Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28404 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27144-2017 proposto da:

F.S., F.M.C., F.C., nella

qualità di eredi di FA.MI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

CONTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 22851/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 Fa.Mi. convenne dinanzi al giudice di pace di Roma l’amministrazione comunale della medesima città, esponendo:

-) di essere gestore di un servizio di depositeria di autoveicoli rimossi dalle pubbliche autorità;

-) che a lui venivano affidati i veicoli non ritirati dai proprietari, per il tempo necessario alla prefettura per procedere alla confisca ed alla vendita dei veicoli;

-) di non avere ricevuto alcun compenso per tale attività.

Concluse pertanto chiedendo che, “in mancanza di un rapporto contrattuale” tra esso attore e il Comune di Roma, questo fosse condannato al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., determinato in base alle tariffe prefettizie usate per la determinazione del compenso dovuto al custode di veicoli oggetto di sequestro penale.

2. Il Comune di Roma si costituì deducendo che l’attore aveva proposto, nei confronti della medesima amministrazione, oltre 200 azioni ex art. 2041 c.c., ciascuna relativa al deposito di singoli veicoli; invocava l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 25619 del 2003, con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato analoga domanda attorea; contestava la propria legittimazione sostanziale passiva; allegava comunque di avere concluso una transazione e di non aver mai riconosciuto il requisito dell’utilitas, con riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento.

3. Con sentenza n. 39201 del 2013 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con sentenza 9 dicembre 2016 n. 22851 il tribunale di Roma rigettò il gravame proposto dagli eredi di Fa.Mi. (deceduto nelle more del giudizio), ovvero F.C., F.S. e F.M.C..

Ritenne il Tribunale che l’attore non avesse provato la durata della custodia per la quale chiedeva l’indennizzo per ingiustificato arricchimento.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.C., F.S. e F.M.C., con ricorso fondato su un solo motivo.

Il Comune di Roma non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti formulano, intrecciate tra loro, due diverse censure.

Con una prima censura invocano “il passaggio in giudicato di altra sentenza che fa stato sul punto fra le stesse parti”.

Deducono che, in una vicenda analoga ma avente ad oggetto la domanda di indennizzo per la custodia di un diverso veicolo, il Tribunale di Roma con sentenza 30 giugno 2011 n. 14136 ritenne in quel caso raggiunta la prova “dell’effettiva permanenza del veicolo presso la depositeria dell’appellante”, a causa della mancata contestazione, da parte dell’amministrazione convenuta, della durata della custodia. Aggiungono che la suddetta sentenza sarebbe “perfettamente riferibile al caso di specie, stante il fatto che l’eccezione del Comune alle stesse caratteristiche in questo e in quel giudizio”.

Con una seconda censura deducono che la sentenza impugnata “non avrebbe tenuto conto del novellato art. 115 c.p.c.”.

1.2. Nella parte in cui lamenta la formazione del giudicato esterno il ricorso è tanto inammissibile quanto infondato.

E’ inammissibile, perchè non espone soggetti, oggetto e causa petendi della causa conclusa dalla sentenza teoricamente fonte del giudicato: esposizione imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6, non essendovi dubbio che il motivo di ricorso col quale si invochi l’esistenza d’un giudicato esterno è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sulla sentenza passata in giudicato.

Il motivo è comunque, infondato, dal momento che la formazione del giudicato può scendere soltanto sulla res in iudicio deducta, e nel caso di specie sono gli stessi ricorrenti ad ammettere (così la memoria, pagina 2) che questo giudizio e quello concluso nel 2011 avevano ad oggetto domande di indennizzo ex art. 2041 c.c. proposte per la custodia di veicoli diversi.

E sarà appena il caso di ricordare che la diversità dell’oggetto dell’obbligazione, in materia di diritti eterodeterminati, rende di per sè diverso l’oggetto del giudizio.

1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. il ricorso è, del pari, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6.

I ricorrenti, infatti, in violazione di tale norma non hanno nè riassunto, nè trascritto, i termini in cui l’amministrazione comunale si difese in primo grado dinanzi al Giudice di pace, proponendo in tal modo un ricorso manifestamente inammissibile, come già ripetutamente stabilito da questa Corte nel decidere ricorsi identici, per vicende identiche, proposti da identici ricorrenti e con identico difensore (Cass. 21.12.2018 n. 33153; Cass. 9.8.2017 n. 19895; Cass. 13.7.2017 n. 17412; Cass. 21.4.2017 n. 10074; Cass. 19.9.2016 n. 18344).

Resta solo da aggiungere che l’inammissibilità del ricorso non può essere sanata con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., destinata unicamente ad illustrare i motivi di ricorso.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.C., F.S. e F.M.C., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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