Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28405 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3050/2017 R.G. proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione spa (già Equitalia sud spa), con

l’avv. Gennaro Di Maggio e domicilio eletto in Napoli al Rione

Sirignano n. 6;

– ricorrente –

contro

R.F., con gli avv.ti Oreste e Guglielmo Cantillo nel

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, al Lungotevere dei

Mellini n. 17;

– controricorrente –

nonchè

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, – Sez. 23 n. 9988/23/16 depositata in data 11/11/2016 e

non notificata.

Lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Federico Sorrentino che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 settembre

2018 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente reagiva avverso le cartelle di pagamento a lui notificate quale coobbligato in solido della Società Nuova Primavera di E.L. & C. s.n.c. di cui è stato socio non amministratore fino al 15 luglio 2009;

che il collegio territoriale accoglieva parzialmente il ricorso e, per quanto qui interessa, ritenevano spirati i termini di prescrizione e decadenza per agire nei confronti del socio;

che interponeva appello il concessionario, dimostrando di aver notificato ritualmente nei confronti della società e che un tanto esplica effetti (ai fini interruttivi di decadenza e prescrizione) anche nei confronti dei soci non amministratori;

che l’appello è stato rigettato ed il concessionario ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo di gravame;

che si è costituito il contribuente con puntuale controricorso; che è rimasta intimata l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il concessionario afferma violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nel concreto, si lamenta come nè il collegio territoriale, nè quello regionale abbiano considerato che la disposizione in oggetto contiene una proposizione disgiuntiva, sicchè la notifica -nei termini di decadenza – deve intervenire “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”;

che va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità proposta dal contribuente, poichè il motivo non richiede a questa Corte alcun esame di fatto, essendo pacifico in atti che la notifica alla società sia avvenuta e che quella al contribuente/socio non sia avvenuta, controvertendosi unicamente sulla portata interpretativa della norma di riferimento;

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che dal tenore letterale della norma ne deriva inequivoca una facoltà alternativa a favore del creditore procedente, legittimato a notificare il titolo o al debitore o al coobbligato, a sua scelta;

che è conseguente al carattere alternativo della facoltà come la notifica all’uno esplichi effetti nei confronti dell’altro, a cominciare dall’interruzione di decadenza e prescrizione, mantenendo intatta la struttura della coobbligazione cioè della solidarietà passiva;

che il coobbligato segue le sorti del debitore principale di cui è stretto sodale, in alcuni casi potendo opporre il beneficium escussionis, sicchè è coerente al sistema l’opponibilità al coobbligato della notifica fatta al debitore;

che in questo senso si è pronunciata più volte questa Sezione, argomentando che il sistema accorda delle garanzie difensive al coobbligato quale riequilibrio della sua esposizione all’esecuzione (cfr. Cass. 27189/2014; n. 1463/2016);

che, in definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza cassata e rinviata alla C.T.R. per il prosieguo del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Campania in diversa composizione cui demanda anche la definizione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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