Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28403 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28403 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 9859-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BARBIERI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato LO
GIUDICE BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ZANGHERI FRANCO giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/12/2013

avverso la sentenza n. 158/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata 1’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito per il controricorrente l’Avvocato LO GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 158/17/2005, la CTR dell’Emilia Romagna,
confermando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso
proposto da Alberto Barbieri avverso l’avviso di accertamento ai
fini IRPEF, ILOR, CSSN per l’anno 1995, con cui era stato

corrisposta dal contribuente quale corrispettivo dell’acquisto di
una farmacia e riconosciuta in deduzione, quale ammortamento,
una percentuale del valore d’avviamento. Muovendo dal rilievo
che il valore della rendita era di ammontare indeterminato, per
l’incertezza della sua durata, i giudici d’appello hanno, in
conseguenza, ritenuto, da una parte, impossibile, per il
contribuente, l’iscrizione del valore dell’avviamento dell’azienda
nell’attivo patrimoniale ed il calcolo del relativo ammortamento, e,
dall’altra, corretta l’imputazione del costo tra le componenti
negative del reddito d’impresa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate, fondato su di un motivo. Il contribuente
resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1872 cc, nonché 47, 54, 68 e 75 dPR n. 917
del 1986 in relazione all’art. 360, n. 3, cpc, per non avere la CTR
considerato che la rendita costituisce il corrispettivo di
un’alienazione patrimoniale, con la conseguenza che la stessa va
qualificata, ex art. 54 del TUIR, plusvalenza, che si realizza al
momento della stipulazione dell’atto di cessione a titolo oneroso
ed il cui valore va desunto mediante i criteri della matematica
attuariale, riferiti alla probabile sopravvivenza del beneficiario.

recuperato a tassazione il rateo annuale della rendita vitalizia,

Pertanto, prosegue la ricorrente, la rendita non costituisce un costo
fiscalmente deducibile per il cessionario ed il valore
dell’avviamento dell’azienda (ottenuto dalla capitalizzazione della
rendita) va iscritto nell’attivo patrimoniale e calcolato il relativo
ammortamento.

contrariamente a quanto postulato dal controricorrente, confuta le
argomentazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata,
affermando, in concreto, che esse costituiscono una falsa
applicazione delle norme invocate, lo stesso è fondato. 3. Secondo
la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10801 del 2007; n.
11229 del 2011; n. 1175 del 2012, e, da ultimo, in caso analogo, n.
5886 del 2013) cui si intende dare continuità:
a) ai sensi dell’art. 1872 c.c., la rendita vitalizia può essere
costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene: essa
può, pertanto, costituire il corrispettivo di una cessione di azienda,
che, pur assicurando un’utilità aleatoria -quanto al concreto
ammontare delle erogazioni che in base ad essa verranno eseguiteha un valore economico agevolmente determinabile in base a
calcoli attuariali, inseriti nella normativa fiscale, ed oggetto di
calcolo nei contratti che configurano il conseguimento di una
rendita dietro corrispettivo;
b) nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui
corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita
vitalizia è, quindi, configurabile una plusvalenza da avviamento
commerciale, ai sensi del dPR. n. 917 del 1986, art. 54, co 3,
occorrendo considerare, ai fini dell’imputazione del corrispettivo,
il momento di stipulazione del contratto, ex art. 75 del dPR citato,
in cui si è verificato l’effetto traslativo della proprietà ed in cui il

2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo, che,

ESENTI
Al

corrispettivo si considera fiscalmente “conseguito”, anche quando
la relativa percezione sia stata, come nella specie, assoggettata a
modalità diverse scandite nel tempo, attraverso la clausola di
costituzione della rendita vitalizia a favore del cedente;
c) il contribuente ha l’obbligo di corrispondere il tributo
un diverso tributo), e pertanto non sono violati i principi di
alternatività dell’imposta e/o del divieto di doppia imposizione
allorché l’amministrazione finanziaria richieda il versamento del
tributo ritenuto dovuto, senza peraltro escludere la rimborsabilità
dell’imposta, eventualmente, erroneamente versata.
4. L’impugnata sentenza che non si è attenuta ai suddetti
principi, va, in conseguenza, cassata, e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ex art 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo del
giudizio, non essendo la rendita vitalizia deducibile come costo,
dal reddito d’impresa, e dovendo ammettersi ad ammortamento il
valore d’avviamento, ex art. 68, 3 0 co, del TUIR.
5. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra
le parti, per essersi la giurisprudenza formata in epoca successiva
alla proposizione del ricorso.

Li

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

9 DIC, 3.13

previsto dalla legge (senza possibilità di scegliere, in alternativa,

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