Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28406 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9615-2006 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S CIPRIANO 35, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

FERNANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONETTI MARIO;

– ricorrente –

contro

L.S.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il sig. MARCO

GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato PERRONE ELIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 713/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 12/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Pierlui TIBERIO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SANSONETTI Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PERRONE Elio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo,

accoglimento 2^ motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 6.4.1993 R.A. conveniva davanti al Tribunale di Lecce L.S.R. esponendo che il 12.11.1984 aveva stipulato col convenuto un preliminare di compravendita di un fondo rustico esteso circa Ha 25, sito in località (OMISSIS), per il prezzo di L. 200.000.000, versando contestualmente un acconto di L. 30.000.000 mentre la residua somma doveva essere versata al momento del rogito da effettuarsi entro il 4.9.1985; che il contratto era risolutivamente condizionato all’espletamento della pratica di finanziamento ed il L. non gli aveva rilasciato la prescritta dichiarazione di disponibilità a vendere, anzi con atto stragiudiziale lo aveva diffidato a rilasciare il fondo. Chiedeva la risoluzione per inadempimento, il doppio della caparra ed i danni.

Resisteva il convenuto ed il Tribunale, sezione stralcio, con sentenza 12.1.2004 n. 15 accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla restituzione del doppio della caparra, al risarcimento dei danni in L. 50.000.000 ed alle spese, decisione riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza 713/05, che in parziale accoglimento della riconvenzionale del L. dichiarava il preliminare risolto a far data dal 4.9.1985, ordinava la restituzione al R. dell’acconto di L. 30.000.000 e condannava quest’ultimo alle spese del doppio grado, ritenendo che, contrariamente a quanto stabilito dal GOA, le dichiarazioni dei testi A. e P. non consentivano di ascrivere al L. il mancato perfezionamento della pratica di finanziamento.

Ricorre R. con due motivi, resiste L.S.. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coi primo motivo si lamenta violazione dell’art. 1218 c.c. perchè, pur avendo la Corte di merito riconosciuto la sussistenza della obbligazione del L. tenuto a cooperare per consentire di beneficiare del finanziamento agevolato, ha rigettato la domanda del R. in quanto dalle risultanze istruttorie non risulterebbe la prova dell’inadempimento a sottoscrivere i documenti necessari.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1224 c.c. perchè nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti in precedenza.

Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza riporta il preliminare circa la risoluzione automatica ove il R. non avesse ottenuto il finanziamento, con previsione della restituzione della somma senza interessi, deduce l’obbligo di cooperazione del L., riporta la dichiarazione del teste A., che approntò le pratiche, fu informato dal L. che non era contento del prezzo pattuito e richiedeva qualcosa in più ma successivamente era disposto a stipulare, decisione non accettata.

Il L. non aveva detto di voler firmare la pratica di finanziamento.

Da qui la sentenza ha ricavato l’interesse alla stipula del L..

Questa decisione viene attaccata con deduzione di vizi di violazione di legge senza mettere in dubbio la logicità delle argomentazioni e la eventuale diversa interpretazione desumibile dalla riportata testimonianza mentre, in relazione al secondo motivo non si riporta il contenuto della domanda giudiziale e della asserita costituzione in mora non superando l’argomentazione della sentenza circa la pattuizione di restituzione senza interessi e la circostanza che, dallo svolgimento del processo, risulta che con atto stragiudiziale 8.11.1985 il convenuto aveva diffidato l’attore a rilasciare il fondo.

Trattasi, comunque, di interessi compensativi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200, di cui 5000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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