Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28410 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24770-2010 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato

FAGGIANI GUIDO (presso il Servizio Legale Centrale del Patronato

ACLI), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLACCHI

CLAUDIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 982/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.2.09, depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.P. nei confronti dell’Inps per ottenere la pensione di reversibilità in forza del disposto di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43; il coniuge, infatti, deceduto il (OMISSIS), era titolare di pensione di inabilità Inps ed anche di rendita Inail per malattia professionale. La Corte adita – affermata preliminarmente la improseguibilità dell’appello nei confronti dell’altro titolare della pensione di reversibilità, attribuita in via provvisoria, ossia Mi.Da., per mancata notifica dell’impugnazione – rilevava il divieto di cumulo di cui alla disposizione citata, aggiungendo che non era stata data la prova dalla M. che il dante causa fosse invece titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia, nel qual caso il divieto di cumulo non avrebbe operato;

che le difese dell’Inps in appello non erano nuove e che i documenti depositati dal medesimo in appello erano ammissibili in quanto indispensabili. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la M., con tre motivi, mentre l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di parziale fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Con il primo mezzo si sostiene che la Corte adita avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’Inps, perchè questo non era stato notificato anche al figlio Mi.Da., contitolare della pensione di reversibilità erogata in via provvisoria, che, unitamente alla M., aveva iniziato il giudizio, sul rilievo che si tratterebbe di causa inscindibile.

La censura è manifestamente infondata giacchè ciascuno dei soggetti indicati dalla legge ha il diritto alla pensione di reversibilità iure proprio (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13) e quindi la causa ben poteva essere proposta anche da uno solo di costoro, mentre l’agire congiunto dava luogo ad un litisconsorzio facoltativo.

Parimenti infondato è il secondo mezzo, per quanto riguarda la censura concernente la eccezione nuova in appello, avendo l’Istituto, già dal primo grado, fatto rilevare che la pensione di reversibilità pretesa derivava dal godimento, da parte del dante causa, di pensione di inabilità Inps, riconosciuta per la stessa malattia professionale che aveva dato luogo a rendita Inail, con conseguente divieto di cumulo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 43. Quanto alla produzione di documenti in appello, è stato da ultimo affermato (Cass. n. 6498 del 22/03/2011) che “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Nella specie la sentenza impugnata ha dichiarato indispensabili i documenti prodotti in quanto decisivi per l’affermazione o la negazione del divieto di cumulo previsto dalla disposizione citata.

Parzialmente infondato è anche il terzo mezzo, perchè a prescindere dalla individuazione del soggetto onerato, non è emerso che il dante causa fosse titolare di prestazione previdenziale diversa rispetto a quelle per le quali è previsto il divieto di cumulo con la rendita Inail. Tuttavia i motivi secondo e terzo vanno accolti per il periodo successivo al primo luglio 2001.

Infatti la norma in questione è stata modificata perchè con la L. n. 388 del 2000, art. 73 si prevede che “A decorrere dal primo luglio 2001, il divieto di cumulo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 comma 43, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore”.

I motivi secondo e terzo vanno quindi parzialmente accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria del diritto della ricorrente al cumulo tra pensione di reversibilità e rendita Inail ai superstiti dal primo luglio 2001 in poi;

Il mutamento normativo giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie parzialmente il secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della M. al cumulo tra pensione di reversibilità e rendita Inail ai superstiti dal primo luglio 2001 in poi.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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