Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28402 del 14/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 14/12/2020), n.28402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15795-2016 proposto da:

B.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FLAVIO LORUSSO, giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato EMMANUELE VIRGINTINO, giusta procura speciale

estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e

IMMOBILIARE SAVOIA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1230/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 18/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.M.M. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 426/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla medesima e dalla Immobiliare Savoia S.r.L. avverso cartella esattoriale REGISTRO 2011, sul presupposto della nullità della notifica della cartella, che doveva essere considerata come primo atto impositivo, riliquidando pertanto l’imposta dovuta;

il Concessionario resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, l’Immobiliare Savoia S.r.L. è rimasta intimata;

il contribuente ha depositato da ultimo memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si denuncia “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – difetto ed errata motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, al D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, nonchè al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56,4,17,19,21 e 38 ter, e del loro combinato disposto”, e si lamenta che, pur avendo la ricorrente proposto opposizione alla cartella unicamente in relazione alla nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento, la CTR aveva confermato la sentenza di prime cure, laddove si affermava che la cartella doveva ritenersi quale primo atto impositivo notificato alla contribuente, sebbene in appello fosse stata contestata la nullità della cartella impugnata per difetto o inesistenza della sua motivazione e per mancata indicazione dell’atto su cui si fondava la pretesa fiscale;

1.2. le censure risultano inammissibilmente proposte;

1.3. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cuì, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (cfr. Cass. nn. 28570/2019, 16010/2015);

1.4. in mancanza di trascrizione dell’impugnata cartella nel corpo dei ricorso (che non è stata neppure prodotta in questa sede), non è concessa, dunque, a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente in merito alla mancanza della motivazione della cartella impugnata; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., sez. 5, 29/7/2015 n. 16010, cit.; v. anche Cass., sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, sull’adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e Cass., sez. 5, 15/07/2015, n. 14784);

1.5. va altresì evidenziato che la ricorrente, in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 c.p.c., è parimenti venuta meno all’obbligo di indicare elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio;

1.6. è opportuno inoltre evidenziare da una parte che l’obbligo di motivazione della cartella esattoriale non può essere inteso in senso formalistico e non riguarda atti e documenti conosciuti dal contribuente e dall’altra che, nella fattispecie, la sentenza di appello motiva in tal senso, sia pure per relationem (cfr. Cass. n. 20883/2019), mediante richiamo alla sentenza di primo grado, rilevando come la cartella, da qualificarsi come primo atto impositivo stante la nullità del precedente avviso di liquidazione, risultava adeguatamente motivata proprio in quanto si riferiva – circostanza pacifica – al verbale di conciliazione, atto conosciuto dalla contribuente B. (anche se sottoscritto a mezzo di procuratore) e non al d.i. originariamente richiesto dalla medesima, mentre nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente mostra di aver chiaramente compreso la pretesa dell’Amministrazione finanziaria (che la CTP riduce ad Euro 739.000,00), essendosi al riguardo difesa, con conseguente insussistenza della lesione del diritto di difesa, come correttamente affermato dalla CTP e dalla CTR.

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente rigettato;

3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di Equitalia, come da dispositivo mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate stante la mancanza di attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente Equitalia, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020

 

 

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