Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28405 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28405 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16811-2009 proposto da:
ABBA ALMA DETTA MARIA elettivamente domiciliata in
ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
MAZZUCCO MARIO PIETRO con studio in GENOVA PIAZZA
CORVETTO 2-6 (avviso postale) giusta delega in calce;

ricorrente –

contro

DIREZIONE GENERALE AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 19/12/2013

ope legis;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CHIAVARI;

avverso la sentenza n. 61/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 09/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimati –

R.G. 16811/09
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 61/12/08, depositata il 9.6.2008,
confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 405/16/2006 che
riteneva la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2005, nei confronti di
Abba Alma Detta Maria, esercente attività di vendita al dettaglio di calzature, ai sensi dell’art. 31.
73/2002, a seguito di accesso Inps in data 25.5.2005 per l’impiego di due lavoratori subordinati

Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, n. cinque, c.p.c. mancando la motivazione dei criteri di valutazione degli
elementi probatori adottati e delle regole ermeneutiche applicate;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, n. tre, c.p.c., in
riferimento agli articoli 2094, 2697, 2727,230 bis c.c., non avendo la CTR valutato che per le
prestazioni lavorative offerte dai parenti o affini sussiste una presunzione di gratuità, trattandosi dei
generi della titolare, censurando la motivazione della sentenza di primo grado che, senza prova della
continuità della collaborazione ha ricondotto il rapporto nell’ambito del lavoro subordinato,
rilevando come il requisito della “convivenza” debba essere esteso anche alle associate, che la
prova della non gratuità della prestazione spetti all’ufficio, rilevando come il patto di reciproca
assistenza che implicito nella sussistenza di un vincolo parentale entro i limiti previsti dall’art. 230
bis c.c.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La società presentava memoria.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente del secondo..
La sentenza impugnata, in relazione ai motivi di ricorso si limita ad affermare che “condivide
pienamente le decisioni e le motivazioni, che qui tutte richiama, della CT provinciale che risulta
aver ben operato”
Osserva il collegio che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad
altra sentenza, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di
riferimento: occorre che vengano riprodotti i contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di
autonoma valutazione critica, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità
logico-giuridica dell’innesto motivazionale. (Cass., SS.UU., 4.06.2008 n. 14814)

non iscritti nei libri obbligatori.

Quindi, il rinvio per relationem al disposto di altra sentenza è perfettamente legittimo e giustificato
da una economia di scritture, ma il Giudice rinviante non può limitarsi ad un generico richiamo,
come nel caso di specie, ma deve citarne i contenuti o riportarne i passaggi fondamentali.
Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio
convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza
alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso
argomentativo seguito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012)
sentenza con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria che si
pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad
altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria che si pronuncerà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20.11.2013

In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata l’impugnata

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