Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28403 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28896-2018 R.G. proposto da:

ALPENBAU SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSKAR GSCHNITZER;

– ricorrente –

contro

EVA ENERGIE VALSABBIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CESARE

MICHELINI, LUISA CHIARINI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 962/2018 del

TRIBUNALE, di BOLZANO, depositata il 24/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede

alla Corte di rigettare il ricorso, affermando la competenza del

Tribunale di Brescia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Alpenbau s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, ex artt. 42 e 47 c.p.c., notificato il 28.9.2018, nei confronti di EVA Energie Valsabbia s.p.a..

Espone di aver concluso con la controricorrente un contratto di appalto nel 2012, e di aver definito gran parte dei rapporti derivanti da tale contratto con un atto di transazione dei 21 maggio 2014, in cui Eva si impegnava a pagare un importo a Alpenbau, e a costituire in pegno, a garanzia dell’adempimento, alcune quote sociali, e Alpenbau si impegnava tra l’altro a restituire alcuni tubi inavvertitamente asportati dal cantiere.

Sostiene che il contratto si sarebbe perfezionato a mezzo dello scambio di e-mail tra i professionisti che assistevano le parti, quando il messaggio di accettazione arrivava al pc dell’avvocato di Alpenbau, nel suo studio sito in Bolzano, e che il successivo atto notarile del (OMISSIS), sottoscritto dai legali rappresentanti delle due società, sarebbe stato una mera ripetizione del precedente, come pure una modifica secondaria sarebbe stato l’atto contestuale del (OMISSIS), con il quale le parti modificavano le scadenze di pagamento.

Assumendo che gli impegni assunti nel contratto di transazione non fossero stati rispettati, la società A. citava la società E. dinanzi al tribunale di Bolzano ed E., nel costituirsi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Bolzano per essere territorialmente competente il Tribunale di Brescia, non soltanto perchè Brescia era il luogo di conclusione del contratto, concluso soltanto nel momento della sottoscrizione dell’atto notarile da parte dei legali rappresentanti delle due società, allo scopo presentatisi dinanzi al notaio incaricato, ma anche perchè era il luogo dove la società convenuta aveva la sua sede e perchè era il luogo dove doveva essere eseguita la prestazione.

Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 962/2018 del 24.8.2018, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia.

Eva Energie Valsabbia s.p.a. resiste con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. al regolamento di competenza proposto da Alpenbau s.r.l., ribadendo la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Brescia.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso, essendo stato esattamente individuato il giudice competente nel tribunale bresciano.

Il ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, in quanto è stato correttamente individuato il giudice avente competenza territoriale a decidere la controversia nel Tribunale di Brescia.

In primo luogo, Brescia è competente in applicazione del criterio generale dettato dall’art. 19 c.p.c. in relazione al foro delle persone giuridiche in quanto in Brescia ha sede la società convenuta.

Ai fini della individuazione del luogo di conclusione del contratto, ovvero della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l’obbligazione dettato dall’art. 20 c.p.c., trattandosi di contratto scritto, per di più con la forma solenne dell’atto notarile, il luogo è quello (Brescia) ove, davanti al notaio, il contratto è stato sottoscritto dai legali rappresentanti delle due società, degradando lo scambio di e-mail precedente tra i professionisti che assistevano l’una e l’altra parte a mero scambio interlocutorio nell’ambito del procedimento di formazione dei consenso in vista della redazione dell’atto definitivo. A identica conclusione si giungerebbe anche se il testo ultimo raggiunto fosse stato identico a quello poi sottoscritto davanti al notaio, avendo le parti scelto una forma precisa, che non poteva essere sostituita dallo scambio informale di e-mail, nè poteva essere sostituita la firma dei legali rappresentanti delle società da quella proveniente dai loro legali. La ricorrente del resto non allega neppure che il suo legale avrebbe avuto il potere di concludere il contratto in nome e pe, conto dell’assistito, nè che nel testo per come è stato scambiato via e-mail la firma dovesse essere quella dei legali.

Infine, Brescia coincide anche con il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, giacchè in Brescia la Alpenbau avrebbe dovuto adempiere alla sua obbligazione di pagamento, ove fosse stato accertato che la mancata riconsegna dei tubi le fosse imputabile.

Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, dinanzi ai quale le parti potranno proseguire il giudizio.

Le spese di questo procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 e il ricorrente risulta soccombente; pertanto (avendo il procedimento natura impugnatoria: v. Cass. n. 11331 del 2014) egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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