Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28403 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. II, 22/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., (OMISSIS) quale titolare della ditta

individuale “LA NUOVA FRECCIA ALUMINIO DI MELIS SANDRINO”

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SECCI SALVATORE;

– ricorrente –

contro

M.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2748/2005 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.S., quale titolare della ditta individuale La Nuova Freccia Alluminio di Melis Sandrino, propone ricorso per cassazione nei confronti di M.B., che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari 2748/05;

che, su appello del M., avverso la sentenza del GP di Pula che aveva accolto parzialmente la sua domanda nei confronti della Nuova Freccia, condannata al pagamento di Euro 1259,64 a titolo di danni oltre accessori, l’aveva condannata all’eliminazione delle difformità e dei vizi secondo le modalità determinate dal ctu nel punto 3.2 della relazione, oltre le spese.

Con unico motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 330 c.p.c., comma 1 perchè corretta è solo la notifica effettuata alla parte presso il procuratore e non quella effettuata semplicemente al procuratore o peggio all’avv. L., senza alcuna indicazione della sua qualità di procuratore.

Nella premessa in fatto si riconosce che l’originale dell’atto di appello riportava la relazione di notifica effettuata correttamente alla parte presso il procuratore mentre nella illustrazione del motivo si evidenzia che la diversità tra le relazioni di notifica sull’originale e sulla copia involge una responsabilità anche penale dell’ufficiale giudiziario il qual nell’originale ha falsamente attestato di aver effettuato la notifica alla parte presso il procuratore mentre poi la copia è stata effettivamente notificata all’avv. L.S., senza alcuna indicazione della sua qualità.

Si conclude col quesito se la dizione “presso il procuratore costituito”, contenuta nell’art. 330 c.p.c., comma 1 debba essere intesa nel senso di considerare valida solo la notifica alla parte presso il procuratore e non quella effettuata semplicemente all’avvocato senza alcuna indicazione della sua qualità. Osserva questa Corte Suprema:

Il ricorrente produce l’atto di appello notificato all’avv. L. e la relazione di notifica apposta sull’originale dell’atto di appello.

Sono pacifiche la difformità tra originale e copia e la prevalenza che deve essere data al primo, presumendosi la conformità della copia all’originale, ad esempio nel caso di fogli mancanti nella copia.

Questa Corte Suprema, in tema di incompletezza della copia notificata (mancanza di alcuni fogli) ha statuito che, qualora l’originale depositato rechi in calce la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario contenente la relativa attestazione (non impugnata con la querela di falso), devesi, per effetto di tale locuzione, ritenere l’attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell’art. 137 c.p.c., alla conformità della copia all’originale (Cass. nn. 15199/04, 11482/02, 1856/01, 4590/00, 224/94).

La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Pertanto, le attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno fede fino a querela di falso.

A tale conclusione induce, per un verso, la congiunta considerazione dell’art. 137 e dell’art. 148 c.p.c., atteso che il comma 2 della prima norma prescrive che ” l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi” e la seconda, nell’indicare il contenuto della relazione di notificazione prevede che ” l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale ed alla copia”, senza esigere che la relata debba contenere una espressa precisazione in punto di conformità all’originale della copia ed indicazioni o specificazioni sull’esatta consistenza e composizione dell’originale e della copia (di modo che si deve, in particolare, escludere, la necessità di una espressa indicazione che la copia notificata consisteva di un certo numero di pagine e della loro eventuale numerazione).

E’, in ogni caso, onere del destinatario dedurre e dimostrare che detta incompletezza gli ha precluso la compiuta conoscenza dell’atto (Cass. n. 11528/03).

Il caso in esame è diverso ma lo stesso ricorrente ipotizza una responsabilità dell’ufficiale giudiziario.

Invero, la relata è atto di quest’ultimo ed una indicazione errata non può far ricadere sulla parte effetti irreversibili, tanto più quando, dal contesto dell’atto, è ricavabile che la impugnazione è proposta nei confronti della parte.

Del resto l’art. 330 c.p.c., intitolato luogo di notificazione dell’impugnazione, prevede, in mancanza di diversa indicazione nell’atto di notificazione della sentenza, la notifica presso il procuratore costituito, circostanza pacificamente avvenuta.

La giurisprudenza richiamata riguarda il diverso caso di notifica al procuratore ma non presso il procuratore, cioè in luogo diverso da quello previsto.

Il procuratore, operatore professionale, con la normale diligenza, dal contesto dell’atto non può avere dubbi sul destinatario dello stesso, per cui nessuna violazione dei diritti di difesa si realizza.

Questa Corte Suprema, in tema di notificazione della sentenza, ha statuito che la notifica effettuata alla parte presso il procuratore costituito nel relativo domicilio in conformità alla richiesta del ricorrente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, senza che rilevi l’omissione nella relata, predisposta con modalità informatiche dall’ufficiale giudiziario, della specificazione relativa all’indirizzamento della notifica, nel recapito appropriato, al procuratore della parte, ove dal complesso dell’atto risulti chiaramente il materiale destinatario, ipotesi diversa ma significativa della prevalenza del profilo sostanziale su quello formale risultante dalla copia.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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