Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28407 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. II, 07/11/2018, (ud. 23/05/2018, dep. 07/11/2018), n.28407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26332-2014 proposto da:

SECH-TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO ALLAVENA;

– ricorrente –

contro

TRANSALPE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ROBERTO

ARDIGO’ 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA LA LUMIA,

PIERO BELLANTE;

COGEFRIN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DELLA SCROFA 64,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CELLAMARE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO CAMPAILLA;

SERVIZI FERROVIARI PORTUALI FERPORT SRL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO MARIA DONA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1055/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuela SPINELLI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PASSALACQUA Marco, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi al ricorso e alla

memoria;

uditi gli avvocati CAMPAILLA Massimo per COGEFRIN SPA, SILVESTRI

Matteo con delega orale ROSSI e BRAGAGLIA che richiamano le loro

difese in atti depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cogefrin S.p.A., con atto di citazione, notificato in data 9/11/2002, esponeva: di essere da anni ricevitrice di containers in import, che, giunti via mare, presso il terminal di (OMISSIS) venivano avviati a mezzo ferrovia presso i suoi magazzini; che containers venivano sbarcati presso il terminal della Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.; che, quale depositario incaricato dal vettore marittimo ex art. 1766 c.c., provvedeva a custodirli fino a quando lo Spedizioniere mandatario di essa ricevitrice, Transalpe S.r.l presentava al terminalista le polizze di carico, chiedendo la riconsegna delle merci; che Sech si occupava della movimentazione ferroviaria dei containers nel terminal di (OMISSIS); che, nei mesi precedenti, si erano verificati alcuni disservizi che avevano reso difficoltosa la movimentazione ferroviaria delle merci presso il terminal Sech, con seguenti forti ritardi nell’uscita delle merci per le quali era stata richiesta la movimentazione a mezzo ferrovia; – che, conseguentemente, il terminalista Sech aveva addebitato alla Transalpe, quale spedizioniere di essa Cogefrin, i costi relativi alla prolungata giacenza dei containers presso il terminal; – che Transalpe aveva emesso, a sua volta, nei confronti di essa Cogefrin fatture per complessivi Euro 413.799,33, a titolo di addebito di fatture emesse da Sech nei confronti di Transalpe; – che, tuttavia, la pretesa creditoria vantata da Sech era infondata poichè dei disservizi verificatisi, nella movimentazione ferroviaria dei containers, era responsabile Ferport S.r.l., che, però, operava quale ausiliaria della stessa Sech, obbligata, pertanto, nei confronti del ricevitore Cogefrin a rispondere delle manchevolezze di Ferport ai sensi dell’art. 1228 c.c..

Tanto premesso, Cogefrin S.p.A., conveniva, in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, Transalpe S.r.l. e Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., chiedendo: l’accertamento che il pagamento delle fatture emesse da Sech nei confronti di Transalpe e da quest’ultima nei propri confronti, a titolo di corrispettivo per la prolungata giacenza presso il terminal di (OMISSIS) dei containers destinati ad essa Cogefrin, non fosse dovuto.

Si costituivano, ritualmente, entrambe le convenute. La Transalpe S.r.l. si associava alla domanda di accertamento negativo formulato dalla mandante, pur chiedendo in subordine, nel caso di soccombenza dell’attrice, la condanna di quest’ultima a fornirle la provvista per poter onorare le fatture emesse da Sech. Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., resisteva, invece, alla domanda, eccependone l’infondatezza, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di Transalpe e Cogefrin, nella loro rispettiva qualità, a corrispondere le somme di cui alle fatture in atti per complessivi Euro 406.635,84 oltre accessori di legge; in subordine, nell’ipotesi in cui di tali importi non fossero riconosciute debitrici nei suoi confronti nè l’attrice nè la mandataria, Sech chiedeva di chiamare in causa Servizi Ferroviari Portuali Ferport S.r.l.: e/o Trenitalia S.p.A., per sentirli condannare a tenerla indenne da qualunque pregiudizio che a lei fosse derivato dall’accoglimento della domanda di Cogefrin S.p.A. Eccepita da quest’ultima la tardività della costituzione di Sech e la conseguente decadenza dalla formulazione di domande riconvenzionali e dalla facoltà di chiamare in causa terzi, Sech dichiarava che la domanda riconvenzionale doveva intendersi solo quale mera eccezione riconvenzionale e la richiesta di chiamata in giudizio di Ferport e di Trenitalia doveva intendersi rinunciata.

Con separato atto di citazione, notificato il 23-29/12/2003, Transalpe S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nel frattanto emesso nei suoi confronti il 20/11/2003 dal Tribunale di Genova per l’importo di Euro 405.944,48 oltre accessori e spese in accoglimento del ricorso proposto da Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. L’opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo e, comunque, il rapporto di continenza tra la domanda di pagamento a suo favore, avanzata dalla ricorrente, e la domanda di accertamento negativo relativa allo stesso debito, in precedenza, introdotta da Cogefrin S.p.A. Evidenziava, inoltre, l’opponente la necessità di estendere il contraddittorio alla propria mandante della quale chiedeva, in via subordinata, la condanna a corrisponderle la somma che fosse eventualmente riconosciuta in favore del terminalista. Si costituiva Sech, resistendo all’opposizione, di cui chiedeva il rigetto. Cogefrin S.p.A., a sua volta, costituitasi, si associava alle difese di Transalpe: in ordine alla nullità, irritualità e, comunque, invalidità del decreto ingiuntivo emesso in favore di Sech e chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la somma pretesa dal terminalista per la prolungata giacenza ed, in estremo subordine, che, previa chiamata in giudizio di Ferport S.r.l., quest’ultima venisse condannata al rimborso degli importi che, nel caso di soccombenza, essa Cogefrin fosse tenuta a versare a Sech. Chiamata in causa, si costituiva Servizi Ferroviari Portuali Ferport S.r.l., deducendo di aver effettuato servizi di movimentazione ferroviaria di merci, in entrata o in uscita dal terminal, per conto di Sech e resistendo alla domanda di rimborso proposta nei suoi confronti da Cogefrin.

Riunite le due cause, stante l’evidente connessione, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 956 del 20-29/2/2008, disattesa l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo ottenuto da Sech, rigettava la domanda proposta, in via principale, da Cogefrin S.p.A., respingeva, altresì, la domanda proposta, in via subordinata, da Cogefrin S.p.A. contro Ferport S.r.l., respingeva l’opposizione proposta da Transalpe, avverso il decreto ingiuntivo in favore di Sech, con, conseguente, conferma del provvedimento opposto; condannava Cogefrin S.p.A. a versare a Transalpe S.r.l. la somma di Euro 406.677,74, con interessi legali dalla domanda. Compensava, per un terzo, le spese processuali fra Cogefrin S.p.A. e Transalpe S.r.l., da un lato, e Sech, dall’altro, e condannava, in solido fra loro, Cogefrin S.p.A. e Transalpe S.r.l. a rifondere a Sech i restanti due terzi. Riteneva, il primo giudice, condivisibili le argomentazioni di Sech sulla base della documentazione prodotta in atti.

Avverso tale sentenza, Cogefrin S.p.A. ha interposto appello, con atto notificato, in data 27-28/10/2008, con il quale ha chiesto, la riforma integrale della sentenza.

Si sono costituite ritualmente tutte le società appellate. Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., Servizi Ferroviari Portuali Ferport S.r.l., hanno resistito all’appello, chiedendone il rigetto. Transalpe S.r.l. ha richiesto, in via preliminare, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare il rapporto di continenza e/o litispendenza tra la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto e il giudizio di accertamento negativo R.G. n. 14.754/02 e, conseguentemente, di dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la nullità del decreto stesso, con ogni conseguente provvedimento; in principalità, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di accertare e dichiarare non dovuto il credito, asseritamente, vantato da Sech nei confronti di Cogefrin e, comunque, nei confronti di Transalpe in accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta da Cogefrin, cui Transalpe ha aderito e/o dell’opposizione a decreto ingiuntivo instaurata da Transalpe; in subordine, in caso di rigetto dell’appello incidentale, di confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva, formulata da Transalpe nei confronti della propria mandante.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1055 del 2013, accoglieva l’appello e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava che la richiesta di pagamento di Sech per la prolungata giacenza presso il terminal di (OMISSIS) dei containers destinati a Cogefrin S.p.A. era infondata e condannava Sech-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. alla restituzione di quanto a lei corrisposto da Cogefrin per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi legali fino all’effettivo pagamento; – dichiarava inammissibile la domanda di condanna della Sech formulata da Transalpe s.r.l. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con riferimento al giudizio monitorio; -condannava SECH-Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. alla rifusione a favore delle altre parti in causa delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

Secondo la Corte distrettuale, la pretesa di Sech in merito al pagamento, per il prolungamento della sosta dei container della Cogefrin, non appariva fondata, essendo emerso, da un lato, che la gestione della movimentazione ferroviaria facesse, comunque, capo allo stesso terminalista e, dall’altro, che Sech non avesse, neppure, allegato eventuali comportamenti dilatori addebitabili a Cogefrin in relazione al deposito.

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta da Sech Terminal Contenitori Porto di Genova spa con ricorso affidato a sette motivi, illustrati con memoria. Transalpe S.r.l., Servizi ferroviari portuali Ferport S.r.l., Cogefrin spa hanno resistito ciascuna parte con autonomo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso Sech Terminal Contenitori Porto di Genova spa lamenta nullità della sentenza per omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere che “la gestione della movimentazione ferroviaria facesse, comunque, capo allo stesso terminalista”, non avrebbe spiegato quale fosse la fonte dell’obbligazione con la quale la Sech avrebbe assunto la gestione della movimentazione a favore della Cogefrin e delle sue mandatarie. Piuttosto, il contratto stipulato tra la Sech e il vettore non prevedeva alcuna obbligazione di trasporto in capo a Sech.

1.1. = Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè la Corte distrettuale ha, ampiamente, chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la gestione della movimentazione ferroviaria facesse capo allo stesso terminalista. In particolare, la Corte distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha anche specificato, in modo chiaro ed esaustivo, la fonte dell’obbligazione che impegnava la Sech alla gestione della movimentazione ferroviaria. Infatti, come afferma la sentenza impugnata: “(…..) a) La pianificazione, la gestione e l’esercizio diretto dei servizi portuali relativi al Terminal portuale (OMISSIS), nell’ambito del porto di (OMISSIS), inerenti l’intero ciclo operativo di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito ed in generale, movimentazione, anche mediante mezzi rotabili, dei contenitori e/o delle merci containerizzate sino a/da “fondo stiva”, con custodia consegna e riconsegna, servizi tutti da svolgersi, in esclusiva presso il terminal di (OMISSIS), nelle aree e spazi meglio specificati nell’art. 3 che segue;…”. Da tale documento emerge che l’oggetto della concessione ed, in particolare, gli impegni del concessionario erano relativi all’intero ciclo operativo, esplicitamente indicato con riferimento alle operazioni non solo di sbarco, imbarco, trasbordo e deposito, ma anche di movimentazione, anche, mediante mezzi rotabili, dei contenitori e/o delle merci contenute nei container. La chiara dizione letterale, ad avviso della Corte, consente di smentire l’assunto della Sech, secondo cui non aveva assunto alcun impegno per la movimentazione. Anche se il riferimento ai “mezzi rotabili” non attiene alle operazioni di manovra dei treni, effettuate dal personale Ferport nell’ambito portuale, tuttavia, ciò che rileva è l’assunzione del compito di provvedere alle operazioni di carico e scarico dei treni e, quindi, all’organizzazione della movimentazione dei containers per la “consegna e riconsegna” anche a mezzo ferrovia in considerazione delle infrastrutture ferroviarie di cui è dotata l’area in concessione (…..)”.

Non vi è dubbio, pertanto, che le affermazioni, appena riferite, a prescindere se sufficienti o meno, tuttavia, consentono di escludere l’eccepita omessa motivazione dovendo ritenere che si ha omessa motivazione, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero, indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale ritenendo che la Sech aveva l’obbligo della gestione della movimentazione ferroviaria, mostrerebbe di aver interpretato il contratto intercorso tra la Sech e il vettore in modo difforme al suo contenuto letterale.

2.1.= Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi o, comunque, non censura la parte della sentenza riferita alle fonti dell’obbligazione della Sech di cui si dice. Infatti, come afferma la sentenza: “(….) E’, del resto, significativo il verbale del Comitato Portuale del 29/7/1999. Emerge che è la stessa Sech ad evidenziare il proprio interesse allo sviluppo del traffico ferroviario nell’area in concessione sia in entrata che in uscita. In detto documento si dà atto di un progetto, sottoposto all’attenzione dell’autorità portuale dalla stessa Sech, relativo alla “riorganizzazione delle infrastrutture ferroviarie al servizio del terminal”. Nel tariffario ufficiale del Porto di Genova (doc. 4 Cogefrin) è previsto il “Servizio raccordo ferroviario”, nel documento n. 3 Sech comunica, fra gli altri, ad Italcontainer l’aggiornamento delle tariffe “servizio manovre ferroviarie” per l’anno 2001 e nelle fatture dirette a quest’ultima indica “movimento merci ambito portuale raccordo ferroviario”. Tali indicazioni, seppure riferite alle operazioni di carico e scarico delle merci, attengono, comunque, proprio al servizio di movimentazione ferroviaria delle merci stesse, nell’ambito dell’area del terminal, rispondente all’impegno assunto con la concessione (….)”.

Appare, dunque, evidente che la Corte distrettuale abbia, correttamente, interpretato e/o ricostruito il rapporto intercorso tra la Sech e la società Cogefrin considerando che il contratto, intercorso tra le stesse parti, andava interpretato non solo tenendo conto delle espressioni formali ma anche del comportamento anteriore, coevo e successivo alla stipula del contatto stesso (art. 1362 c.c.).

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione delle norme in tema di valutazione ed ammissibilità delle prove (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Secondo la ricorrente, la Corte di appello nel ritener che la Sech avesse assunto la gestione della movimentazione ferroviaria, lo avrebbe fatto assumendo l’esistenza di un diverso contratto rispetto a quello stipulato tra la Sech e il vettore. Ma ove così fosse la Corte distrettuale avrebbe dedotto, secondo sempre la ricorrente, l’esistenza di questo ulteriore contratto con la prova testimoniale non ammissibile perchè di valore superiore al limite consentito dalla legge.

3.1. = Il motivo è infondato. Come evidenzia, correttamente, la controricorrente (pag. 12 controricorso), la questione oggetto del giudizio non riguarda la determinazione delle obbligazioni assunte dalla Sech nei confronti della Cogefrin, ma se vi era stata una carenza organizzativa della Sech nella sua qualità di terminalista.

E sul punto la Corte distrettuale ha puntualmente chiarito che la “(….) pretesa della Sech in merito al pagamento per il prolungamento della sosta dei container della Cogefrin non appariva fondata essendo emerso che la gestione della movimentazione ferroviaria facesse capo, comunque, allo stesso terminalista e dall’altro, che Sech non avesse neppure allegato eventuali comportamenti dilatori a Cogefrin in relazione al deposito (….)” (pag. 14 della sentenza)”.

Ora, appare evidente che, la Corte distrettuale ricostruendo il contenuto contrattuale, ovvero, l’assetto degli interessi che le parti avrebbero consegnato al contratto, ha ritenuto che il contratto assegnava la gestione della movimentazione alla SECH, la terminalista. La stessa Corte, a sua volta, si è fatta carico, di ricercare una conferma del risultato interpretativo cui è pervenuta e, a tal fine, ha ritenuto, opportuno, ammettere la prova testimoniale cui si riferisce la ricorrente. In tal senso, la prova testimoniale di cui si dice non era finalizzata ad accertare l’esistenza di una clausola contrattuale o di un nuovo patto aggiunto, ma al contrario era finalizzata a confermare l’interpretazione effettuata. E’ opinione diffusa e ricorrente nella dottrina civilistica che il divieto a provare (art. 2722 c.c.) la stipulazione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato con la forma della scrittura, opera quando la prova per testi si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e ciò che risulta documentato mentre non opera quando la prova testimoniale tende solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento. Spetta alla parte eccepire l’inammissibilità della prova in tale ipotesi, perchè la limitazione non attiene l’ordine pubblico bensì mere esigenze privatistiche.

Ciò detto, va, dunque, affermato che la sentenza non contiene l’errore denunciato perchè quanto disposto non contrasta con la normativa di cui all’art. 2721 c.c.. D’altra parte, e a guardar bene, tenuto conto di quanto fin qui detto, la stessa censura sarebbe mal posta perchè, la ricorrente, più che denunciare una violazione della normativa di cui all’art. 2721 c.c. avrebbe potuto, eventualmente, denunciare una violazione dei canoni interpretativi, anche se, va detto, sia pure per inciso, una tale violazione non sussiste. Come è stato già affermato da questa Corte in altra occasione (Cass. n. 1751 del 2018, n. 14457 del 2013): non viola l’art. 2721 c.c., comma 1, il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorchè ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.

3.2. = Senza dire, come ha già affermato questa Corte, in altra occasione (cfr. Cass. n. 8810 del 30/05/2003), che le norme poste dal codice civile in materia d’onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, e quindi la loro violazione dà luogo ad “errores in iudicando”, e non “in procedendo”, sicchè, nel giudizio di cassazione, in cui l’esame diretto degli atti da parte del giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere la violazione di dette norme ha l’onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per contraddittorietà e illogicità intrinseche della motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe reso una motivazione contraddittoria perchè da un verso afferma che i vari servizi di Sech dovevano svolgersi nell’area del terminal e, per altro, afferma che i disservizi nella gestione della movimentazione ferroviaria si sarebbero verificati al di fuori del terminal stesso e, quindi, al di fuori della sfera di responsabilità della Sech.

4.1.= Il motivo è inammissibile. Va qui osservato che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) non rientra tra i compiti della Corte Suprema di cassazione esaminare il profilo che attiene la contraddittorietà o insufficienza della motivazione salvo i casi in cui la motivazione sia del tutto apparente. Epperò, nel caso in esame, la Corte distrettuale (pagg. 10 e 11 della sentenza) ha puntualmente ricostruito, facendo leva sulle disposizioni testimoniali, la dinamica della movimentazione ferroviaria dai container all’interno del Porto di (OMISSIS). E, comunque, a parte questa considerazione e anche a voler tacere d’altro, sta di fatto che la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e valutato la prova testimoniale nella sua interezza giungendo al risultato, come già si è detto che emergeva dal contratto e dai dati del processo che “(….) la gestione della movimentazione ferroviaria facesse capo, comunque, allo stesso terminalista e dall’altro, che Sech non avesse neppure allegato eventuali comportamenti dilatori a Cogefrin in relazione al deposito (…)”.

5.= Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per omessa motivazione art. 360, primo comma, n. 4). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe spiegato perchè Ferport avesse assunto la veste di ausiliaria di Sech pur essendo certo che le prestazioni della Ferport venivano remunerate da Trenitalia.

5.1.= Il motivo è inammissibile, perchè, la ricorrente, non tiene conto che la Corte distrettuale ha ricostruito in modo esaustivo il rapporto tra la Sech e la società Ferport. Infatti, anche a voler tacere d’altro, è sufficiente evidenziare che, la Corte distrettuale ha preso atto della prova testimoniale laddove viene precisato che “Le prestazioni della Ferport vengono remunerate da Trenitalia nella tratta parco di interscambio cancello-accesso ai terminal e dal terminalista per le manovre aggiuntive nell’area in concessione al terminal (….)”.

6.= Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare il fatto, discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, che tutti i servizi effettuati dalla società Ferport erano remunerate da Trenitalia, e di trarre da questo dato che la società Ferport era una società ausiliaria della società Trenitalia..

6.1.= Il motivo rimane assorbito dal motivo precedente.

7.= Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1781 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte di Appello violando gli artt. 1781 e 2697 c.c., nel ritenere che Sech avesse l’onere di provare “comportamenti dilatori addebitabili a Cogefrin in relazione al deposito, in quanto Sech non aveva alcun onere al riguardo. Era, piuttosto, Cogefrin ad avere l’onere di provare di aver stipulato con Sech un accordo in forza del quale quest’ultima si era obbligata ad effettuare i trasporti indicati da Cogefrin (punto sul quale, sempre secondo la ricorrente, la Corte non si sarebbe espressa).

7.1. = Il motivo è infondato. E’ sufficiente evidenziare che la Corte distrettuale ha ritenuto che la Cogefrin abbia ampiamente dimostrato che il ritardo nella fuoriuscita dei terminal container, destinati a Cogefrin, fosse dovuto a problematiche organizzative gestionali del terminal depositario, dovendo tener conto, per altro, che era pur sempre il terminal depositario: a stabilire quando e quanti container potevano trovare ingresso, e, quando, e quanti container, potessero essere posti in uscita. Infatti, come afferma la sentenza impugnata, tra l’altro: “(…) Ed, in effetti, tra la documentazione prodotta dalla Cogefrin, vi sono le numerose comunicazioni della Sech all’intermodalista Italcontainer (la cui ricezione è confermata dal dipendente di questa società, il teste d.F.) circa le modifiche apportate dalla stessa Sech ai programmi di inoltro della merce, per problematiche varie. Tale situazione indica la diretta gestione della movimentazione ferroviaria nell’ambito territoriale di competenza, tanto che è proprio la Sech che invita (doc 13 Cogefrin) Trenitalia e Ferport “a farci pervenire i quantitativi richiesti di carri vuoti onde procedere al ricarico summenzionato”. Ed, ancora, con fax in data 29/7/2002, diretto a Trenitalia e, per conoscenza agli intermodalisti, fra cui Italcontainer, sempre la Sech scrive “(….) portiamo a Vs. conoscenza situazione di disagio occorsa nei giorni summenzionati causa mancanza figure Trenitalia che hanno comportato turni di lavoro da noi chiamati ma andati completamente a vuoto quali (omissis), credo che non debbano essere spese ulteriori parole ma sia opportuno fare qualcosa di concreto per ovviare a questa situazione di completo disagio che noi abbiamo nei confronti dei nostri clienti diretti, quali Armatori, che indiretti, quali intermodalisti (…).”. Se come sostiene Sech non vi fosse alcun rapporto (o solo contatti operativi) con chi provvedeva alla materiale movimentazione dei treni, non si comprenderebbe il senso di tali diretti contatti e soprattutto il disagio nei confronti degli utenti del terminal (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza va condannata a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese dei presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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