Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28407 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6744/2020 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

CAMPANELLA 21, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MAZZEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALOMONE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di SALERNO;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SALERNO, depositato il

31/12/2019 R.G.N. 9741/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza n. 9741 del 2019, il giudice di Pace di Salerno ha rigettato l’opposizione presentata da G.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Salerno in data 5.11.2019;

2. il giudice di pace ha ritenuto che: a) il decreto di espulsione era un atto dovuto, in quanto il cittadino del (OMISSIS) aveva presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno e questo era stato negato dalla Commissione territoriale di Salerno, la cui decisione era stata impugnata – con esito negativo – avanti al Tribunale di Salerno, senza che questo ultimo provvedimento fosse impugnato nei termini; b) il decreto prefettizio di espulsione era legittimo in quanto sottoscritto in originale dal vice prefetto vicario e consegnato al ricorrente in copia originale; d) il rischio di persecuzione nel paese di origine era stato esaminato – con esito negativo – sia dalla Commissione territoriale sia dal Tribunale di Salerno, ed il ricorso in cassazione era stato proposto “oltre un anno dopo il decreto dell’autorità giudiziaria, apparendo come una mera manovra dilatoria”;

3. il provvedimento è stato impugnato da G.A. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;

4. l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si deduce violazione del diritto di difesa fino all’ultimo grado di giudizio, essendo pendente presso questa Corte di Cassazione l’impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, non possedendo – il decreto di espulsione, la sottoscrizione del Prefetto e la data, e risultando incompetente il vice Prefetto;

3. con il terzo, il quarto ed il quinto ed il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, pericolo di grave danno alla persona, drammaticità delle esperienze vissute nel proprio paese, violazione dei diritti umani, avendo – il giudice di pace – trascurato l’obbligo di cooperazione in ordine all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza dell’istante;

4. il primo, il terzo, il quarto, il quinto motivo ed il sesto motivo di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente, non sono fondati, posto che – secondo il costante orientamento di questa Corte – in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore, trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, nè la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass. n. S.U. n. 22217 del 2006; Cass. n. 12976 del 2016; Cass. n. 15676 del 2018);

5. il giudice di pace dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento di espulsione non può, dunque, conoscere incidentalmente della legittimità dei presupposti amministrativi dell’espulsione (Cass. n. S.U. n. 22217 del 2006);

6. nè può ritenersi ostativa all’emissione del decreto di espulsione la pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, trattandosi di ricorso proposto dopo l’entrata in vigore (18.4.2017) del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, che ha abrogato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, il cui comma 4, prevedeva che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”;

7. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, essendo la censura prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del decreto prefettizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

8. in specie, il giudice di pace, rilevando che l’istante ha “ricevuto un atto sottoscritto in originale munito della sottoscrizione in originale del Vice Prefetto Dott. F.G.”, si è conformato all’orientamento consolidato di questa Corte che ritiene pienamente valido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto, vicario o aggiunto (Cass. n. 7873 del 2018; da ultimo, Cass. n. 13745 del 2020);

9. il ricorso va, pertanto, rigettato; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

10. trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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