Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28403 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/12/2020), n.28403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4037-2016 proposto da:

L.S., L.G., L.M., L.C.,

LA.GI., L.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA A. VALLISNERI, 11, presso lo studio dell’avvocato CHIARA

PACIFICI, rappresentati e difesi dall’avvocato ELIDO GUERRINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA, IMMOBILIARE MFV SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1268/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Immobiliare M.F.V. s.p.a. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione, e la cartella esattoriale conseguente, con cui l’agenzia delle entrate aveva elevato da Euro 1.000.00,00 ad Euro 1.660.000,00, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore di un terreno che era stato ceduto in permuta da La.Gi., L.S., L.M., L.G., L.L. e L.C.. Il corrispettivo della cessione era costituito da appartamenti che la società avrebbe costruito sul terreno e che si impegnava a cedere ai venditori. L’agenzia delle entrate aveva attribuito al terreno il valore di Euro 1.610.000,00 per la parte edificabile e di Euro 49.000,00 per la parte agricola. Nella causa intervenivano ad adiuvandum La.Gi., L.S., L.M., L.G., L.L. e L.C..

La CTP di Lucca accoglieva in parte il ricorso rideterminando il valore del terreno in Euro 1.411.000,00 per la parte edificabile e in Euro 30.000,00 per la parte agricola.

Proposto appello da parte della società L’Immobiliare M.F.V. s.p.a. ed appello incidentale da parte dell’agenzia delle entrate, la CTR della Toscana accoglieva l’appello incidentale dichiarando la legittimità dell’atto impositivo per la parte riguardante il terreno edificabile, così confermando il valore di Euro 1.610.000,00. Osservava la CTR che il terreno non poteva avere altro valore che quello degli appartamenti concessi in permuta, ai quali doveva essere attribuito il valore di Euro 2.000,00 al mq., tenuto conto del valore intrinseco degli immobili e del profitto del costruttore.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione La.Gi., L.S., L.M., L.G., L.L. e L.C. affidato a due motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR adeguatamente motivato la decisione in ordine al valore del terreno compravenduto, tenuto conto che i fabbricati cui il valore del terreno era stato rapportato non erano stati visionati dall’agenzia del territorio, la quale aveva redatto la perizia su cui era basato l’avviso di rettifica. Inoltre la perizia di parte contribuente non era stata adeguatamente valutata.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR giudicato legittimo l’avviso di rettifica benchè non fossero stati esaminati atti di comparazione aventi ad oggetto terreni similari e benchè i fabbricati concessi in permuta, da cui l’ufficio aveva dedotto il valore del terreno, non fossero stati visionati.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

L’assenza di motivazione si configura come motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Invero i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tuttavia tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile). Solo in tal caso si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. n. 29721 del 15/11/2019; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso che occupa la sentenza impugnata contiene la motivazione nel senso precisato, avendo la CTR affermato che il valore del terreno ceduto in permuta era dà ritenersi pari al valore dei fabbricati costituenti la controprestazione; ed ha altresì esplicitato la CTR le ragioni per le quali il valore attribuibile ai fabbricati era pari ad Euro 2.000,00/mq.

4. Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nella parte in cui sottende la rivalutazione del merito della causa. Ciò in quanto il riesame degli elementi oggetto di valutazione, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità. Nella specie non può ravvisarsi violazione di legge nel fatto che la CTR ha considerato preponderante la valenza persuasiva di quanto affermato dall’Agenzia delle entrate ed ha ritenuto, per contro, che il valore unitario dei fabbricati indicato nella perizia prodotta dai contribuenti non fosse adeguato a costruzioni del tipo considerato.

Il motivo è, poi, infondato poichè non costituisce violazione di legge il fatto che, nella determinazione del valore del terreno, non siano stati considerati atti di comparazione aventi ad oggetto terreni similari, tenuto conto che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di imposta di registro, che va escluso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, (là dove prevede che l’ufficio, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, può fare ricorso a vari parametri, “nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”), si configuri un criterio di valutazione non autonomo, ma semplicemente integrativo rispetto agli altri due criteri in precedenza contemplati dalla norma (il criterio comparativo e quello del reddito) (Cass. n. 1961 del 26/01/2018; Cass. n. 2951 del 10/02/2006; Cass. n. 4221 del 24/02/2006). Ne deriva che legittimamente l’ufficio, per la determinazione del valore del terreno, si è avvalso del criterio alternativo costituito dal valore dei fabbricati ceduti in permuta.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annualè e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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