Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28404 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28404 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 17282-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

LUCCHINI MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio
dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZANGHERI FRANCO
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 19/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 57/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 27/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il controricorrente l’Avvocato LO GIUDICE
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 57/08/2006, la CTR dell’Emilia Romagna,
confermando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso
proposto da Maria Antonietta Lucchini avverso l’avviso di
accertamento di maggiore reddito imponibile ai fini IRPEF, ILOR,

plusvalenza realizzata tramite la cessione a titolo oneroso di
un’azienda dietro corresponsione di una rendita vitalizia.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione, fondato su di un motivo, successivamente
illustrato da memoria. La contribuente ha resistito con
controricorso. Depositata la relazione ex art. 380 bis cpc, la causa
è stata rinviata alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, la ricorrente deduce che, nel
ritenere che la determinazione della plusvalenza era impossibile,
per l’incertezza del valore della rendita, in relazione alla sua
durata, la CTR è incorsa nella violazione dell’art. 54 dPR n. 917
del 1986, tenuto conto che tale norma fa riferimento alle
plusvalenze “realizzate” e non a quelle “percepite” e che il valore
della plusvalenza va determinato “secondo le tabelle di
capitalizzazione inserite nella legislazione fiscale”.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto
di interesse. 3. L’impugnata sentenza ha respinto l’appello
dell’Ufficio, non solo ritenendo sussistente la violazione dell’art.
54 TUIR in materia di plusvalenze, oggetto della censura, ma
espressamente affermando che era stato violato, anche, l’art. 39,
co 1, lett. d) del dPR n. 600 del 1973. In particolare, i giudici
d’appello hanno ritenuto che: 1) l’Ufficio aveva effettuato un

per l’anno d’imposta 1996, per la mancata contabilizzazione della

accertamento induttivo del reddito da plusvalenza, calcolando un
nuovo valore dell’avviamento; 2) tale procedimento era legittimo a
condizione che esistessero “elementi che abbiano le caratteristiche
previste dall’art. 39 1° comma lett. D) del DPR 600/73″; 3) nella
specie, le presunzioni gravi, precise e concordanti non erano

carattere di prova”. 4. La sentenza impugnata ha distinto,
insomma, la questione della legittimità dell’avviso di accertamento
con riferimento alla disposizione di cui all’art. 39, 1 co, lett. d) del
dPR n. 600 del 1973, da quella relativa alla legittima applicazione
delle norme in tema di plusvalenze, e la ha decisa, secondo gli
esposti passaggi motivazionali, definendo, in conclusione, il
procedimento accertativo dell’Ufficio “del tutto immotivato”, in
accoglimento della deduzione formulata in tal senso dall’appellato.
5. Nel ricorso per cassazione, tuttavia, non è dato rinvenire
alcun esplicito motivo su tale statuizione, né per vizio di
motivazione né per violazione di legge (il quesito formulato a
conclusione del motivo fa riferimento all’assoggettabilità della
rendita vitalizia all’art 54 del TUIR, imputando alla sentenza
l’errore di aver ritenuto che il realizzo di una plusvalenza sia
possibile solo attraverso la materiale percezione del corrispettivo),
né rileva che, come dedotto dalla ricorrente in sede di memoria, la
questione non fosse stata trattata in primo grado, in quanto anche
tale circostanza avrebbe dovuto esser fatta da lei valere, mediante
deduzione di apposita censura.
6. Da tanto consegue l’inammissibilità del ricorso: secondo
costante orientamento di questa Corte, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, fra loro distinte
ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano

ravvisabili: i dati offerti dall’Ufficio erano privi “di qualsiasi

7:1SENTE
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logico e giuridico, l’omessa, specifica, impugnazione di tutte le
rationes decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, le
censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di
doglianza. Questo, anche in un’ottica sistematica di economia ed
efficienza del processo, in quanto le censure esplicitamente

accoglimento, all’annullamento della decisione, stante
l’intervenuta definitività delle altre non impugnate. (Cass.
22753/2011; Cass. 3386/2011; Cass. 24540/2009; Cass.
11902/1998).
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando
assorbita ogni altra questione.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in C 7.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre
t 7.::TOILLERA

accessori come per legge
IL

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

i 9 cf-

proposte non potrebbero comunque condurre, anche in caso di

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