Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28406 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 533/2020 proposto da:

J.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CAMPRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1918/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2019 R.G.N. 2040/17;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 18 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da J.M., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, di reiezione del suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

2. in merito alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, sola domanda reiterata in appello, la Corte territoriale riteneva non credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine ad una vicenda (precipitosa fuga dal Senegal, senza neppure avvertire i familiari, a seguito di minaccia di morte dai guerriglieri ribelli (OMISSIS), che pure gli avevano ucciso il padre) priva di alcun riscontro probatorio, nè meglio circostanziata dal ricorrente a suo chiarimento ragionevole, a fronte dei dubbi e rilievi critici della Commissione Territoriale e del Tribunale: con la conseguente inesistenza di alcun obbligo di acquisizione officiosa di elementi istruttori in ordine alla situazione generale del (OMISSIS), di asserita ma indimostrata provenienza dello straniero;

3. nè la Corte felsinea ravvisava i presupposti nel merito per la concessione della misura, residuale rispetto alle due maggiori, in assenza di profili di vulnerabilità;

4. con atto notificato il 16 dicembre 2019, il predetto ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per assenza di idoneo supporto motivazionale nè di verifica della compatibilità del racconto con le fonti esterne e internazionali, non essendosi la Corte territoriale attenuta ai parametri di procedimentalizzazione della decisione stabiliti dalla norma denunciata, avendo escluso la propria credibilità per mancanza di prova delle vicende occorse, di documenti di identità ingiustificabile (mai contestata nei precedenti gradi di giudizio), implausibilità del racconto (non avendo egli salutato la madre e la sorella, nè mantenuto contatti con loro), neppure avendolo chiarito nè arricchito di dettagli, di incomprensibile decisione di non denunciare i fatti (la minaccia e la morte del padre) alla polizia; senza nemmeno aver tenuto conto della propria situazione personale (età molto giovane e frequentazione della scuola), nè acquisito informazioni sul contesto socio-politico del Paese d’origine (primo motivo);

2. il motivo è inammissibile;

3. premessa la necessità che: la valutazione di credibilità del richiedente sia sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e che non possa essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); il giudice, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, osservi l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integrando un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Cass. 30 giugno 2020, n. 13257) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); la verifica di credibilità è sottratta al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, devono essere sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);

3.2. il motivo difetta di specificità e sollecita in modo evidente un riesame dell’accertamento in fatto, di spettanza esclusiva del giudice di merito e pertanto insindacabile in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, sia congruamente argomentato (per le ragioni esposte al sesto e settimo capoverso di pg. 2 della sentenza);

3.3. non sussiste un obbligo di cooperazione istruttoria, escluso sul presupposto di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente (prima parte dell’ottavo capoverso, in conseguente connessione con il settimo di pg. 2 della sentenza), alla luce di una consolidata giurisprudenza di esclusione dell’insorgenza di un dovere di cooperazione istruttoria in presenza di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33858; Cass. 29 aprile 2020, n. 8367), pur tenuto conto di un più recente arresto, secondo cui il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sè escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che, anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine: con la conseguenza che, solo ove queste ultime risultino immediatamente false oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno; con identiche conclusioni qualora la difesa del ricorrente non esponga fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

3.4. la possibilità di una cooperazione istruttoria risulta in radice preclusa dalla neppure certa individuazione del Paese d’origine (Cass. 24 maggio 2019, n. 14283), qualora, come nel caso di specie, essa dipenda dal “venir meno dell’obbligo del giudice di acquisire d’ufficio… notizie sulla situazione generale del (OMISSIS), asserita (ma indimostrata) zona di provenienza” (così all’ottavo capoverso di pg. 2 della sentenza): attestazione che è rimasta priva di una puntuale e documentata confutazione dal ricorrente, non ravvisabile nell’asserita e del tutto generica, in difetto di specifica indicazione a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, affermazione di “identità peraltro mai contestata in nessun grado di giudizio” (così al quint’ultimo e quart’ultimo alinea di pg. 5 del ricorso);

4. il ricorrente deduce quindi violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la parziale valutazione della propria condizione di vulnerabilità, limitata alle sole condizioni di buona salute e di giovane età, senza alcuna considerazione in particolare dell’instabilità politica della regione del (OMISSIS) in Senegal, della tratta di esseri umani di cui il predetto era stato vittima, del tempo trascorso dalla partenza (secondo motivo);

5. il motivo è inammissibile;

6. esso difetta di specificità, a fronte dell’accertata esclusione di una condizione di vulnerabilità dello straniero (al primo capoverso di pg. 3 della sentenza), sulla base di un generico riferimento alla condizione di instabilità politica di un Paese di origine, dal quale neppure è stata dimostrata, come detto, la sua certa provenienza e ad una condizione di vittima di tratta di esseri umani, che costituisce questione giuridica implicante un accertamento di fatto non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, e dunque nuova: pertanto onerante il ricorrente, che la deduca dell’allegazione di averla già proposta dinanzi al giudice di merito, dell’indicazione, a pena di inammissibilità, dell’atto del giudizio precedente nel quale lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 31 agosto 2020, n. 18098), cui il predetto non ha provveduto;

10. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto alcuna difesa e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

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