Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28410 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 422/2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO TIFFI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA (SEZIONE DI

TREVISO), presso PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

VERONA SEZIONE DI TREVISO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 28/11/2019

R.G.N. 6135/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 10373/2019 il Tribunale di Venezia ha respinto l’impugnazione proposta da M.S., alias M.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la CT aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di forme complementari di protezione o, in subordine, di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il M. aveva motivato la necessità di allontanamento dal paese di origine con il fatto che, in seguito ad un’esondazione era rimasto senza casa e senza il terreno che coltivava per i bisogni familiari e che, reperito in una città diversa da quella d’origine, un posto di lavoro, era stato minacciato di morte da soggetti collegati al suo ex datore di lavoro che voleva impedirgli di testimoniare nel processo per l’omicidio di un altro dipendente il quale unitamente ad esso M. e ad altri dipendenti aveva protestato per l’incostanza del pagamento della retribuzione;

2. il Tribunale ha condiviso la valutazione della CT in merito alla non credibilità del ricorrente sia in ragione della genericità della descrizione dei fatti narrati e delle minacce ricevute sia alla luce della contraddittorietà su una serie di circostanze tra quanto narrato in sede amministrativa e quanto dichiarato in sede giudiziale; considerato inoltre che il ricorrente aveva dichiarato che la famiglia era rimasta nel paese di origine e che con questa era rimasto in contatto, ben avrebbe potuto procurarsi per il tramite dei congiunti la documentazione comprovante l’attuale pendenza del procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, così da confortare sia la credibilità del racconto sia l’assunto dell’attuale situazione di pericolo in caso di rientro in patria; quanto osservato induceva a ritenere che l’allontanamento dal paese di origine fosse stato determinato dalla ricerca di opportunità lavorative; non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per difetto di un concreto pericolo di persecuzione per ragioni di razza religione ecc.; la mancanza di credibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese impedivano, inoltre, di riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non essendo configurabile il rischio per M. di essere sottoposto alla pena di morte o a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti; neppure sussistevano i presupposti di cui dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. cit., non essendo configurabile alcuna situazione di minaccia grave ed individuale alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, con rischio generalizzato di violenza per i civili, alla luce di quanto riferito dalle fonti qualificate consultate; infine, era da respingere la domanda di protezione umanitaria stante la scarsa credibilità del racconto del ricorrente e comunque del fatto che il M. non aveva neppure circostanziato con concreti dettagli la dedotta situazione di vulnerabilità; la assenza di documentazione, in particolare sotto il profilo del reperimento di un’occupazione lavorativa stabile, non deponeva per una situazione di integrazione sociale in Italia, integrazione comunque di per sè sola insufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.S. sulla base di un unico motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’arti Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 3, 4,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censura la decisione contestando la ritenuta genericità della descrizione dei fatti narrati, l’affermazione del giudice di merito in ordine all’inosservanza dell’onere di documentazione relativa al procedimento penale a carico dell’ex datore di lavoro, la asserita non credibilità del racconto fatto dal ricorrente, racconto che assume rimasto inalterato nei suoi profili sostanziali in sede di dichiarazione giudiziale rispetto a quanto dichiarato alla CT; lamenta inoltre la mancata considerazione dell’attuale situazione del Bangladesh quale risultante da fonti internazionali di sicura attendibilità e il mancato esame della vicenda narrata dal ricorrente alla luce della generale situazione del paese di provenienza;

2. il motivo è inammissibile in tutti i profili di censure articolati;

2.1. la denunzia di plurime violazioni di norme di diritto non risulta incentrata sul significato e sulla portata applicativa delle norme evocate in rubrica, come prescritto in caso di vizio astrattamente riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16083/2013, n. 3010/2012);

2.2. parimenti la denunzia del vizio di motivazione non è articolata in conformità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (v. per tutte, Cass. Sez. Un. 8053/2014); parte ricorrente non indica alcuno specifico “fatto” nel senso sopra chiarito il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito ma si limita a contrappore a quella fatta propria dal provvedimento impugnata una opposta valutazione circa la complessiva credibilità del racconto del M.;

2.3. anche la censura relativa all’accertamento della situazione complessiva del paese di provenienza – il Bangladesh – non è articolata con modalità idonee alla valida compensazione della decisione;

2.4. il Tribunale, pur dando atto che il Bangladesh si trova in un periodo caratterizzato da moderato tensioni politiche tra il partito di governo e quello di minoranza ha escluso, sulla base delle richiamate fonti internazionali riferite all’anno 2017, la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (decreto, pagg. 15 e 16); tale accertamento non è contrastato dal contenuto dei brani tratti dalla fonte richiamata in ricorso (ricorso, pag. 8) che non danno contezza dell’errore in tesi attribuito al giudice di merito nella ricostruzione della situazione del paese di origine dell’aspirante alla protezione, in termini tali da escludere i presupposti della protezione sussidiaria;

2.5. come chiarito da questa Corte (Cass. n. 13449/2019 ed inoltre Cass. n. 13450/2019, Cass. n. 13451/2019 e Cass. n. 13452/2019, in motivazione), il giudice di merito, nel fare riferimento alle c.d. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. n. 11312/ 2019). Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito (v. pag. 16, terzo e quinto capoverso) e consente in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione; le fonti richiamate dal ricorrente a sostegno del riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non sono idonee a contrastare l’accertamento del giudice di merito o perchè evocate in termini assolutamente generici – v. riferimento al il rapporto Amnesty International 2016/2017 – o perchè comunque non rappresentative di una situazione di violenza generalizzata ma solo di episodi di terrorismo diretti per lo più nei confronti di stranieri;

2.6. le deduzioni intese a censurare la affermata possibilità di acquisire per il tramite dei familiari elementi documentali relativi al processo penale nei confronti del datore di lavoro risultano del tutto generiche in quanto si limitano ad opporre alla valutazione del giudice di merito una diversa valutazione delle circostanze dedotte;

3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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