Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28409 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24755-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè

mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA della

FEZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILTECNICA COSTRUZIONI ED IMPIANTI a R.L. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEON PANCALDO 26, presso lo studio

dell’avvocato LUCARELLI SILVIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASSANITI IGNAZIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 642/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

24.9.09, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv.

Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti, insistendo per

l’accoglimento del ricorso; udito per la controricorrente l’Avvocato

Ignazio Cassaniti che si riporta ai motivi del controricorso,

insistendo per il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta dalla Cooperativa Ediltecnica Costruzioni Impianti a rl per ottenere dall’Inps il risarcimento dei danni conseguenti all’omesso rilascio della certificazione attestante la regolarità contributiva da esibire all’azienda municipale del gas per svincolare le somme spettanti per lavori eseguiti; la Corte adita, all’esito di CTU, accertava che la Cooperativa aveva diritto allo sgravio, che aveva già applicato, di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 (50% della contribuzione per l’assunzione di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs) e quindi condannava l’Istituto al risarcimento dei danni conseguenti all’ingiustificato rifiuto della certificazione.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l’I.N.P.S. con due motivi e la Cooperativa resiste con controricorso.

Con i due motivi l’Inps si duole che solo con l’atto di appello la Cooperativa abbia prodotto la documentazione necessaria a dimostrare il diritto agli sgravi; inoltre, ancora in sede di consulenza, il perito aveva rilevato la mancanza del documento essenziale per la verifica delle condizioni legittimanti il beneficio, ossia la copia del libro matricola;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Rilevata la tardività della memoria della Cooperativa, in quanto depositata il 7 novembre 2011 per l’udienza dell’11 novembre;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, quanto alla produzione di documenti in appello, è stato da ultimo affermato (Cass. n. 6498 del 22/03/2011) che “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa”.

Con detta sentenza, richiamando quella precedente delle Sezioni unite n. 8203/2005 cit. relativa al rito ordinario, si è affermato che per “indispensabilità” delle nuove prove ai fini della decisione della causa, si intende fare riferimento a una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a “prove che, per il loro spessore contenutistico, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale”. Appare evidente che la nozione in esame si può attagliare innanzitutto e in via emblematica a quei documenti, idonei ad assumere valore di prova legale, quali gli atti pubblici e le scritture private suscettibili di riconoscimento, attestanti il fatto costitutivo del diritto azionato, o un fatto estintivo o impeditivo del medesimo … . Appare anche importante rilevare che privilegiare la potenziale incontrovertibilità e decisività probatoria dei documenti aventi una speciale incidenza probatoria ai fini di un superamento delle preclusioni processuali è giustificato dal fatto che, da un lato, in ragione della loro assorbente decisività, la loro ammissione in linea di massima non comporta l’esigenza di una complessiva riapertura dell’istruttoria, e, dall’altro, che, se la decisione non tenesse conto dei medesimi documenti, sarebbe evidente e incontestabile, sempre in ragione della loro efficacia probatoria, il contrasto tra decisione e verità materiale (per il riferimento nella giurisprudenza delle sezioni semplici alla nozione di influenza causale più incisiva rispetto alle prove semplicemente rilevanti, cfr. Cass. n. 9120/2006, n. 12179/2008, n. 21980/2009; n. 14133/2006 con riferimento al rito del lavoro). Il principio essenziale è dunque che la nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito “necessario” della controversia: la prova principe o la prova regina.

Nella specie, nel giudizio di primo grado la domanda era stata rigettata per mancanza di prove sul fatto fondamentale, ossia sulla assunzione delle categorie indicate dalla legge per il diritto al beneficio; con l’atto di appello non era stato depositato il libro matricola, per cui il CTU ha rilevato la mancanza di un documento essenziale alla verifica necessaria. D’altra parte i documenti depositati in appello, non avevano il requisito della incontrovertibilità a cui si riferisce la giurisprudenza citata, dal momento che non erano in grado, di per se soli considerati, di offrire la prova richiesta, essendo abbisognevoli dell’accertamento tecnico contabile di cui alla perizia espletata e così comportando la complessiva riapertura dell’istruttoria, con dilatazione dei tempi del processo.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna la Cooperativa al pagamento delle spese liquidate, quanto al primo grado, in Euro milleduecentotrenta (ottocento onorari e quattrocento diritti), per il secondo grado in Euro millequattrocentotrenta (mille onorari e quattrocento diritti) e per il presente giudizio in Euro trenta per esborsi e millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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