Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28408 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28408 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 27085-2009 proposto da:
BEAUTY SALON DI VINCI EMANUELE & FEDERICA SNC in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’Avvocato FIRRIOLO
FRANCESCO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAPALLO in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 19/12/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIAVARI;

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 24/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

R.G. 27085/2009
Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Genova con sentenza n. 326/16/2005 rigettava il ricorso
della società Beauty Salon di Vinci Emanuele & Federica s.n.c. esercente l’attività di parrucchiera
per signora, avverso l’ avviso di irrogazioni sanzioni, ai sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di
accesso Inps in data 17.7.2002, per l’impiego di tre lavoratrici subordinate non iscritte nei libri
obbligatori.

in riforma della sentenza impugnata dichiarava la” irricevibilità” per tardività del ricorso proposto
in primo grado e l’inammissibilità dell’appello.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
14/5/2008, n. 130, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle
sanzioni irrogate dagli uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
obbligatorie;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, D.lgs 472/97, così come novellato dal
comma 7 bis dell’art. 36 bis D.L. 223/2006 nella parte in cui tale decreto prevede l’applicazione del
principio del favor rei nella determinazione dell’importo della sanzione da applicare nella
commessa violazione;
c) erronea applicazione del combinato disposto di cui all’art. 15,commi 3 bis e 8 1. 27.12.2002n.
289, ritenendo sospesi i termini per l’impugnativa relativa all’avviso di irrogazione delle sanzioni
per i quali all’entrata in vigore della 1. 289/ 2002, cioè dal 27 12.002, non fosse ancora spirato il
termine per la proposizione del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
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La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n.42/13/08, depositata il 24.3.2009

Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35
del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche

processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella
fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione
qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
In ordine logico va esaminato l’ultimo motivo di ricorso.
Il motivo è inammissibile per la mancata formulazione della relativo quesito diritto.
L’onere della formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo del ricorso per
cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360co 1 nn. 1-4)
c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360co l n. 5)
c.p.c. (“chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
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d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia

omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la
rende inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis
c.p.c., norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs 2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai
ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.2006 data di entrata
in vigore dello stesso decreto e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione
disposta dall’art. 47co 1 lett. d) Legge 18.6.2009 n. 69).
Nella fattispecie la sentenza è stata pubblicata in data 24/3/2009.

per la tardiva proposizione dello stesso giudizio di primo grado
In conclusione, il ricorso va rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per
la peculiarità della fattispecie
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 20.11.2013

L’ultimo motivo rimane assorbito dalla conferma della declaratoria d’inammissibilità del ricorso

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