Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28405 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11172-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MELISSARI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 11/C, presso lo studio dell’avvocato ALFIO PAGLIONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Contro

R.P., ARENA NPL ONE SRL;

– intimate –

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 5/10/2017, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla Aspra Finance s.p.a. (di seguito Arena NPS One s.r.l.), ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale R.P. (debitrice a titolo fideiussorio della società attrice) aveva ceduto, in favore di M.G., taluni diritti reali su un proprio bene immobile;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, premessa la natura onerosa della cessione impugnata, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva rinvenuto la sussistenza di tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per l’accoglimento dell’azione revocatoria originariamente proposta;

che, avverso la sentenza d’appello, M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che L.M. (cessionario del credito acquistato dalla Arena NPS One s.r.l.) resiste con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che, con l’unico motivo proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2901 c.c., dell’art. 1416c.c., comma 2, degli artt. 1421 e 2909 c.c., nonchè per violazione dell’art. 324 c.p.c. e del principio della terzietà del giudice (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente confermato l’accoglimento della domanda revocatoria originariamente proposta dalla Aspra Finance s.p.a. senza avvedersi dell’intervenuto passaggio in giudicato (“interno e/o implicito”) sulla domanda proposta in via subordinata dalla società attrice per l’accertamento della nullità per simulazione della cessione oggetto di lite (non avendo la controparte impugnato in via incidentale la decisione di primo grado), con la conseguente impossibilità di alcuna pronuncia sull’inefficacia relativa del negozio impugnato (ex art. 2901 c.c.), in difetto di alcuna consentita indagine preliminare (eventualmente preceduta dalla sollecitazione del contraddittorio delle parti, nella specie del tutto mancata) in ordine alla validità dell’atto impugnato;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, in forza del principio di graduazione delle domande, al giudice deve ritenersi inibita l’adozione di alcuna pronuncia sulle richieste proposte in via subordinata dall’attore (rispetto al rigetto della domanda principale), là dove lo stesso giudice abbia accolto detta domanda principale;

che, infatti, in caso di proposizione in via gradata delle domande, l’interpretazione della volontà dell’attore deve ritenersi orientata nel senso contrario all’adozione di alcuna pronuncia sulle domande proposte in via subordinata, nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di accogliere la richiesta formulata in via principale;

che, peraltro, varrà evidenziare come nulla vieti alla parte di prospettare più cause, perfino tra loro alternative, basate su causae petendi differenti e tra loro perfino astrattamente incompatibili;

che, conseguentemente, in di caso accoglimento della richiesta proposta in via principale, nessun possibile giudicato potrà ritenersi formato sulle domande proposte in via subordinata, siccome necessariamente assorbite dall’accoglimento della domanda formulata in via principale, con la conseguenza che l’attore vittorioso in relazione all’accoglimento della domanda proposta in via principale non è tenuto alla proposizione di alcun appello incidentale (bensì, eventualmente, alla sola riproposizione delle stesse ex art. 346 c.p.c.: cfr., da ultimo, Sez. U -, Sentenza n. 13195 del 25/05/2018, Rv. 648680 – 01);

che, peraltro, varrà precisare come l’eventuale rilievo officioso della nullità di un contratto impugnato in via giudiziale (eventualmente anche in sede di azione revocatoria) necessariamente presuppone l’emersione, ad esito dell’istruttoria compiuta, di elementi di fatto e di diritto idonei a giustificare la sollevazione di detta questione;

che, nel caso in esame, non avendo i giudici del merito riscontrato il ricorso di alcun presupposto per la sollevazione d’ufficio della questione della nullità del negozio impugnato – nè, peraltro, avendo, l’odierna ricorrente, indicato alcun elemento suscettibile di giustificare detta sollevazione, diverso dalla (meramente prospettata) azione di simulazione del contratto impugnato (nella specie neppure coltivata, in considerazione dell’avvenuto accoglimento dell’azione revocatoria proposta in via principale) – deve escludersi la sussistenza di alcuna violazione del principio della terzietà del giudice (ex art. 101 c.p.c.), essendo la sollecitazione del contraddittorio sulla nullità del contratto impugnato necessariamente condizionata al rilievo officioso di elementi tali da giustificare il riconoscimento di detta nullità come questione suscettibile di fondare, di per sè, la decisione sulla domanda proposta;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che peraltro ricorrono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma equitativamente determinata nell’importo di Euro 5.600,00, attesa l’irragionevole implausibilità degli argomenti difensivi proposti in questa sede, con particolare riguardo ai temi della graduazione delle domande, del c.d. giudicato interno e della rilevazione officiosa delle nullità negoziali;

che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.600,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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