Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28405 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 560/07) proposto da:

G.L. (c.f. (OMISSIS)); rappresentata e difesa

dall’avv. Simonetti Patrizia ed elettivamente domiciliata in Roma,

viale Libia 58, presso lo studio dell’avv. Pietro Ferri, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

GI.Lu. (c.f. (OMISSIS));

M.M.P. (c.f. (OMISSIS));

F.E. (c.f. (OMISSIS));

g.l. (c.f. (OMISSIS));

G.P. (c.f. (OMISSIS));

Z.V. (c.f. (OMISSIS));

Z.F. (c.f. (OMISSIS)) parti tutte rappresentate

e difese dall’avv. D’Agostino Antonio come da procura a margine del

controricorso e domiciliate ex lege – art. 366 c.p.c., comma 2,

presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;

– parti controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 452/06,

depositata il 22/09/06; notificata il 8/11/06;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

2/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchmi;

Udito l’avv. Luigi D’Ambrosio, con delega dell’avv. Patrizia

Simonetti, per la parte ricorrente, che ha insistito per l’estinzione

del giudizio a seguito di rinunzia;

Udito l’avv. Antonio Erme D’Agostino, per le parti controricorrenti,

che ha insistito per l’estinzione del giudizio;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio per rinunzia.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

G.L. citò innanzi il Tribunale di Macerata gli zii paterni G.G., S. e F. chiedendo che venisse dichiarata la simulazione degli atti di vendita stipulati tra il 1960 ed il 1977 in favore dei medesimi dal defunto nonno paterno G.E., sostenendo che in realtà detti negozi avrebbero dissimulato delle donazioni; chiese altresì la riduzione di tali disposizioni, lesive della quota di legittima – alla quale aveva diritto, in quanto subentrata nell’eredità del predetto G. E., per rappresentazione del padre l., figlio premorto del de cujus – I convenuti si costituirono resistendo alla domanda.

Interrotto il giudizio per morte di G.S., si costituì il figlio Lu.. L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 131/2004, dichiarò la simulazione della sola vendita del 1977 ed accertò la lesione della quota di legittima dell’attrice – pari ad un sesto del patrimonio del nonno – riducendo proporzionalmente tale atto dispositivo.

Interposero appello Gi.Lu. e M.M.P. – figlio e vedova di G.S.; E.F.; g.

l. e P. – vedova e figli di G.G.;

V. e Z.F. – vedovo e figlio di G. F.; la Corte di Appello di Ancona, pronunziando sentenza n. 452/2006, depositata il 22 settembre 2006, accolse il gravame e respinse la domanda di simulazione. Per la cassazione di tale decisione G.L. ha proposto ricorso, articolandolo in quattro motivi; si sono costituto le altre parti con controricorso.

Air udienza del 2 dicembre 2011, il procuratore della parte ricorrente ha prodotto atto di rinunzia al ricorso ed il procuratore delle parti contro ricorrenti, atto di adesione: entrambe le scritture private recano la sottoscrizione dei rappresentati nonchè dei rispedivi procuratori. Dal momento che è chiara la volontà della ricorrente di voler rinunziare al ricorso e quella delle parti avverse, di accettare a rinunzia, soccorrono i presupposti per l’emissione del provvedimento di estinzione, senza onere di spese, giusta li disposto dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA