Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2841 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17605-2015 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

LANTE GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Campobasso con decreto 29.4.2015, ha accolto l’opposizione proposta da P.F. contro il precedente decreto di inammissibilità emesso dal consigliere designato ed ha pertanto condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 2.550,00 a titolo di equa riparazione per la lungaggine di un giudizio pensionistico davanti alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti (protrattosi dal novembre 2004 (notifica del ricorso in appello) al 15.10.2012 (data della sentenza).

Per giungere a tale soluzione – e per quanto ancora interessa – la Corte molisana ha stabilito in due anni la durata ragionevole del procedimento di impugnazione (durato, invece, sette anni e undici mesi), e pertanto, facendo l’opportuna detrazione, ha accertato un periodo di durata irragionevole pari a cinque anni e undici mesi, da indennizzare secondo un parametro di Euro 350,00 per i primi tre anni di ritardo e 500,00 per gli anni successivi “in conformità ai criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative e contabili”.

2 Ricorre per cassazione il P. con due censure.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso contenente a sua volta ricorso incidentale a cui resiste il ricorrente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dal P. col successivo controricorso, eccezione che appare fondata e pertanto meritevole di accoglimento.

Come si ricava dal combinato disposto degli artt. 371 e 369 c.p.c. il ricorso incidentale deve essere proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale: nel caso in esame, il ricorso principale è stato notificato il 10.7.2015 (data di ricezione, ovviamente) e la sua notifica invece risulta effettuata il 21.9.2015 (giorno di consegna al’ufficio postale, lunedì), quindi fuori termine, considerata la riduzione della durata della sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile perchè proposto fuori termine.

2.1 Passando all’esame del ricorso, osserva il Collegio che il ricorrente, con una duplice censura, denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e dell’art. 112 c.p.c.; conseguente apparenza, omissione e insufficienza della motivazione con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avvenuta senza l’osservanza dei criteri fissati dalla CEDU e alla quantificazione degli anni. Richiamando la tesi già prospettata in sede di opposizione, il ricorrente ritiene innanzitutto che nel caso di specie il periodo di durata ragionevole da detrarre fosse di un anno e non di due perchè l’appello in materia pensionistica, per l’impossibilità di far valere motivi che non siano di diritto, si atteggia come un vero e proprio giudizio di legittimità assimilabile a quello di cassazione.

Sotto altro profilo, si duole del parametro utilizzato in concreto per la liquidazione dell’indennizzo ritenendo invece applicabile, sulla scorta della giurisprudenza CEDU un indennizzo quanto meno di Euro 750,00 per i primi tre anni e 1.000,00 per ogni ulteriore eccedenza temporale.

Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Secondo la previsione contenuta nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis (applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento di equa riparazione promosso nel 2013) “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”.

Nel caso di specie, come riporta l’impugnato decreto, il giudizio presupposto si è svolto in appello davanti alla Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello.

A fronte di una chiara previsione normativa e di una altrettanta chiara indicazione, da parte della Corte molisana, del grado in cui si è verificata la lungaggine (appello = secondo grado), non merita censura il decreto impugnato laddove ha sottratto dalla durata totale quella di due anni quale “durata ragionevole di un procedimento di impugnazione”.

Le argomentazioni che il ricorrente spende, apprezzabili per lo sforzo interpretativo profuso, si scontrano però col chiaro disposto normativo – che fa riferimento anche al “secondo grado di giudizio” (quale è indubbiamente quello in cui è stata definita la controversa) e pertanto non colgono nel segno.

2.2 Appare infondato anche l’altro profilo di censura, con cui si contesta la legittimità del parametro utilizzato per liquidare l’indennizzo perchè contrario ai parametri indicati dalla CEDU.

Premesso che la censura richiama solo i parametri CEDU, va osservato che, come già affermato da questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la C.E.D.U. (le cui pronunce costituiscono un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nell’interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione o la definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato, di regola, tra gli importi di Euro 350 e quello di Euro 550 per anno (v. tra le tante, Sez. 6 – 1, Sentenza n. 14974 del 06/09/2012 Rv. 624063 che richiama i procedimenti 675/03; 688/03 e 691/03; 11965/03; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 17883 del 23/07/2013 (Rv. 627381 in motivazione).

E’ vero che nel caso di specie si tratta di giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti (e non di giudizio davanti al giudice amministrativo) ma, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ciò non impedisce affatto l’applicazione della regola perchè comunque ci si trova in presenza di un caso in cui è stato registrato disinteresse della parte: e del resto, entrambe le massime richiamate, ma anche le tante altre che riportano il citato parametro CEDU sono relative a giudizi presupposti di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.

Pertanto, avendo la Corte molisana sottolineato che “il processo dinanzi alla Corte dei Conti è rimasto per lungo tempo in uno stato di completa quiescenza fino a rischiare la propria perenzione…” (v. pag. 3 decreto impugnato), la decisione in ordine ai parametri da utilizzare per la liquidazione dell’indennizzo si rivela non già in contrasto, ma del tutto in linea con la giurisprudenza CEDU.

In conclusione il ricorso principale va respinto.

L’esito del giudizio comporta la compensazione delle spese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale, compensando le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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