Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28402 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28402 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Ceccarelli Flavio, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 10 presso lo studio Rosati, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rita Rufini
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente —
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„–

e nei confronti di

Concessionario Roma Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A., in persona
del legale rappresentate pro tempore;
– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 34, n. 130/34/06 del 15 marzo 2006, depositata il 23 marzo
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 novembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Gianna Maria De Socio per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. En-

Oggetto:
Pene pecuniarie e
spese di giustizia.
Cartella Sospensione
condizionale della
pena. Revoca.

Data pubblicazione: 19/12/2013

nio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento
per il recupero di pene pecuniarie dovute a seguito di condanna da parte
del Pretore di Rieti con sentenza n. 874 del 1996, divenuta definitiva il 27
aprile 1999, per il reato di abuso edilizio, con sospensione condizionale
della pena.
La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata

propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso il
contribuente.

MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso è eccepito il difetto di giurisdizione del
giudice tributario a favore del giudice ordinario.
Il motivo è inammissibile, in quanto la questione di giurisdizione è preclusa per non averla posta l’amministrazione con appello incidentale, alla
luce della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite dalla sentenza n.
24883 del 2008 alla sentenza n. 7929 del 2013, restando irrilevante in
termini di affidamento che il ricorso sia stato proposto antecedentemente
alla formazione di tale orientamento: infatti «la sentenza n. 24883 del
2008, emessa in punto di giudicato implicito sulla giurisdizione dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non ha rappresentato una svolta inopinata e repentina rispetto ad un diritto vivente fermo e consolidato,
ma ha solo portato a termine un processo di rilettura dell’art. 37 cod.
proc. civ., pervenendo ad un esito interpretativo da tempo in via di elaborazione; ne consegue che la parte la quale, proponendo appello in epoca
precedente a tale pronuncia, non abbia contestato la giurisdizione implicitamente affermata dal giudice di primo grado, così da non impedire il
formarsi del relativo giudicato, non può invocare il ricorso a rimedi ripristinatori quali la rimessione in termini o la semplice esclusione della sanzione di inammissibilità della questione (Cass. S.U. nn. 2067 e 12905 del
2011).
Con il secondo motivo, viene contestata la mancata sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa che fosse definito in sede penale
il procedimento ex art. 666 c.p.p., all’epoca pendente e a sua volta sospeso in attesa della definizione in via amministrativa dell’abuso edilizio che
aveva dato luogo alla condanna.
Il motivo non è fondato, stante l’autonomia tra il giudizio di opposizione
alla cartella e il giudizio relativo alla richiesta di revoca del beneficio della

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in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione

A1 S’

sospensione condizionale della pena nel procedimento di cui all’art. 666
c. p. p.
Con il terzo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 656 c.p.p. in
quanto la sentenza che aveva comminato la pena è divenuta irrevocabile
e la relativa esecuzione non è stata mai sospesa.
Il motivo non è fondato in quanto la parte controricorrente ha dato prova, mediante la produzione del provvedimento del Tribunale di Rieti, Sezione penale del 22 giugno 2006, emesso a conclusione del procedimento

sospensione condizionale della pena», che è venuto meno il titolo che aveva costituito fondamento dell’impugnata cartella. Non rileva, invece,
ai fini del presente giudizio la sopravvenuta legge di concessione dell’indulto (alla quale pur fa appello la parte controricorrente), in quanto, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, il beneficio della sospensione condizionale della pena prevale sull’indulto (Cass. S.U. pen., n.
36837 del 2010).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La particolarità della fattispecie
e l’inesistenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA 1M CASSAZIONE
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6-21 novembre 2013.

ex art. 666 c.p.c., con il quale è stata rigettata «la richiesta di revoca della

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