Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28408 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9973/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, SAMUELA PISCHEDDA, CHERUBINA CIRIELLO,

SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VAL

PADANA N. 117, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUPERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1569/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/01/2015 R.G.N. 1530/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

Alessandro, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M., dipendente dell’INPS in servizio presso la Direzione Regionale della Calabria, otteneva il riconoscimento da causa di servizio delle infermità denunciate con domanda del 10/5/2001 la liquidazione dell’equo indennizzo (in rapporto ad una menomazione del 66% ai sensi della tabella contenuta nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulla base dei criteri di cui all’art. 5 del R.O.P. INPS dell’1/1/1990, ratione temporis applicabile (importo pari ad Euro 93.956,38);

successivamente, in data 28/3/2007, il S. presentava domanda di aggravamento dell’indennità riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

l’aggravamento veniva accertato dalla C.M.O. di (OMISSIS) con verbale del 25/5/2009;

la richiesta di revisione dell’indennizzo veniva, tuttavia respinta dall’I.N.P.S. che riteneva applicabile la disciplina esistente al momento della domanda di aggravamento (e cioè il D.P.R. n. 461 del 2001), disciplina in base alla quale il calcolo dell’importo dell’indennizzo liquidabile (quantificato in complessivi Euro 34.129,72) sarebbe stato assorbito nella somma già liquidata in ossequio alla normativa precedente;

il ricorso del S. era respinto dal Tribunale di Catanzaro con pronuncia riformata dalla Corte d’appello che, con sentenza n. 1569/2014, pubblicata in data 31 gennaio 2015, dichiarava il diritto di S.M. a vedersi liquidare la revisione dell’indennizzo secondo i criteri previsti dall’art. 5 del R.O.P. INPS dell’1/11/1990, successivamente modificato e quindi abrogato (secondo cui le domande presentate prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001, dovevano essere disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore), con applicazione dell’allegato 3;

riteneva la Corte territoriale, richiamando il principio già affermato da questa Corte nella decisione n. 6084/2014, che anche il procedimento per l’aggravamento dell’equo indennizzo fosse assoggettato alle regole preesistenti al D.P.R. n. 461 del 2001, nel caso di domanda di equo indennizzo presentata nella vigenza di detta normativa, costituendo la revisione una fase del procedimento di equo indennizzo;

2. per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS con un motivo;

3. S.M. ha resistito con controricorso;

4. il P.G. ha presentato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;

5. il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 461 del 2001, artt. 14 e 18, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

censura la sentenza impugnata per aver fatto erronea ed impropria applicazione di un principio affermato da questa Corte (Cass. n. 6048/2014) con riferimento ad una situazione del tutto diversa da quella oggetto di causa in quanto attinente ai rapporti tra la L. n. 724 del 1994 e la L. n. 662 del 1996;

rileva che nell’assetto regolativo preso in considerazione da questo giudice di legittimità nel precedente sopra indicato l’applicabilità alle domande di aggravamento della disciplina esistente al momento della domanda di equo indennizzo era prevista per legge;

2. il motivo è infondato;

2.1. l’interpretazione cui è pervenuta la Corte di merito è del tutto coerente con il dato normativo, sol che si consideri che la domanda di aggravamento ha comunque il suo presupposto nell’originaria domanda di equo indennizzo e, dunque, pur se proposta successivamente all’entrata in vigore della nuova legge, continua ad essere valutata per la quantificazione dell’aggravamento secondo i criteri vigenti in precedenza applicati alla domanda di indennizzo;

2.2. è pur vero che la pronuncia di questa Corte richiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 6048/2014) era relativa ad altra fattispecie, tuttavia, al fine di ritenere applicabile alla domanda di aggravamento presentata dopo l’entrata in vigore della nuova previsione di legge, la precedente disciplina, è egualmente valorizzabile la natura di tale nuova istanza e il rapporto di quest’ultima con l’originaria domanda;

2.3. è, del resto, la stessa possibilità di richiedere una revisione per aggravamento della patologia riscontrata come dipendente da causa di servizio che supporta il ritenuto legame esistente con l’originaria domanda di riconoscimento del beneficio e porta ad escludere l’autonomia della relativa istanza;

quella dell’aggravamento è, infatti, una fase dell’iter procedimentale diretto a ristorare il lavoratore delle menomazioni dell’integrità fisica dovute a causa di servizio;

2.4. tanto si evince dalla previsione di cui al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 56, secondo cui: “Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall’art. 49 l’Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta dell’impiegato, e per una sola volta alla revisione dell’indennizzo già concesso. In tale ipotesi l’impiegato sarà sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell’equo indennizzo”;

la suddetta norma, vigente all’epoca della domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio del S. (10/5/2001), è stata successivamente abrogata dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che, però, ne ha riprodotto il contenuto prevedendo all’art. 14, comma 4, che: “Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento”;

2.5. quello che il legislatore ha preso in considerazione è, dunque, il dato temporale (cinque anni) per la revisione dell’indennizzo ai fini dell’aggravamento che presuppone una connessione dal punto di vista medico tra l’insorgenza della patologia e l’aggravamento della stessa;

ciò consente di ritenere che la revisione per aggravamento costituisca una fase ulteriore ed eventuale del procedimento originario (che resta unico), trovando il proprio presupposto nel già intervenuto riconoscimento di una dipendenza da causa di servizio, e comunque in una domanda precedente;

la ragione è da rinvenirsi nel fatto che l’aggravamento costituisce una semplice evoluzione negativa della medesima invalidità, per cui è legata ad essa sotto il profilo della eziopatogenesi, quindi del trattamento giuridico, a prescindere dal fatto che sia solo successivamente riscontrata;

di talchè restano applicabili le regole previste per l’originaria domanda che non possono essere modificate fino a quando l’iter risarcitorio non sia concluso;

2.6. l’unicità del procedimento si evince, del resto, anche dalla previsione di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 119 e 120 (legge finanziaria per l’anno 1997) – oggetto del precedente di questa Corte sopra richiamato – che, per le istanze presentate dall’01.01.1997, prevede: – (comma 119) “(…) ai fini della misura dell’equo indennizzo, la tabella 1 (contenente le percentuali di riduzione per le menomazioni dell’integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria) allegata al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla (sotto indicata) tabella 1 allegata alla presente legge (…)” ed aggiunge (comma 120): “per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 56, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla L. 23 dicembre 1994, n. 724”;

2.7. è pur vero che nella presente fattispecie si tratta di domanda di equo indennizzo presentata dopo il limite temporale di cui alla previsione normativa da ultimo richiamata, tuttavia non vi sono ragioni per non ritenere specularmente applicabile lo stesso meccanismo di sottoposizione tanto della domanda di equo indennizzo quanto della domanda di aggravamento al medesimo regime giuridico;

anche la revisione dell’indennizzo per effetto dell’intervenuto aggravamento andava, dunque, liquidata sulla base della normativa ratione temporis applicabile alla domanda originaria e con gli stessi criteri utilizzati per la primigenia quantificazione dell’equo indennizzo (pacifico tra le parti è che per tale liquidazione si sia fatto riferimento ai criteri di cui all’art. 5 del R.O.P.);

2.8. nè appare ostativa a tale ricostruzione la previsione di cui al D.P.R. n. 461 del 2001, art. 18, comma 3, secondo la quale “le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (…)”, trattandosi, come di evince dalla collocazione nella parte finale del D.P.R. n. e dall’intestazione, di “disposizione transitoria” solo intesa a dettare i tempi dei procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo già presentate all’Amministrazione alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (22.01.02) ed a specificare che le stesse devono essere definite secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato (art. 18, comma 1, D.P.R. cit.);

non può sostenersi, infatti, che detta disposizione transitoria abbia fatto venir meno l’applicabilità della disciplina previgente alle domande di aggravamento perchè ciò non solo snaturerebbe la natura di previsione legislativa diretta solo a regolare ed armonizzare, al limitato fine della tempistica procedimentale, il passaggio da un impianto normativo precedente a quello successivo ma creerebbe una frattura non coerente all’interno dell’unico iter risarcitorio di cui si è detto;

3. in conclusione il ricorso va rigettato;

4. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Bruno, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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