimo art. 6, comma 5, il quale stabiliva che, per le cause di “valore indeterminabile”, e cioè per le cause nelle quali il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione secondo i criteri previsti dai commi precedenti, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da Euro 25.900,00 ad Euro 51.700,00. La controversia amministrativa nella quale il ricorrente ha difeso il Comune di Gaeta, come esattamente rilevato dalla corte d’appello, aveva, in effetti, quale causa petendi, la asserita illegittimità della nomina di un commissario ad acta da parte del difensore civico della Regione, e, quale petitum, la richiesta di “annullamento” di tale nomina, mentre il possibile risvolto economico del giudizio amministrativo è stato ritenuto dalla corte d’appello, con apprezzamento in sè corretto e non adeguatamente censurato dal ricorrente, non determinabile per la dichiarata impossibilità di fare riferimento tanto al valore degli immobili realizzati nella zona di rispetto cimiteriale, quanto ai costi delle eventuali demolizioni dei fabbricati. Nè, infine, rileva la circostanza che la corte d’appello non ha ammesso i mezzi di prova ed ha così impedito al ricorrente la esatta quantificazione di tali costi. La Corte, sul punto, si limita ad osservare che se, con il ricorso per cassazione, siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonchè di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017; Cass. n. 8204 del 2018). Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha provveduto a indicare le prove di cui aveva chiesto l’ammissione nè ha trascritto in ricorso i fatti sui quali le stesse avrebbero dovuto essere assunte, nè ha dimostrato l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento delle istanze istruttorie proposte e l’errore addebitato al giudice e che la pronuncia impugnata, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, in tal modo pregiudicando l’ammissibilità della censura svolta.

7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 111 Cost., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto, ha compensato per i 2/3 tra le parti le spese di lite ravvisando la sussistenza di non meglio precisati giusti motivi, laddove, in realtà, posto che il tribunale aveva integralmente compensato le spese di lite ed in mancanza dell’espressa indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare una tale decisione, l’appello incidentale proposto sul punto era del tutto fondato e suscettibile di pieno accoglimento. La corte d’appello, invece, ha proseguito il ricorrente, ha illegittimamente ed immotivatamente operato una parziale compensazione delle spese di giudizio, non potendosi ravvisare la ricorrenza delle gravi ed eccezionali ragioni nella disputabilità della questione relativa alla procedibilità dell’opposizione o nella notevole divergenza tra l’iniziale petitum del professionista ed il decisum finale.

8. Il motivo è infondato. Intanto, occorre ricordare che la corte d’appello, allorchè riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 2018). Quanto al resto, bisogna ribadire il principio per cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 27871 del 2017).

9. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali è stato articolato, è, quindi, infondato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

11. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite che liquida nella somma di Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15 %; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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