Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28406 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28406 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 25972-2009 proposto da:
MORLANDO ROBERTO nq di titolare della pizzeria IL
COMERA SRL e legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli Avvocati BONI MAURO, BONFANTI LUIGI
giusta delega in calce;
– ricorrente contro

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 19/12/2013

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LA SPEZIA;

avverso la sentenza n. 17/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 30/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– intimato –

R.G. 25972/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 17/02/08, depositata il
30.9.2008, in riforma della la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia n.
89/06/2005, dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2003,
nei confronti di Morlando Roberto, titolare della società li Comera s.r.1., ai sensi dell’art. 3 1.
73/2002, a seguito di accesso Inps in data 6.6.2003, per l’impiego di un lavoratore subordinato

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo, quale unico motivo, la violazione dell’art.
360, n. 1, c.p.c. rilevando, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/5/2008, n. 130, il
difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dagli
uffici finanziari per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie;
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 2008, con cui è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del
2001, art. 12, comma 2) nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative a tutte le sanzioni irrogate dagli Uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di
disposizioni non aventi natura fiscale(quali quelle in esame), la presente controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 15846/2008).
Tuttavia la pronuncia del giudice delle legge non può incidere su una situazione già esaurita, quale
– nella specie – il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito
pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d’appello in punto di difetto di giurisdizione,
sebbene tale difetto fosse stato già rilevato dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 34 e 35
del 2006 e 395/2007, che avevano sottolineato l’imprescindibile collegamento tra la giurisdizione
del giudice tributario e la natura tributaria del rapporto.
L’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche
d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia
processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”),
della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e
dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo
1

non iscritto nei libri obbligatori.

essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto
della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24883 del 09/10/2008; cfr anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008;
La questione sul difetto di giurisdizione del giudice tributario in tema di sanzioni ex art. 3, comma
3, 1.n. 73/2002 non è mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio.
Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente,quindi, come nella

qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul
merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello.
È, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di
legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del
giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un
comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando
acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art.
329, comma 2 cod. proc. civ..
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità

PQM

. 29’1

Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 20.11.2013

Giudiziafio
;.1 .EZZA

fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione

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